interventi per il lavoro

Assunzione a tempo indeterminato

FAQ - Incentivi per le assunzioni

La conservazione della disoccupazione (cfr. disoccupazione come intesa da regolamento) rileva ai fini del computo dei 4/6 mesi consecutivi.
Es: 3 mesi disoccupato (dal 01/01/2021 al 31/03/2021) + 3 mesi conservato (dal 01/04/2021 al 30/06/2021). Al 01/07/2021 il soggetto possiede il requisito dei 6 mesi consecutivi di disoccupazione.
In sintesi al 01/07/2021 (giorno di assunzione) possiede il requisito dei 6 mesi consecutivi di disoccupazione.
La sospensione, invece, non rileva, in quanto durante la sospensione la persona non è considerata disoccupata.
Es:
6 mesi disoccupato (dal 01/01/2021 al 30/06/2021) + 2 mesi di contratto a tempo determinato con disoccupazione sospesa (dal 01/07/2021 al 31/08/2021) + 1 mese di disoccupazione (dal 01/09/2021 al 30/09/2021). Al 01/10/2021 (giorno di assunzione) NON possiede il requisito dei 6 mesi consecutivi di disoccupazione. I 6 mesi sopra evidenziati infatti non sussistono al momento dell’assunzione, non essendo immediatamente antecedenti alla stessa.
In sintesi al 01/10/2021 (giorno di assunzione) NON possiede il requisito dei 6 mesi consecutivi di disoccupazione.

 Sì per le assunzioni a tempo indeterminato. No per le stabilizzazioni e le assunzioni a tempo determinato, a fronte dell’attuale formulazione del regolamento.

 Modifica Legge di stabilità 26/2020 art. 8
Significa genitore solo che si rileva dallo stato di famiglia. In caso di situazioni più inusuali si verifica il caso specifico. In fase di istruttoria si verifica d’ufficio acquisendo lo stato di famiglia.

 

 Finanziamo solo la stabilizzazione dello stesso.

 

 In linea generale sono cumulabili con quelli statali a meno che questi ultimi non prevedano un divieto, fermo restano il rispetto della normativa di riferimento in materia di aiuti di stato.

 

 L’istanza non viene rigettata ma l’importo concesso viene riproporzionato sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dal lavoratore.
L’importo indicato dal richiedente alla voce contributo richiesto rappresenta il massimo che l’ufficio può concedere e pertanto, in caso di errore e di indicazione di un importo di contributo richiesto inferiore a quanto spettante, non sarà possibile concedere di più.
Se Vengono richiesti € 5.000,00 (equivalenti ad un full time), ma il contratto è part time al 70%, si concederanno € 3.500,00.

 

 Il patto di servizio deve essere sottoscritto prima dell’assunzione.
DID on line e patto di servizio devono essere posseduti dal soggetto per essere considerato disoccupato.

 

 La domanda va presentata entro il termine perentorio del 15° giorno del mese successivo al verificarsi dell’assunzione/stabilizzazione.
Es: una stabilizzazione o un’assunzione avviene il 01.03. 2022: la domanda deve essere presentata entro il 15.04.2022.

 

 No, stando alla formulazione letterale della norma, rilevano tutti i tipi di licenziamento, dovessero avvenire anche per mancato superamento del periodo di prova.

 

Si è tenuti a rendere alla pubblica Amministrazione una dichiarazione veridica fondata su fatti dalla stessa verificabili in qualsiasi momento.
 

 

In proposito occorre considerare il disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del Regolamento, in base al quale si intendono per soggetti a rischio di disoccupazione coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l’assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236.
La cassa integrazione guadagni in deroga per la causale COVID è stata sostanzialmente superata con l’inizio del 2022 anche a seguito delle modifiche introdotte al decreto legislativo 148/2015 dalla legge 234/2021; la definizione regolamentare fa espresso riferimento a tutte le ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria disciplinate dall’ordinamento nazionale (non solo dal decreto legislativo 148/2015; si pensi alla CIGS per cessazione totale o parziale di attività, prevista dall’articolo 44 del decreto legge 109/2018) e dalle prestazioni dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015 assimilabili alle causali di CIGS.
 

 

Viene incentivata la stabilizzazione, da parte dell’utilizzatore, di personale impiegato con contratto di somministrazione di lavoro (art. 6, comma 1lett.c) che sia in possesso della condizione occupazionale precaria.

Non viene invece incentivata l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art. 4, comma 2 lett. h; art. 6, comma 4, lett. b).

 

No, in quanto il datore non rientra nel novero dei soggetti di cui all’art. 3 

 

Anche i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro domestico concorrono al computo del periodo utile ai fini della condizione occupazionale precaria, purché il rapporto non sia a tempo indeterminato. 

 

La domanda priva di bollo non viene rigettata. Viene fatta la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche e le eventuali sanzioni. 

Le cause di non accoglimento della domanda sono disciplinate dall’art. 17 del Regolamento. La mancanza anche di un solo allegato riguardante la specifica fattispecie oggetto di contributo comporta il non accoglimento dell’istanza.

 

Dal momento che la ratio della norma è quella di non consentire, in costanza di rapporti di lavoro subordinati o autonomi che siano, la maturazione del precariato utile al beneficio, alla stessa stregua anche il lavoro nello spettacolo, qualora riconducibile al lavoro autonomo, segue le medesime disposizioni. 

 

In riscontro alla domanda inerente alla trasformazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la circolare INPS n. 32 del 22/2/21 precisa la non applicazione del diritto di precedenza.

 

ultimo aggiornamento: Wed May 04 13:27:04 CEST 2022