Cosa dice la norma

Gli interventi necessari a fronteggiare i dissesti franosi di cui agli articoli 11 e 34 della Legge regionale 11/2015 sono annualmente individuati con provvedimento del Servizio geologico a seguito di segnalazioni registrate nel sistema informatico di difesa del suolo, di richieste dei Comuni interessati o di attività dei tecnici regionali.

Il medesimo provvedimento definisce la competenza regionale o comunale di ciascun intervento e prevede la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi, l’indicazione della tipologia, l’eventuale finanziamento della realizzazione per lotti funzionali, il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.

Gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, inseriti nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, sono classificati in:

  • interventi di sistemazione di dissesti franosi consistenti in opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione;
  • interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero, nonché al mantenimento della funzionalità delle opere senza variarne le caratteristiche tipologiche e strutturali;
  • interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalità delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e strutturali.

Il Regolamento approvato con DPReg 28 novembre2025, n. 0120/Pres., tenendo conto delle le previsioni del DPCM 27 settembre 2021 (criteri anti-rischio idrogeologico) e del DPR 13 dicembre 2024, n. 165 (edifici strategici in zona sismica), definisce i criteri per definire la priorità degli interventi sopra descritti.

I Comuni possono presentare richiesta di finanziamento degli interventi di propria competenza entro il 30 aprile di ciascun anno, nel rispetto di tali criteri, che costituisco un utile riferimento per amministrazioni e progettisti in merito agli elementi da allegare alla domanda di finanziamento, agli elaborati tecnici necessari e agli aspetti da porre in evidenza ai fini di una corretta attribuzione dei punteggi previsti per determinare la priorità degli interventi, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • Cantierabilità: progetto e permessi pronti per partire subito con i lavori.
  • Edifici strategici: ospedali, scuole, caserme (elencati nel DPR 165/2024).
  • Nucleo abitato: almeno 15 case vicine (max 30 m di distanza). • Case sparse: edifici isolati.
  • Mitigazione/compensazione: misure per limitare danni ambientali o migliorarli.

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Come proporre interventi e chiederne il finanziamento

La Regione individua le situazioni di dissesto sulle quali intervenire direttamente tramite le proprie strutture o su richiesta di Comuni. A tal fine il Comune interessato invia entro il 30 aprile di ogni anno, a mezzo PEC, la Scheda intervento firmata digitalmente, a cui vanno allegati:

  1. la relazione tecnico-descrittiva comprensiva di idonea documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
  2. una planimetria in scala adeguata del sito di intervento;
  3. il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) o il documento di indirizzo alla progettazione (DIP), se disponibili;
  4. ogni altro elaborato ritenuto utile al fine della valutazione della priorità degli interventi.

La modulistica e i criteri valutativi sono distinti tra nuove realizzazioni/manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria. In caso di più voci interessate di un singolo criterio, i punteggi non si sommano e viene assegnato il punteggio più alto tra quelli coinvolti.

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Come si conclude il processo

Le domande pervenute entro il 30 aprile di ciascun anno saranno oggetto di istruttoria tecnica al fine di valutarne l’effettiva necessità per fronteggiare le situazioni di dissesto e per determinare la priorità di intervento, con specifico riferimento ai criteri previsti dal Regolamento. Gli interventi rimangono nell’elenco al massimo per tre anni, al termine dei quali, se non finanziati, vanno ripresentati.

Il finanziamento degli interventi di realizzazione di nuove opere, di manutenzione straordinaria o ordinaria di quelle esistenti avviene, in ragione delle risorse disponibili a bilancio, secondo le priorità determinate con i criteri sopra citati.

L’elenco degli interventi sulla base dei criteri di priorità di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento viene approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente per materia e successivamente viene disposto il finanziamento a beneficio dell’ente richiedente.

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