interventi per il lavoro

Assunzione a tempo indeterminato

FAQ - Incentivi per le assunzioni

La domanda di incentivo per assunzione a tempo indeterminato di almeno 10 lavoratori (art. 11) deve essere presentata per almeno 10 lavoratori. 
 
Le domande di incentivo per assunzione a tempo indeterminato (art. 4) assunzione a tempo determinato (art. 5) e stabilizzazione/trasformazione (art. 6) vanno presentate per un solo lavoratore. Se l’impresa deve assumere o stabilizzare più lavoratori dovrà presentare un numero di domande pari al numero di lavoratori da assumere o stabilizzare, fatta eccezione per l’ipotesi ex art. 11 del regolamento su riportata. 
Sono in condizione occupazionale precaria i seguenti soggetti:
 
- Donne
- Giovani sotto i 36 anni

che prestino esclusivamente la loro opera in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato oppure di un contratto di lavoro intermittente (a tempo determinato o indeterminato) oppure di una collaborazione coordinata e continuativa oppure di un contratto di somministrazione di lavoro.

Il termine ESCLUSIVAMENTE significa che il/i contratto/i precario/i elencato/i all’articolo 2 del regolamento deve/devono essere l’unica attività lavorativa in essere al momento della domanda (se precedente alla stabilizzazione) o della stabilizzazione (se precedente alla domanda). Quindi, ad esempio, l’esecuzione di una attività di lavoro autonomo contemporanea al contratto precario alla data della domanda o della stabilizzazione fa venire meno il requisito della condizione occupazionale precaria. 

L’esecuzione contemporanea di due o più contratti di lavoro elencati all’articolo 2 del regolamento, invece, non osta al possesso del requisito. Ad esempio, un soggetto può svolgere un lavoro subordinato a tempo determinato e, in contemporanea, un contratto di lavoro intermittente.
Sì per le assunzioni a tempo indeterminato. No per le trasformazioni e le assunzioni a tempo determinato, a fronte dell’attuale formulazione del regolamento. 
Viene incentivata l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con il cd. Apprendistato duale (contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all’articolo 41, comma 1, comma 2 lettere a) e c) e comma 3 del D.Lgs. 81/2015). Non viene incentivata l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, né la stabilizzazione di contratti di apprendistato.
 
In linea generale sono cumulabili con quelli statali a meno che questi ultimi non prevedano un divieto, fermo restano il rispetto della normativa di riferimento in materia di aiuti di stato.
 

L’istanza non viene rigettata, ma l’importo concesso viene riproporzionato sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dal lavoratore. Se vengono richiesti € 5.000,00 (equivalenti ad un full time), ma il contratto è part time al 70%, si concederanno € 3.500,00. L’importo indicato dal richiedente alla voce CONTRIBUTO RICHIESTO rappresenta il massimo che l’ufficio può concedere e pertanto, in caso di errore e di indicazione di un importo di contributo richiesto inferiore a quanto spettante, non sarà possibile concedere di più (es: se viene richiesto un contributo di 5000,00 ma poi, in fase istruttoria, viene verificato che al richiedente spetterebbe una maggiorazione, il contributo concesso non può essere superiore al “petitum” di € 5.000,00).

Did on line e patto di servizio devono essere posseduti al momento della domanda, se questa viene presentata in vista di un’assunzione/ inserimento o al momento dell’assunzione/inserimento se la domanda è ad essi successiva. 
 
La domanda va presentata entro il termine perentorio del 15° giorno del mese successivo al verificarsi dell’assunzione/stabilizzazione. Es: se una stabilizzazione o un’assunzione avviene il 01.03. 2026 la domanda deve essere presentata entro il 15.04.2026.

Non rileva la data di invio della comunicazione obbligatoria.

Qualora l’assunzione/stabilizzazione avvenisse a dicembre 2025, la domanda potrebbe essere presentata entro il 15/01/2026, a valere sullo stanziamento di risorse approvato per l’annualità 2026 – sportello 2026. 
No, stando alla formulazione letterale della norma, rilevano tutti i tipi di licenziamento, dovessero avvenire anche per mancato superamento del periodo di prova.
Si è tenuti a rendere alla pubblica Amministrazione una dichiarazione veridica fondata su fatti dalla stessa verificabili in qualsiasi momento.
Si, viene incentivata la stabilizzazione, da parte dell’utilizzatore, di personale impiegato con contratto di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 1lett.c. 

Non viene invece incentivata l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art. 4, comma 2 lett. h; art. 6, comma 3, lett. b). 
No, in quanto il datore non rientra nel novero dei soggetti di cui all’art. 3. 
La domanda priva della comprova del pagamento dell’imposta di bollo non viene rigettata, né è integrabile. Viene fatta la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche e le eventuali sanzioni. 
L’imposta di bollo (pari ad euro 16,00) va assolta preferibilmente con contrassegno telematico, tuttavia, qualora l’impresa sia impossibilitata a procedere in questo modo, è ammissibile il pagamento con F23 o con F24.
L’assolvimento del bollo si attesta con certificazione sostitutiva di atto notorio direttamente sul formulario on line, nella sezione “dichiarazioni e impegni”. Il richiedente dovrà indicare il codice ID relativo al contrassegno telematico, che sarà oggetto di verifica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Qualora il richiedente proceda all’assolvimento dell’imposta di bollo con altra modalità, questa dovrà essere indicata nella medesima sezione sul formulario on line. Verrà richiesta la quietanza di pagamento in sede di controlli successivi. 
Qualora l’imposta di bollo non sia dovuta, nel formulario on line -  sezione “Dichiarazioni e impegni” – il beneficiario deve indicare SI alla voce “di essere esente dall’imposta di bollo” e deve riportare i riferimenti normativi a giustificazione dell’esenzione. Non è necessario allegare ulteriori documenti. 
Le cause di non accoglimento della domanda sono disciplinate dall’art. 17 del Regolamento. La mancanza anche di un solo allegato riguardante la specifica fattispecie oggetto di contributo comporta il non accoglimento dell’istanza. 
In generale, l’art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevede un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi manifestando altresì la volontà di essere riassunto. In questo caso non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo. Al riguardo, si precisa comunque che, secondo la circolare INPS n. 32 del 22/2/21, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere, non viene in rilievo l’ipotesi di una nuova assunzione a tempo indeterminato, bensì la prosecuzione – senza soluzione di continuità – del medesimo rapporto di lavoro, ancorché trasformato (da tempo determinato a tempo indeterminato). Pertanto, nel caso della trasformazione, è possibile accedere al contributo. 
Sì, purché i requisiti previsti dal regolamento sussistano già al momento di presentazione dell’istanza, che va presentata entro il 31/08/2026, e tenendo conto che il contratto deve essere comunque stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione della concessione dell’incentivo.
No. Al momento della compilazione della domanda il richiedente, con una spunta su ISTANZE ON LINE, dichiara e sottoscrive di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy che viene messa a disposizione sul sito, ma che non serve allegare alla domanda.
Sì, è sufficiente che l’impresa abbia una sede principale o sede secondaria o unità locale iscritta al Registro imprese della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
No, avviene tuttavia la revoca totale del contributo nel caso in cui tale variazione oraria intervenga entro i 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione.
 
Il firmatario è chi compila, sottoscrive e presenta la domanda in via telematica. Dal 01.01.2026 il firmatario può essere il titolare, il legale rappresentane oppure il procuratore interno dell’impresa richiedente. Non è più ammessa la presentazione dell’istanza da parte del consulente esterno. Il consulente può tuttavia, accedendo al sistema con le proprie credenziali, compilare la domanda e, attraverso il comando “assegna/delega”, assegnarla in firma all’istante (legale rappresentante, titolare di impresa individuale, 
libero professionista, etc), che attraverso un solo comando potrà firmarla ed inviarla contestualmente. 
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di donna disoccupata o di giovane disoccupato la risposta è affermativa, purché abbia dichiarato in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (cioè sia in possesso della DID e abbia sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso un centro per l’impiego del Friuli Venezia Giulia).
Nel caso di assunzione in apprendistato duale non rileva lo stato occupazionale del giovane assunto.
Sì, l’art. 6 del Regolamento prevede genericamente il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le fattispecie che possono essere oggetto di incentivo in caso di trasformazione.
Sono i dati di chi sottoscrive la domanda (= legale rappresentante/procuratore interno del richiedente, titolare di impresa individuale, libero professionista, etc) 
Si, inserendo l’importo base e le eventuali maggiorazioni a seconda del caso di specie.

Fermo restando quanto previsto dal regolamento, si ricorda, di prestare particolare attenzione alla sezione relativa all’impresa unica, ove vanno inserite tutte le imprese controllate o controllanti che rientrano nel perimetro dell’impresa unica, anche se il controllo è indiretto (ossia avviene per il tramite di una terza impresa). 

La Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva è un allegato obbligatorio della domanda di incentivo PAL 2026. La sua obbligatorietà deriva dagli articoli 74 e 69, paragrafi 2 e 12, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC), dal documento “Manuale delle procedure per l’attuazione del PR FSE+ 2021-2027” della Regione Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento approvato con Decreto n° 41526/GRFVG del 08/08/2025, del Direttore del Servizio Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari e dal documento “Descrizione del Sistema di gestione e controllo SIGECO” della Regione Friuli-Venezia Giulia. Aggiornamento approvato con Decreto n°60499/GRFVG del 28/11/2024 del Direttore del Servizio Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari.
La mancata trasmissione del modulo di Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva, completo degli allegati ivi previsti, costituisce - conformemente alle previsioni del documento Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060, adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 1952 del 16 dicembre 2022 in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 e s.m.i. - causa di inammissibilità dell’istanza e ne comporterà il rigetto.

Per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. 
Vengono individuati, in ordine gerarchico, i tre criteri per l’individuazione del titolare effettivo:
 
1. Criterio dell’assetto proprietario: sono considerati titolari effettivi le persone fisiche che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. Criterio del controllo: il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all’interno dell’impresa. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario;
3. Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

Ad ogni buon conto si rinvia in proposito, in quanto utile documento di supporto per comprendere come debba essere individuato il titolare effettivo e quale siano le finalità di acquisizione del dato alla Circolare MEF n. 27/2023 relativa al titolare effettivo unitamente all’Appendice, che è stata pubblicata sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione relativa agli incentivi pal 2026 per agevolarne consultazione.
Devono necessariamente essere allegati all’istanza i seguenti documenti:
 
1. Dichiarazione del lavoratore
2. Copia del documento di identità del lavoratore, nel caso in cui la dichiarazione del lavoratore sia sottoscritta con firma autografa
3. Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva
4. Copia dei documenti di identità di tutti i titolari effettivi
5. Copia dei codici fiscali di tutti i titolari effettivi
6. Documentazione da cui è possibile evincere la titolarità effettiva
7. Copia conforme dell’atto di nomina a procuratore o della procura, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la qualità di procuratore e i relativi poteri, nel caso di compilazione, sottoscrizione e presentazione da parte di procuratore interno all’impresa, e solo qualora tale qualità non risulti dalla visura camerale
8. kit postale per il rinnovo qualora il lavoratore sia cittadino di un paese extraeuropeo, in caso di scadenza del permesso di soggiorno
Nel caso in cui venga allegata la Carta di Identitià Elettronica (CIE) dei titolari effettivi, non è necessario allegare anche la CNS in quanto la CIE riporta anche il codice fiscale del titolare del documento.
Si conferma che gli incentivi a tempo determinato valgono soltanto per i soggetti over 60. 

Si tratta di una scelta fondata sul presupposto che gli incentivi sono destinati a rapporti di lavoro stabili (tempo indeterminato), consentendo tuttavia di incentivare il rapporto di lavoro a tempo determinato laddove esso sia utile alla maturazione dei requisiti pensionistici.
Si conferma che per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati e per la stabilizzazione di lavoratori precari, in base a quanto previsto dal nuovo Regolamento Pal 130/2025, se il destinatario è una donna, per questa non sussistono limiti di età. Per ottenere l’incentivo per l’assunzione di una donna a tempo determinato, questa deve essere disoccupata ed avere compiuto il sessantesimo anno di età.
Con riguardo agli incentivi pal di cui al Regolamento 130/2025 la dotazione finanziaria relativa allo sportello 2026 è di €. 10.000.000,00.-. Quanto agli incentivi del collocamento mirato si consiglia di contattare la posizione organizzativa collocamento mirato (sede Pordenone) incardinata presso il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese.
In merito al soggetto legittimato a sottoscrivere e presentare la domanda di contributo ed in merito alla documentazione circa la titolarità effettiva si rimanda alle faq in cui si è risposto su entrambi gli argomenti. 
Premesso che per qualsiasi problema tecnico relativo alla sottoscrizione delle istanze di contributo, si invita a consultare l’Insiel, contattabile al numero 800098788 che supporterà l’istante davanti a qualsiasi incertezza o emergenza inerente al quesito formulato, si conferma che dal 01.01.2026 le domande di incentivo non potranno più essere sottoscritte ed inviate dal consulente.
Le domande, come previsto dall’ art. 14 del regolamento 130/2025, potranno essere sottoscritte e presentate in via alternativa, esclusivamente dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dal procuratore interno all’impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale. 
Pertanto il titolare o il legale rappresentante, il procuratore interno all’impresa, il libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale, accedono al sistema IOL mediante uno dei sistemi di autenticazione previsti dal Regolamento (es: spid, cie), compilano i dati inerenti loro stessi e oggetto della domanda, e procedono all’invio della stessa. 
In alternativa, qualora ci fosse un consulente esterno, quest’ultimo potrà accedere con le proprie credenziali (es spid, cie), compilare i campi relativi al soggetto beneficiario dell’istanza, ma al termine della compilazione dovrà cliccare sul pulsante “delega/assegna”, seguitamente al quale, in una maschera apposita dovrà  inserire i dati del legale rappresentante, procuratore interno, libero professionista (gli unici legittimati alla sottoscrizione), e inviare col pulsante preposto la domanda precompilata al legale rappresentante stesso o altro soggetto legittimato a sottoscrivere ed inviare la domanda tra quelli sopra elencati, che avrà cura, autenticandosi col proprio spid (o cie) di trasmetterla alla Regione tramite il sistema IOL . 
La disciplina regolamentare delle trasformazioni e delle stabilizzazioni permette l’incentivazione della trasformazione del contratto determinato ex D. L.gs. 81/2015 in contratto indeterminato nonché la stabilizzazione dei contratti intermittenti (determinato o indeterminato), del co.co.co. e del contratto di somministrazione di lavoro.
Il tirocinante potrà godere dell’incentivo all’assunzione in presenza dello stato di disoccupazione.
L’invio telematico può essere anche successivo purché però il dato sulla titolarità effettiva sia inalterato.
 
In proposito si evidenzia quanto indicato nel modulo da rispedire compilato sulla titolarità effettiva: 

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di presentazione della domanda,  
□ coincide 
□ non coincide 

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento. “

Atteso che nella linea contributiva pal il modulo sulla titolarità effettiva deve essere allegato alla domanda di contributo da presentare tramite IOL ci si attende che esso riporti come data di sottoscrizione una data coincidente o per lo meno anteriore a quella della domanda di contributo. Nel caso in cui il modulo sul titolare effettivo riporti una data di sottoscrizione anteriore a quella della domanda di contributo l’istante deve garantire che il dato sulla titolarità effettiva non sia mutato nel tempo intercorso tra la sottoscrizione del modello sulla titolarità effettiva e la sottoscrizione della domanda di contributo, con la conseguente “spunta” sull’opzione “coincide”. 
No, non è possibile. il regolamento Pal n. 130/2025, all’ art. 12, prevede specificatamente che i contributi siano concessi esclusivamente in regime De minimis.
Sì, non è necessario aspettare la naturale scadenza dei contratti stabilizzandi. E’ sempre necessario tuttavia non interrompere mai la continuità dell’obbligazione lavorativa. Per fare un esempio, al 25/01 la donna lavora con co.co.co., dal 26/01 dovrà essere stabilizzata con contratto a tempo indeterminato ex art. 2094 c.c. (nel caso della faq in esame 31/01 coc.co.co, già dal 01/02 tempo indeterminato).
Non vi è un elenco tassativo con riguardo alla documentazione da produrre. La stessa deve essere tuttavia idonea a comprovare la titolarità effettiva dichiarata tramite la compilazione del relativo modello obbligatorio e potrà essere diversa a seconda della fattispecie concreta e del criterio utilizzato tra quelli indicati dalla circolare Circolare MEF n. 27/2023 per individuare il titolare effettivo. In alcuni casi ad esempio è sufficiente una visura camerale aggiornata.  
Se l’istante fosse un soggetto con iscrizione camerale (es: società tra professionisti), potrebbe anche essere sufficiente una Visura Camerale, purché aggiornata. Nel caso di professionisti che svolgono l’attività in forma associata andrebbe valutato a cura dell’istante quale sia la documentazione che consenta effettivamente ed inequivocabilmente di identificare il titolare effettivo/i titolari effettivi dello studio associato. Come precisato infatti nelle precedenti faq sul punto la documentazione da produrre è correlata alla fattispecie concreta ed al criterio utilizzato per l’individuazione della titolarità effettiva.
Si fa riferimento alla data dell’instaurazione del rapporto di lavoro. “Con riferimento al rapporto di lavoro intercorrente tra la S.V. e lo scrivente datore di lavoro a far data dal (giorno/mese/anno)”.
ultimo aggiornamento: Mon Feb 23 09:22:19 CET 2026