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La Regione eroga fondi per l’indennizzo e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica
ai veicoli e alle attività agricole.
I criteri, le modalità ed i termini per la presentazione della domanda per la richiesta di
indennizzo sono descritti nel regolamento attuativo. (Decreto n. 023/Pres. del 7 febbraio 2018).
Il limite massimo di indennizzo previsto è pari a euro 5.000,00. Importi diversi sono
previsti per specifici tipi di danni alle produzioni ittiche.
Indice dei contenuti
DANNI AI VEICOLI
1)
Chi può fare domanda?
Il proprietario del veicolo esclusivamente tramite il modello allegato D_01 debitamente
bollato (art. 17 comma 1)
2)
Quali danni sono indennizzabili?
Sono indennizzabili i danni ai veicoli qualora siano causati da specie appartenenti alla
fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992 (art. 16 comma 1)
3)
Entro quando va presentata la domanda?
Entro e non oltre venti giorni dal sinistro (art. 17 comma 1)
4)
In che misura viene risarcito il danno?
Nella misura massima dell’80 per cento del danno accertato (art. 16 comma 1) con un limite
massimo di indennizzo di 5.000,00 euro (art. 18 comma 2). Qualora concluso il riparto degli
indennizzi da erogare si accertino ulteriori risorse disponibili, le stesse verranno ripartite in
maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00 (art. 18 comma
3).
5)
Quando viene liquidato l’indennizzo?
Entro il 30 aprile dell’anno successivo al verificarsi del sinistro (art. 21 comma 1).
DANNI ALL’AGRICOLTURA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO
1)
Chi può fare domanda?
I soggetti indicati dall’art. 2 comma 1 del regolamento:
a) Gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del codice civile con attribuzione di numero
di partita IVA
b) Le persone fisiche che allevano specie avi-cunicole per autoconsumo, regolarmente
registrate presso il competente Servizio Veterinario
c) I proprietari o conduttori di strutture destinate all’allevamento di specie appartenenti
al patrimonio zootecnico, compreso quello ittico, iscritte nel registro delle imprese presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e regolarmente registrate presso il
competente Servizio Veterinario.
2)
Quali danni sono indennizzabili?
I danni specificati all’art. 3, comma 1 del regolamento:
1. Sono indennizzabili i danni alle produzioni agricole, ai prodotti derivanti dalle
coltivazioni erbacee ed arboree, al patrimonio zootecnico, escluso quello ittico disciplinato dal
Capo III, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo in rapporto di esercizio con la
coltivazione del fondo o l’allevamento del bestiame.
3)
Entro quando va presentata la domanda?
Entro e non oltre 5 giorni dalla constatazione del danno utilizzando esclusivamente
il modello di cui all’allegato A) (art. 4 comma 1). Se il danno si verifica nella fase della semina
o del trapianto, entro e non oltre 20 giorni dalla data della semina o del trapianto (art. 4 comma
2). Se il danno è causato da predazione al patrimonio zootecnico, entro e non oltre 2 giorni dalla
constatazione del danno (art. 4 comma 3).
4)
In che misura viene risarcito il danno?
Nella misura massima dell’80 per cento del danno accertato (art. 1 comma 2) con un limite
massimo di indennizzo di 5.000,00 euro (art 5 comma 4). Qualora concluso il riparto degli
indennizzi da erogare si accertino ulteriori risorse disponibili, le stesse verranno ripartite in
maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00 (art. 5 comma 5).
5)
Quando viene liquidato l’indennizzo?
Entro il 30 aprile dell’anno successivo al verificarsi del sinistro (art. 8 comma
1). L’erogazione è subordinata all’osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n.
1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (art. 8 comma 2).
- Allegato A - Modulo indennizzo danni in agricoltura
- Priloga A - Zahtevek za izplačilo odškodnine za škodo od divjadi v kmetijstvu, živinoreji ter na objektih, postavljenih na obdelanih površinah in pašnikih.
- modello "de minimis" indennizzo danni all'agricoltura
- Osnovni obrazec "de minimis"
- Istruzioni per la compilazione del modello "de minimis"
- Navodila podjetjem za izpolnitev obrazca "de minimis"
- Modulo richiesta modalità di pagamento
- Vloga za izbiro načina izplačila
DANNI ALLE PRODUZIONI ITTICHE
1)
Chi può fare domanda?
I soggetti indicati dall’art. 2 comma 1 lettera c) del regolamento:
c) I proprietari o conduttori di strutture destinate all’allevamento di specie appartenenti
al patrimonio zootecnico, compreso quello ittico, iscritte nel registro delle imprese presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e regolarmente registrate presso il
competente Servizio Veterinario.
2)
Quali danni sono indennizzabili?
I danni alle produzioni ittiche qualora arrecati da specie appartenenti alla fauna selvatica
oggetto di tutela da parte della legge 157/1992 (art. 9 commi 1 e 3).
3)
Entro quando va presentata la domanda?
Entro due giorni dal verificarsi del primo evento di danno utilizzando esclusivamente il
modello di cui all’allegato B) e successivamente entro centocinquanta giorni dal verificarsi del
primo evento di danno utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato C) (art. 10 comma
1). La domanda di indennizzo deve essere corredata dalla documentazione di cui all’art. 10 comma 2.
4)
In che misura viene risarcito il danno?
Nella misura massima dell’80 per cento del danno accertato (art. 9 comma 1) con un limite
massimo di indennizzo di 5.000,00 euro (art 11 comma 5). Qualora concluso il riparto degli
indennizzi da erogare si accertino ulteriori risorse disponibili, le stesse verranno ripartite in
maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00 (art. 11 comma
6). Qualora il danno sia accertato in allevamenti ittici localizzati all’interno del perimetro dei
siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) o all’interno di aree protette ai sensi della legge
regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) il
limite massimo di indennizzo è quantificato in euro 15.000,00 (art. 11 comma 7). Il limite massimo
di indennizzo viene quantificato in euro 30.000,00 al verificarsi di almeno una delle condizioni
previste dall’art. 12 comma 1 del regolamento.
5)
Quando viene liquidato l’indennizzo?
Entro il 30 aprile dell’anno successivo al verificarsi del sinistro (art. 15 comma 1). L’e
rogazione è subordinata all’osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 717/2014
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea degli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e acquacoltura (art. 15 comma 2).
-
Allegato B - Modulo indennizzo danni produzioni ittiche
Segnalazione danni arrecati dalla fauna selvatica agli allevamenti ittici.
-
Allegato C - Modulo indennizzo danni produzioni ittiche
Richiesta di indennizzo.
- modulo "de minimis" indennizzo danni produzioni ittiche
- Osnovni obrazec "de minimis"