tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali

Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o ad accertamento di compatibilità paesaggistica

FAQ - FAQ delle autorizzazioni paesaggistiche

Sono vigenti due distinte procedure:
- la “procedura ordinaria” riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Il termine massimo del procedimento è di 105 giorni;
- la "procedura semplificata”, originariamente prevista dal DPR 139/2010 è stata sostituita dalle disposizioni stabilite dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017) e riguarda opere ed interventi di "lieve entità". Il termine massimo del procedimento è di 60 giorni.
 

Qualora gli interventi o le opere non rientrino nelle fattispecie escluse o esonerate dall’o bbligo di autorizzazione paesaggistica, di cui all’allegato A del DPR 31/2017 e nei casi riportati all’articolo 2, comma 3 del D.Preg 026/2021, oppure non sia possibile ricomprenderli tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (voci di cui all’allegato B del DPR 31/2017 o di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Preg 026/2021) , occorre fare ricorso al regime autorizzatorio ordinario previsto dall’art. 146 del Codice.

Per le autorizzazioni paesaggistiche l’efficacia è di 5 anni a decorrere dal momento in cui diventa efficace il titolo edilizio eventualmente necessario (data di presentazione della SCIA/CILA o data di ritiro per il Permesso di Costruire), salvo che il ritardo in ordine al rilascio del titolo abilitativo sia imputabile al privato. L’ efficacia rimane di 5 anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in tutti gli altri casi in cui non sia dovuto un titolo edilizio abilitativo (attività edilizia libera).

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
L’art. 10 septies del D.L. 21/2022, efficace dal 21 maggio 2022, ha introdotto una proroga straordinaria di un anno dei termini di inizio e ultimazione dei lavori delle autorizzazioni paesaggistiche. In base a questa disposizione sono prorogati di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori dei titoli paesaggistici rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. La proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:
- una comunicazione al Comune (e anche alla Regione nel caso di titolo paesaggistico rilasciato dalla medesima) nella quale l’interessato esplicita la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi del titolo e del termine in scadenza che si vuole prorogare;
- la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di scadenza dei termini di inizio e ultimazione dei lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione di cui al punto precedente e che il titolo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piano paesaggistico, decreti di vincolo).

Le autorizzazione paesaggistiche, anche rilasciate con procedura ordinaria, possono essere rinnovate con il procedimento semplificato purchè scadute da non più di una anno e siano relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Se si procede ad una pura e semplice sostituzione degli infissi mantenendo invariati materiale, colore, tipologia, forma e disposizione delle specchiature, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Parimenti, per il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura delle facciate, se non viene alterato lo stato dei luoghi, riproponendo i materiali e le finiture esistenti e la tinteggiatura originaria delle facciate non occorre presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica (A2).

Le previsioni delle voci A 6 e B8 del DPR 31/2017 sono state superate dall’articolo 7-bis, comma 5 del D.lgs. n. 28/11 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022 e modificato dall’articolo 47 della L. 41/2023) che esenta da autorizzazione paesaggistica “l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici” fatta eccezione per gli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 42/2004. Le disposizioni di esenzione da previa AP si applicano “anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.” Conclusivamente per l’intervento di installazione sugli edifici di impianti solari fotovoltaici e termici, con qualunque modalità:
- sui beni ex art. 142 e sui beni ex art. 136, lettere a) e d) del Codice, non serve l’autorizzazione paesaggistica;
- sui beni ex art 136, lettera b), va sempre richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
- sui beni ex art 136, lettera c), opera l’esenzione da previa autorizzazione paesaggistica alle seguenti precise condizioni: i pannelli devono essere integrati nelle coperture e non devono essere visibili da spazi pubblici esterni o punti di vista panoramici; non devono essere interessate dall’installazione coperture realizzate con materiali della tradizione locale.

Si evidenzia che la norma statale è di semplificazione procedurale e non incide sulla disciplina d’uso e sulle prescrizioni previste dal Piano paesaggistico regionale nonchè sulle previsioni dei Piani Regolatori o Regolamenti edilizi comunali che, per questi interventi, vanno sempre rispettate.
Procedimento. Con l’articolo 47, comma 6, del DL 13/2023 (Decreto PNRR) convertito con L. 41/2023 per l’installazione di pannelli solari in zone sottoposte a certi vincoli paesaggistici è stato introdotto il silenzio assenso per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche “fotovoltaiche”.
Condizioni per il nuovo silenzio assenso:
- al termine di 45 giorni dal deposito dell’istanza presso l’ente procedente (Regione o Comune delegato), a prescindere dallo stato di avanzamento dell’iter, anche prima o dopo l’invio alla Soprintendenza;
- se entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, la Soprintendenza chiede integrazioni o modifiche al progetto, il termine di formazione del silenzio assenso (45 giorni) è sospeso per massimo 30 giorni;
- in assenza di preavviso di diniego comunicato ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90 dalla Soprintendenza o dall’Ente procedente.

La voce A2 del D.P.R. 31/2017 esenta da autorizzazione paesaggistica gli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici “che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura” semprechè detti interventi siano eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
Per poter rientrare nel punto A2 l’intervento deve rispettare tutti i seguenti requisiti (Circolare Mic 4/2021):
1) essere di lieve entità;
2) essere inquadrato in un complessivo intervento che sia di manutenzione straordinaria, oppure di restauro conservativo, che non alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell’e dificio;
3) non comportare la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma (deve trattarsi di un mero inspessimento);
4) essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
5) essere eseguito su beni ricadenti in aree vincolate ai sensi dell’ art. 142 del D. Leg.vo 42/2004, oppure in aree vincolate ai sensi dell’ art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, lettera d) oppure lettera c), purché si tratti di immobile costruito dopo il 31/12/1945.
Non ricadono nella voce A2 gli interventi di isolamento “a cappotto” su beni tutelati ai sensi dell’art. 136, lett. a), b), e c) del Codice del paesaggio, per quest’ultima lettera limitatamente agli immobili costruiti antecedentemente il 31.12.1945 (così la Circolare Mibact 42/2017, punto 6).
Nei casi non rientranti nella voce A2 sarà necessario richiedere autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi delle voci B3, B4 o B5 del DPR 31/2017 in relazione alla tipologia di intervento.
 

Per questa tipologia di intervento può trovare applicazione l’esenzione da previa autorizzazione paesaggistica di cui al punto A.5 del D.P.R. 31/2017 alle condizioni ivi indicate, purché l’i ntervento non interessi beni dichiarati di notevole interesse ai sensi delle lettere a), b) e c) dell’articolo 136 del Codice, limitatamente per quanto riguarda i beni di cui alla lettera c) agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (immobili costruiti dopo il 31/12/1945 -punto 6 della circolare MIC 42/2017). In detti casi trova applicazione il punto B.7 dell’Allegato B (Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) del D.P.R. 31/2017.

L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria quando l’albero è collocato esternamente all’ambito soggetto a vincolo paesaggistico.
L’autorizzazione paesaggistica non è inoltre dovuta:
- nei casi di taglio di pochi elementi arborei al di fuori di aree boscate, purchè non vincolati come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti (art. 3, punto 13 Accordo Regione FVG- MIC) ;
- qualora sia prevista la sostituzione dell’albero da tagliare con le modalità e nei limiti previsti dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L’allegato A al D.P.R. 31/2017 al punto A.14 prevede l’esclusione per : “Sostituzione o messa a dimora di alberi ed arbusti singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purchè tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1 lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti ove prevista”. L’autorizzazione paesaggistica non è quindi richiesta quando è prevista la sostituzione della pianta da tagliare con altro esemplare avente le caratteristiche di seguito descritte e purchè l’ambito di vincolo lo consenta. L’esonero dall’autorizzazione non è previsto negli ambiti di vincolo di cui all’art. 136, comma 1 lettera a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero per gli immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali e per le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.

Gli interventi che comportano modificazioni non alteranti lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici rientrano nella deroga alla necessità di ottenimento della autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 149, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), punto A 15 del DPR 31/2017 e punti 1,2 e 3 dell’a rticolo 3 dell’Accordo Regione FVG mIC. È necessario sottolineare che qualsiasi parte dell’opera che possa modificare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici non rientra in tali previsioni.

L’art.3.3 dell’Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2010, come successivamente modificato e integrato, esclude la necessità di una autorizzazione paesaggistica per “gli interventi di linee aeree esistenti su sedime artificiale, al di sotto del sedime stesso o in zone già urbanizzate…” ovvero interventi che nella descrizione paiono di impatto visivo minimo, anche rispetto ai sostegni. La valutazione circa l’assoggettabilità dell’intervento ad autorizzazione paesaggistica compete all’amministrazione procedente (vedasi DPReg 149/2012 e dPR 139/2010). L’attività di interramento va esaminata complessivamente tenendo conto delle alterazioni o distruzioni apportate dalle operazioni di scavo.

ultimo aggiornamento: Wed May 17 16:08:47 CEST 2023