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Di che cosa si tratta
Contributi a fondo perduto per la riduzione dei consumi energetici mediante l’autoproduzione ed eventuale accumulo di energia rinnovabile. I contributi sono concessi con le modalità disciplinate dal "Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell’articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa))", emanato con DPReg. 20 giugno 2024, n. 077/Pres e modificato con DPReg. 10 luglio 2026, n. 086/Pres.
Di seguito sono riportati gli elementi di sintesi del regolamento, a cui si rimanda per approfondimenti e conferma dei dati di sintesi.
Beneficiari
I finanziamenti sono destinati alle micro, piccole, medie e grandi imprese che svolgono nella sede legale o unità locale in cui viene realizzato l’intervento, attività primaria riferita alle imprese dei settori del manifatturiero, del terziario e delle costruzioni (vedi definizioni all’articolo 2, comma 1, del regolamento), anche costituite in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica.
Investimenti ammissibili
Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto l’acquisto ed installazione nella sede o unità
locale dell’impresa di
nuovi impianti fotovoltaici o il
potenziamento di impianti fotovoltaici preesistenti, finalizzati alla produzione e
all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a
5.000 kWp
Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti sopra
indicati (articolo 7, comma 2):
a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta
dagli impianti finanziati;
b) sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia intelligenti inclusa la
domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese;
Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti:
a) realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
b) l’intervento finanziabile riguarda un’unica sede o unità locale; la sede o l’unità locale
in cui viene realizzato l’investimento può comprendere anche più unità immobiliari
c) la produzione attesa dell’impianto finanziato non è superiore al fabbisogno energetico
annuo, con una tolleranza del 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato; non sono
agevolabili le spese riguardanti la parte eccedente al fabbisogno energetico annuo
d) ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 32 disponibili, sulla base dei criteri di
valutazione indicati nell’Allegato A al regolamento.
Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici a terra per il potenziamento di impianti
preesistenti devono essere rispettati i seguenti requisiti di natura tecnica:
a) l’installazione a terra sia realizzata in via esclusiva in aree poste all’interno del
comprensorio aziendale, catastalmente riferibili alla sede o unità locale dell’impresa e
urbanisticamente compatibili con l’attività esercitata nella sede o unità locale medesime; non è
ammissibile l’installazione di impianti al di fuori di tali aree interne;
b) l’impresa si trovi in una condizione di saturazione delle coperture degli immobili, come
definita all’articolo 2, comma 1, lettera i bis), nei limiti della quota di potenza non
realizzabili sulle coperture dell’unità immobiliare o delle relative pertinenze come definite all’a
rticolo 2, comma 1, lettera i sexies).
Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un’unità operativa attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia L’apertura in regione della sede o dell’unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell’eventuale richiesta di liquidazione in via anticipata oppure, in assenza di tale richiesta, entro il termine di rendicontazione, pena la revoca del contributo.
I l progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda ; per avvio si intende la data dell’ordine giuridicamente vincolante (contratto, preventivo sottoscritto per accettazione) ovvero in mancanza, la data del documento di trasporto o della prima fattura;
Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro il termine di 15 mesi dal ricevimento del decreto di concessione, prorogabile per un massimo di 6 mesi.
Spese ammissibili
Per l’acquisizione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi sono ammissibili le seguenti
spese, comprensive di eventuali costi accessori (quali ad esempio dazi doganali, trasporto,
installazione, collaudo) e strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e al corretto
dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno energetico annuo:
a) fornitura e installazione degli impianti fotovoltaici nuovi di fabbrica,
comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla
realizzazione degli impianti, compresa la fornitura ed installazione di componenti e apparati
strettamente necessari al funzionamento degli impianti quali, a titolo esemplificativo, inverter,
quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e fissaggio, cabine di trasformazione,
dispositivi di sicurezza, e compreso altresì l’acquisto e installazione di hardware, software e
cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione, nel limite di 1.400
€/kWp;
b) fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese
le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione
degli impianti, nel limite di 1.000€/kWh e con capacità di accumulo non superiore a due volte la
potenza dell’impianto fotovoltaico;
c) servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli
investimenti, quali servizi per la progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudo,
oneri per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica compresi gli
eventuali oneri associati a spese tecniche per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete, nei
seguenti limiti percentuali rispetto alle precedenti voci di spesa ammissibile:
1) 20% per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kWp;
2) 15% per gli impianti di potenza nominale oltre a 50 kW fino a 100 kWp;
3) 10% per gli impianti di potenza nominale sopra i 100 kWp.
Sono ammissibili a contributo le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell’arco di durata del progetto.
Limite di spesa e di contributo
Il limite minimo di spesa ammissibile è di 20.000,00 euro. Il rispetto di tale limite deve essere assicurato sia in fase di richiesta di eventuale variazione che in fase di rendicontazione delle spese sostenute; in caso contrario il contributo è revocato.
Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di
500.000,00 euro.
Intensità degli incentivi
L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
a) per gli impianti di potenza nominale fino a 1.000 kWp:
1) 50% per le micro e piccole imprese;
2) 40 % per le medie imprese;
3) 30% per le grandi imprese;
b) 20% per gli impianti di potenza nominale superiore a 1.000 kWp, per la parte eccedente i
1.000 kWp e fino a 3.000 kWp, a prescindere dalla dimensione dell’impresa;
c) 10% per gli impianti di potenza nominale superiore a 3.000 kWp, per la parte eccedente i
3.000 kWp e fino a 5.000 kWp, a prescindere dalla dimensione dell’impresa.
Presentazione delle domande e concessione degli incentivi
Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente regolamento; la
domanda medesima deve riguardare un unico progetto comprendente uno o più impianti fotovoltaici
eventualmente combinati con uno dei sistemi elencati al comma 2 dell’articolo 7, da realizzare in
un’unica sede o unità locale
La domanda deve essere presentata attraverso il sistema dedicato on line a cui si accede
dalla presente sezione del sito (colonna a destra)
Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista redatta secondo i fac-simili
pubblicati nella pagina della modulistica accessibile da questa pagina del sito.
Per l’anno 2026 i termini di presentazione delle domande sono i seguenti:
dal 20 luglio 2026 al 30 settembre 2026.
I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, con procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 12 punti, secondo i criteri di valutazione indicati nell’Allegato A al regolamento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Obblighi e vincoli dei beneficiari
Gli obblighi e i vincoli dei beneficiari sono elencati in particolare al capo VII del regolamento.
Si rammenta che i beneficiari sono tenuti a realizzare i progetti conformemente al preventivo approvato sia per quanto concerne l’aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi, comunicando nei termini precisati dal regolamento le eventuali necessarie variazioni. È previsto un modello di autovalutazione pubblicato nella sezione della documentazione che consente all’imprese di verificare la rilevanza della variazione.
Si evidenzia in particolare che l’attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa.
Il rispetto dei vincoli deve essere attestato alla scadenza di ogni annualità successiva alla rendicontazione (e comunque entro il 28/2 dell’anno seguente) a mezzo dichiarazione sostitutiva da presentare tramite il sistema telematico "Istanze on line (IOL)", a cui si accede dal link pubblicato in questa pagina nella sezione "IOL - SISTEMA PRESENTAZIONE DOMANDE / RENDICONTAZIONI / DICHIARAZIONI".
Contatti
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