interventi per il lavoro

Assunzione a tempo indeterminato

FAQ - Incentivi per le assunzioni

Sì, sia le assunzioni  a tempo determinato o indeterminato sia  le  trasformazioni/stabilizzazioni  di rapporti di lavoro precario in contratti a tempo indeterminato dovranno svolgersi nel territorio regionale al fine dell’ ammissibilità a incentivo.
La conservazione della disoccupazione (cfr. disoccupazione come intesa da regolamento) rileva ai fini del computo dei 4/6/12 mesi consecutivi.

Es: 3 mesi disoccupato (dal 01/01/2023 al 31/03/2023) + 3 mesi conservato (dal 01/04/2023 al 30/06/2023). Al 01/07/2023 il soggetto possiede il requisito dei 6 mesi consecutivi di disoccupazione.

La sospensione, invece, non rileva, in quanto durante la sospensione la persona non è considerata disoccupata.

La disoccupazione consecutiva deve essere, inoltre, immediatamente antecedente alla domanda /assunzione.

Es (assunzione tempo indeterminato di donna):
4 mesi disoccupata (dal 01/01/2023 al 30/04/2023) + 2 mesi di contratto a tempo determinato con disoccupazione sospesa (dal 01/05/2023 al 30/06/2023) + 1 mese di disoccupazione (dal 01/07/2023 al 31/07/2023). Al 01/08/2023 possiede 5 mesi totali di disoccupazione, di cui 4 consecutivi, ma, non essendo tali 4 mesi consecutivi, anche immediatamente antecedenti alla domanda di contributo o all’assunzione, il requisito necessario al rilascio del contributo non è posseduto.
Sì per le assunzioni a tempo indeterminato. No per le trasformazioni e le assunzioni a tempo determinato, a fronte dell’attuale formulazione del regolamento. 
Modifica Legge di stabilità 26/2020 art. 8

Significa genitore solo, che si rileva dallo stato di famiglia. In caso di situazioni più inusuali si verifica il caso specifico. In fase di istruttoria si verifica d’ufficio acquisendo lo stato di famiglia. 

 Finanziamo solo la stabilizzazione dello stesso. 

In linea generale sono cumulabili con quelli statali a meno che questi ultimi non prevedano un divieto, fermo restano il rispetto della normativa di riferimento in materia di aiuti di stato.
L’istanza non viene rigettata, ma l’importo concesso viene riproporzionato sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dal lavoratore. Se vengono richiesti € 5.000,00 (equivalenti ad un full time), ma il contratto è part time al 70%, si concederanno € 3.500,00. L’importo indicato dal richiedente alla voce contributo richiesto rappresenta il massimo che l’ufficio può concedere e pertanto, in caso di errore e di indicazione di un importo di contributo richiesto inferiore a quanto spettante, non sarà possibile concedere di più (es: se viene richiesto un contributo di 5000,00 ma poi, in fase istruttoria, viene verificato che al richiedente spetterebbe una maggiorazione, il contributo concesso non può essere superiore al “petitum” di € 5.000,00).
Did on line e patto di servizio devono essere posseduti al momento della domanda, se questa viene presentata in vista di un’assunzione/ inserimento o al momento dell’assunzione/inserimento se la domanda è ad essi successiva. 
La domanda va presentata entro il termine perentorio del 15° giorno del mese successivo al verificarsi dell’assunzione/stabilizzazione. Es: se una stabilizzazione o un’assunzione avviene il 01.03. 2023: la domanda deve essere presentata entro il 15.04.2023.

Qualora il Regolamento rimanesse immutato con riferimento a tale previsione, qualora l’assunzione/stabilizzazione avvenisse a dicembre 2023, la domanda potrebbe essere presentata entro il 15/01/2024, a valere sullo stanziamento di risorse approvato per l’annualità 2024 – sportello 2024. 
No, stando alla formulazione letterale della norma, rilevano tutti i tipi di licenziamento, dovessero avvenire anche per mancato superamento del periodo di prova.

Si è tenuti a rendere alla pubblica Amministrazione una dichiarazione veridica fondata su fatti dalla stessa verificabili in qualsiasi momento.

In proposito occorre considerare il disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del Regolamento, in base al quale si intendono per soggetti a rischio di disoccupazione coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l’assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236. La cassa integrazione guadagni in deroga per la causale COVID è stata sostanzialmente superata con l’inizio del 2022 anche a seguito delle modifiche introdotte al decreto legislativo 148/2015 dalla legge 234/2021; la definizione regolamentare fa espresso riferimento a tutte le ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria disciplinate dall’ordinamento nazionale (non solo dal decreto legislativo 148/2015; si pensi alla CIGS per cessazione totale o parziale di attività, prevista dall’articolo 44 del decreto legge 109/2018) e dalle prestazioni dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 148/2015 assimilabili alle causali di CIGS.
Viene incentivata la stabilizzazione, da parte dell’utilizzatore, di personale impiegato con contratto di somministrazione di lavoro (art. 6, comma 1lett.c) che sia in possesso della condizione occupazionale precaria.

Non viene invece incentivata l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art. 4, comma 2 lett. h; art. 6, comma 4, lett. b). 

No, in quanto il datore non rientra nel novero dei soggetti di cui all’art. 3 

Anche i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro domestico concorrono al computo del periodo utile ai fini della condizione occupazionale precaria, purché il rapporto non sia a tempo indeterminato. 

La domanda priva della comprova del pagamento dell’imposta di bollo non viene rigettata, né è integrabile. Viene fatta la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche e le eventuali sanzioni. 
L’imposta di bollo (pari ad euro 16,00) va assolta preferibilmente con contrassegno telematico, tuttavia, qualora l’impresa sia impossibilitata a procedere in questo modo, è ammissibile il pagamento con F23 o con F24.
L’assolvimento del bollo si attesta con certificazione sostitutiva di atto notorio direttamente sul formulario on line, nella sezione “dichiarazioni e impegni”. Il richiedente dovrà indicare il codice ID relativo al contrassegno telematico, che sarà oggetto di verifica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Qualora il richiedente proceda all’assolvimento dell’imposta di bollo con altra modalità, questa dovrà essere indicata nella medesima sezione sul formulario on line. Verrà richiesta la quietanza di pagamento in sede di controlli successivi. 
Qualora l’imposta di bollo non sia dovuta, nel formulario on line -  sezione “Dichiarazioni e impegni” – il beneficiario deve indicare SI alla voce “di essere esente dall’imposta di bollo” e deve riportare i riferimenti normativi a giustificazione dell’esenzione. Non è necessario allegare ulteriori documenti. 
Le cause di non accoglimento della domanda sono disciplinate dall’art. 17 del Regolamento. La mancanza anche di un solo allegato riguardante la specifica fattispecie oggetto di contributo comporta il non accoglimento dell’istanza. 

In riscontro alla domanda inerente alla trasformazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la circolare INPS n. 32 del 22/2/21 precisa la non applicazione del diritto di precedenza.

Sì, purché i requisiti previsti dal Regolamento sussistano già al momento di presentazione dell’istanza, che va presentata entro il 31/08/2025, e tenendo conto che il contratto deve essere comunque stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione della concessione dell’incentivo.
No. Al momento della compilazione della domanda il richiedente, con una spunta su ISTANZE ON LINE, dichiara e sottoscrive di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy che viene messa a disposizione sul sito, ma che non serve allegare alla domanda.
Sì, è sufficiente che l’impresa abbia una sede principale o sede secondaria o unità locale iscritta al Registro imprese della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Un lavoratore si considera a rischio di disoccupazione quando sia stato sospeso o posto in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 2 comma 1 lett. d) del Regolamento).

Al momento di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore deve essere sospeso/posto in riduzione di orario mentre deve aver concluso il rapporto di lavoro e risultare disoccupato al momento dell’assunzione presso il datore di lavoro richiedente.
No, avviene tuttavia la revoca totale del contributo nel caso in cui tale variazione oraria intervenga entro i 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione.

Sì, l’art. 6 del Regolamento prevede genericamente il contratto di apprendistato tra le fattispecie che possono essere oggetto di incentivo in caso di stabilizzazione.

Il firmatario è chi compila, sottoscrive e presenta la domanda in via telematica. In caso di domanda presentata da un soggetto delegato, a cui è stato conferito il potere di rappresentanza, la procura deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa che beneficerà dell’incentivo.
Sì, purché abbia dichiarato in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (cioè sia in possesso della DID) dal numero di mesi richiesto per i diversi casi e abbia sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso un centro per l’impiego del Friuli Venezia Giulia.

In caso contrario, la persona inoccupata o neolaureata non possiede i requisiti previsti dal Regolamento per la domanda di assunzione.
Sì, l’art. 6 del Regolamento prevede genericamente il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra le fattispecie che possono essere oggetto di incentivo in caso di trasformazione.
La verifica viene operata d’ufficio in sede di istruttoria a fronte della presentazione della domanda di contributo, fermo restando che le informazioni sul profiling sono disponibili al diretto interessato, destinatario del contributo.
Sono i dati di chi effettua l’autenticazione per cui, in caso di domanda presentata dal soggetto delegato munito di procura speciale, dovranno essere indicati i dati del soggetto delegato e non del legale rappresentante
Si, inserendo l’importo base e le eventuali maggiorazioni a seconda del caso di specie.
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, si ricorda di prestare particolare attenzione alla sezione relativa all’impresa unica, ove vanno inserite tutte le imprese controllate o controllanti che rientrano nel perimetro dell’impresa unica, anche se il controllo è indiretto (ossia avviene per il tramite di una terza impresa), nonché alla sezione relativa agli aiuti automatici e semiautomatici.
 
In data 1 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE de minimis n. 2023/2831 (“de minimis generale”). Al momento, il formulario on line è stato riproposto con le stesse voci previste dal vecchio regolamento de minimis, (2013/1407): si comunica tuttavia che è già stato richiesto l’intervento di INSIEL per l’aggiornamento del formulario on line. Non appena verranno effettuate le dovute modifiche provvederemo alla pubblicazione delle nuove “Istruzioni alla compilazione”.
 
Le sostanziali modifiche sono:
 
- Aumento del massimale: da € 200.000,00 a € 300.000,00
- Modifica del triennio di riferimento: mentre per il de minimis agricolo (2013/1408) e per il de minimis pesca (2014/717) si guarda ai tre esercizi finanziari (2022 – 2023 – 2024), per il de minimis generale il massimale riguarda i tre anni precedenti alla concessione.

I esempio: ipotizzando una concessione del 23 gennaio 2024, i contributi de minimis generale ricevuti dall’impresa che andranno presi in considerazione per verificare il rispetto del massimale sono quelli percepiti dal 23 gennaio 2021 (tre anni dalla concessione).

II esempio: nel caso in cui l’impresa richieda il contributo nel regime de minimis agricolo - alla data della concessione del 23 gennaio 2023 - i contributi da verificare ai fini del rispetto del massimale sono quelli percepiti dall’impresa dal 1 gennaio 2022 (esercizio finanziario in corso + due esercizi finanziari precedenti)
ultimo aggiornamento: Fri Mar 07 09:11:27 CET 2025