REGIME DELLA CONDIZIONALITÀ E REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

 Condizionalità

La condizionalità è stata introdotta dalla Politica Agricola Comunitaria nel 2005 e prevede l’obbligo di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) da parte degli agricoltori beneficiari dei pagamenti della PAC; il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa in danno dell’agricoltore inadempiente. Il regime di condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare gli agricoltori verso modalità operative più sostenibili. Con la riforma della PAC 2023-2027 la condizionalità è stata rafforzata, in quanto sono stati introdotti requisiti più rigorosi rispetto alle passate programmazioni. Attualmente criteri e norme sono in relazione ai settori climatico-ambientale, salute pubblica e delle piante, benessere degli animali.
La disciplina del regime di condizionalità (rafforzata) è contenuta nel regolamento (UE) 2021/2115, articoli 12 e 13. A livello nazionale è regolata dal DM 17 giugno 2026, prot. n. 292670: “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie e a capo dello Sviluppo Rurale”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.G. n. 112 del 15/05/2023 (GU Serie Generale n.172 del 27 luglio 2026).
La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, viene graduata in funzione della portata, gravità e persistenza (o durata) di un’inosservanza, secondo quanto previsto dalla normativa unionale (regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116, 2022/1172) e a livello nazionale dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. Sanzioni e riduzioni applicabili al regime della condizionalità rafforzata sono previste dal cosiddetto “Decreto griglie”: DM n. 0093348 del 26/02/2024 - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

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 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e al benessere animale sono degli obblighi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal regime della condizionalità, che devono essere rispettati dai beneficiari che ricevono pagamenti per impegni volontari connessi alle superfici o agli animali, vale a dire che accedono ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali ECO-SCHEMI) e/o che aderiscono ad impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA). I requisiti minimi devono essere rispettati solo se hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati dai beneficiari.

 

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 Applicazione sul territorio regionale a partire dal 2026

Il regime di condizionalità e i cosiddetti requisiti minimi applicabili nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dall’anno 2026 sono stati approvati con delibera della Giunta regionale n. 1205 del 7 agosto 2026, in conformità con quanto disposto dal 292670 del 17 giugno 2026 e dai regolamenti comunitari. Della delibera fanno parte integrante gli Allegati 1 e 2.

Allegato 1 - Elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (Artt. 12 e 13 e Allegato III del reg. (UE) n. 2021/2115): disciplina l’applicazione del regime di condizionalità rafforzata sul territorio regionale. A tale regime, sono soggetti i beneficiari del sostegno del Piano Strategico della PAC 2023-2027, vale a dire:

  •  sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS);
  •  sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS);
  •  sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS YF);
  •  regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ECO-SCHEMI);
  •  sostegno accoppiato al reddito per animale/per superficie (CIS);
  •  pagamenti annuali per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA);
  •  pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (SRB);
  •  pagamenti per svantaggi territoriali specifici (SRC).

 

Al regime della condizionalità rafforzata sono soggetti anche i beneficiari che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 e programmazioni precedenti e che sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027, vale a dire:

  •  Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (PSR 2014-2020), limitatamente alla tipologia di intervento 8.1.2 - Imboschimento con specie idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni;
  •  Misura 221- Imboschimento di terreni agricoli (PSR 2007-2013, scadenza degli impegni nel 2029);
  •  Misura H – Imboschimento delle superfici agricole (PSR 2000-2006, scadenza degli impegni nel 2026).

Allegato 2 - Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali (articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e articoli 28, paragrafo 3 e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013): disciplina l’applicazione dei requisiti minimi in relazione agli impegni volontari assunti dai beneficiari.
I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e a quello dei prodotti fitosanitari si applicano ai beneficiari:

  •  che accedono ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ECO-SCHEMI);
  •  dei pagamenti annuali per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA), se pertinenti rispetto ai requisiti in oggetto.

I requisiti minimi relativi al benessere animale si applicano ai beneficiari:

  • che accedono ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ECO-SCHEMI);
  • dei pagamenti annuali per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA), se pertinenti rispetto ai requisiti in oggetto.

 

 

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 Controlli

A titolo informativo vengono rese disponibili in questa pagina anche le circolari di AGEA Coordinamento.

L’Organismo pagatore regionale ha una propria pagina dedicata alla condizionalità consultabile al seguente indirizzo: https://www.opr.fvg.it/it/aiuti-e-finanziamenti-43906/condizionalita-43921; per il manuale sui controlli si può fare riferimento al seguente indirizzo: https://www.opr.fvg.it/it/documenti-43893/manuali-43901.

 

 

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