Indennizzo dei danni subiti in seguito agli eventi calamitosi del 16-17 novembre 2025.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 64 del 18/03/2026 del decreto MASAF 9 marzo 2026 ''Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia il 16 e 17 novembre 2025.'' sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di indennizzo da parte delle aziende agricole.

Le domande sono presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in G.U., ovvero entro il 4 maggio 2026 considerando che la scadenza effettiva cade in una giornata non lavorativa.

Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, titolari di fascicolo aziendale e iscritte nel registro delle imprese. Al fine di accedere al contributo le aziende devono aver subito danni per un totale pari ad almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale, riferita all’anno 2025.

Gli interventi ammissibili riguardano:
- le strutture aziendali danneggiate e i ripristini del suolo a seguito di frane e smottamenti, ricadenti nelle zone delimitate e dettagliate ai sensi del decreto MASAF 9 marzo 2026;
- le forniture di materiali, acquisite presso terzi, per l’esecuzione dei lavori in economia, relativamente agli interventi ammissibili sopracitati.

Sono esclusi:
- i danni alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione, come previsto nell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 102/2004, ovvero i danni al soprassuolo;
- gli interventi eseguiti in economia con l’impiego di maestranze dell’impresa che ha presentato domanda di contributo.

Gli indennizzi saranno subordinati alle disponibilità finanziarie trasferite alle Regioni dal Fondo di solidarietà nazionale e non potranno comunque superare l’80 per cento elevato al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento 1305/2013, articolo 32, comma 1, lettera a).

Gli aiuti concessi sono ridotti del 50%, salvo quando concessi a beneficiari che abbiano stipulato una o più polizze assicurative a copertura di almeno il 50 % della produzione residua in campo a seguito dell’evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti (diversi dalla siccità).

Le domande sono presentate all’Ispettorato regionale dell’agricoltura unicamente mediante l’u tilizzo dell’applicativo “Avversità”, presente in AGRIFVG. Nel menu di destra il link all'applicativo. Alla domanda deve essere allegata la relazione di dettaglio predisposta da un professionista abilitato, utilizzando il modello di relazione disponibile nella sezione modulistica, nella parte destra della pagina.

Le domande sono presentate:
1. direttamente dal beneficiario;
2. attraverso il CAA cui si è dato mandato;
3. da un delegato.

Gli utenti, per poter presentare le domande, devono accreditarsi ad AGRIFVG richiedendo l'abilitazione per l’applicativo ''Avversità''. Alla pagina AGRIFVG del sito della Regione si trova il manuale per gli accreditamenti.
Contatti, normativa, manuale per la compilazione delle domande e link ad AGRIFVG nella colonna di destra della pagina.

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