La realizzazione degli interventi sui beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del D.lgs. n. 42/2004 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla vigente normativa.
Sono esclusi dall’obbligo di acquisizione di previa autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi elencati all’art. 149 del D.lgs. n. 42/2004;
- gli interventi elencati all’art. 3 dell’allegato tecnico all’Accordo Regione/MIBAC del 22 ottobre 2009;
- gli interventi di cui all'Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31;
- taluni interventi specificamente indicati nelle disposizioni del Piano paesaggistico regionale approvato con D.P.Reg. 0111/Pres. del 24 aprile 2018.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati ai sensi dell’articolo 134 del D.lgs. n. 42/2004, presentano alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi.

L’amministrazione procedente valuta la compatibilità dell’intervento o dell’opera con gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal Piano Paesaggistico Regionale per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni e, in particolare, la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso contenute nel Piano Paesaggistico Regionale o nel provvedimento di vincolo.

Riferimenti normativi

- D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- D.P.C.M. 12/12/2005
- D.P.R. 31/2017
- Legge regionale 5/2007
- Accordo MIBACT/Regione del 22/10/2009 e successive modifiche e integrazioni
- D.P.Reg. 026/2021
- D.P.Reg. 0111/Pres. del 24 aprile 2018 

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Modalità di presentazione delle istanze

L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è predisposta e inoltrata (in applicazione al Codice dell’Amministrazione digitale in via telematica) corredata da tutta la documentazione necessaria, indicata nella scheda descrittiva del procedimento, e inviata alla Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Servizio Pianificazione Paesaggistica, Territoriale e Strategica, all’indirizzo PEC territorio@certregione.fvg.it e, per immediata conoscenza, alla e-mail degli istruttori di zona.

Ai fini della trattazione telematica si forniscono le seguenti indicazioni:
- specificazione nell’oggetto della PEC della committenza, della tipologia di istanza (APO, APS, ACP), della sintetica descrizione dell’intervento, del Comune interessato;
- sono associati alla PEC i seguenti file: 1) istanza come da modello, bollata e scansionata (documento PRIMARIO) - 2) scansione 2° bollo per Decreto AP - 3) relazione paesaggistica con render - 4) elaborati grafici - 5) dichiarazione conformità urbanistica ex D.P.Reg. 026/2021, art. 3, comma 3, per le autorizzazioni semplificate;
- i file sono in PDF “editabile” (non scansioni ma file convertiti da docx), eventualmente firmati digitalmente come P7M;
- i file di progetto non devono complessivamente eccedere i 15/20 MB e non devono essere compressi in una cartella zippata ma caricati distintamente;
- il progetto allegato all’istanza – in formato PDF – contiene gli elaborati strettamente necessari ai fini dell’analisi dell’autorità competente ed è firmato dal progettista, non necessariamente con firma digitale;
- i file (relazione paesaggistica ed elaborati grafici) sono possibilmente trasmessi tramite un unico invio PEC (max. 15/20Mb totali).
Precisazioni sui bolli: sono versati due bolli digitali da Euro 16 (con F23) ed allegate le relative ricevute con causali - bollo per “istanza” e per “Decreto”. In alternativa al pagamento in F23, i due bolli richiesti possono essere acquistati ed apposti: il primo, sull’istanza “modello PEC autorizzazioni-accertamenti”, che sarà scansionata e inviata con PEC; il secondo, potrà essere incollato ad un foglio A4 riportante, in caratteri visibili, data e numero del bollo e dati della pratica ed anch’esso sarà scansionato e inviato quale allegato agli atti della domanda via PEC. Lo stesso foglio bollato sarà consegnato dal progettista alla committenza, a fine procedimento, in allegato alla stampa del Decreto di Autorizzazione/Accertamento ricevuto via PEC e riportante la dicitura “bollo assolto”.

Indicazioni per la formulazione dell’istanza:
1) qualora il richiedente ritenga applicabile la procedura semplificata è indicata nell’i stanza (modello allegato 2 D.P.Reg. 026/2021)  la disposizione puntuale che si ritiene applicabile all’intervento (allegato B D.P.R. 31/2017; allegato 1 D.P.Reg. 026/2021);
2) nella relazione paesaggistica (modelli allegati 3 e 4 D.P.Reg. 026/2021) sono elencate e sinteticamente descritte le opere oggetto di autorizzazione paesaggistica e in essa è effettuata, in particolare, l’analisi di conformità del progetto al PPR FVG ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. 12/12/2005 e, per le semplificate, del D.P.R. 31/2017, allegato 1 D.P.Reg. 026/2021). Pertanto sarà allegato un estratto del Web-Gis con individuazione dei vincoli paesaggistici e puntuale richiamo delle prescrizioni d’uso del PPR applicabili nonché sarà data evidenza delle mitigazioni necessarie a rendere l’intervento conforme alle prescrizioni d’uso del PPR FVG;
3) i render (foto-simulazioni realistiche) sono necessari per le autorizzazioni ordinarie nonché per quelle semplificate nei casi in cui l’intervento determini modifiche significative dell’a ssetto paesaggistico complessivo (in particolare per nuove opere edilizie esterne di natura permanente quali scale esterne, opere di servizio, di consolidamento o messa in sicurezza).

Per le domande di accertamento di conformità paesaggistica (ACP) è utilizzato lo stesso modello d’istanza (modello allegato 2 D.P.Reg. 026/2021 - barrare ACP) e vanno indicate le condizioni della sanatoria (dichiarazione del progettista). Va esplicitato se l’istanza viene trasmessa su iniziativa del proponente ovvero in conseguenza a denuncia e verbale con segnalazione alla Procura competente. La relazione paesaggistica va redatta conformemente al modello (allegato 5) del D.P.Reg. 026/2021.
Per le pratiche ACP il profitto conseguito dichiarato dal progettista, con perizia di stima, inesistente o inferiore alla sanzione minima da luogo al pagamento di euro 516 mentre nel caso di maggior profitto conseguito rispetto alla sanzione minima si rende necessaria una specifica valutazione tramite perizia di stima a carico del proponente (per ogni dubbio contattare l'istruttore di zona).

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