Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, si ricorda di prestare particolare attenzione alla sezione relativa all’impresa unica, ove vanno inserite tutte le imprese controllate o controllanti che rientrano nel perimetro dell’impresa unica, anche se il controllo è indiretto (ossia avviene per il tramite di una terza impresa), nonché alla sezione relativa agli aiuti automatici e semiautomatici.
In data 1 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE de minimis n. 2023/2831 (“de minimis generale”). Al momento, il formulario on line è stato riproposto con le stesse voci previste dal vecchio regolamento de minimis, (2013/1407): si comunica tuttavia che è già stato richiesto l’intervento di INSIEL per l’aggiornamento del formulario on line. Non appena verranno effettuate le dovute modifiche provvederemo alla pubblicazione delle nuove “Istruzioni alla compilazione”.
Le sostanziali modifiche sono:
- Aumento del massimale: da € 200.000,00 a € 300.000,00
- Modifica del triennio di riferimento: mentre per il de minimis agricolo (2013/1408) e per il de minimis pesca (2014/717) si guarda ai tre esercizi finanziari (2022 – 2023 – 2024), per il de minimis generale il massimale riguarda i tre anni precedenti alla concessione.
I esempio: ipotizzando una concessione del 23 gennaio 2024, i contributi de minimis generale ricevuti dall’impresa che andranno presi in considerazione per verificare il rispetto del massimale sono quelli percepiti dal 23 gennaio 2021 (tre anni dalla concessione).
II esempio: nel caso in cui l’impresa richieda il contributo nel regime de minimis agricolo - alla data della concessione del 23 gennaio 2023 - i contributi da verificare ai fini del rispetto del massimale sono quelli percepiti dall’impresa dal 1 gennaio 2022 (esercizio finanziario in corso + due esercizi finanziari precedenti)