Quadro normativo

L.R. n. 27/88, art. 10 e L.R. n. 16/2009, art. 20
Pur essendo abrogata, la L.R. n. 27/88 vige nelle more dell’approvazione dei regolamenti attuativi previsti dalla stessa L.R. 16/2009.

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Applicabilità

Il parere geologico è obbligatorio e vincolante per i nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti sostanziali che introducono nuove previsioni insediative ed infrastrutturali (art. 9 bis, comma 4, lettere a) e c) mentre le lettere b) e d) del medesimo articolo possono ritenersi ormai non più attuali).

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Soggetto proponente

L’istanza è presentata dalle Amministrazioni comunali e/o Enti territorialmente competenti.

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Struttura regionale preposta al rilascio del parere geologico

La struttura competente è la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio geologico.

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Modalità di richiesta

Il parere geologico va richiesto e ottenuto precedentemente alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici (art. 10, comma 2 L.R. n. 27/88). Qualora gli strumenti urbanistici non rientrino in alcuna delle fattispecie di cui al succitato art. 9 bis della L.R. n. 27/88, si renderà necessaria apposita asseverazione da parte del professionista estensore del progetto di piano della “non necessità” di acquisire il relativo parere geologico. (art.10, comma 4 ter L.R. n. 27/88).

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Ottenimento del parere geologiche, tempistiche

Il rilascio del parere geologico viene emesso dal competente ufficio regionale entro 60 giorni dalla data del ricevimento della documentazione relativa allo strumento urbanistico (art. 10, comma 3 L.R. n. 27/88). Eventuali richieste di integrazioni e/o di pareri endoprocedurali andranno a costituire interruzione o sospensione dei termini stessi.
Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico, devono essere recepiti in sede di adozione del relativo strumento urbanistico (art. 10, comma 4 ter L.R. n. 27/88).

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Elaborati necessari

  • Relazione geologica redatta e sottoscritta da tecnici laureati abilitati finalizzata ad evidenziare in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche, valanghive nonché sismiche del territorio.
    La relazione geologica dovrà essere corredata da idonea cartografia che evidenzi le pericolosità o le problematiche di natura geologica, geomorfolgica, idraulica, valanghiva e sismica. Dovrà altresì essere riportata la nuova zonazione urbanistica con indicati in modo chiaro i punti di variante con la stessa numerazione usata negli elaborati urbanistici.
 
  • Elaborati urbanistici redatti e sottoscritti da tecnici laureati abilitati:
    • relazione di piano;
    • zonazione di fatto e quella di progetto con le nuove previsioni urbanistiche;
    • carta dei vincoli;
    • norme di attuazione;
    • eventuali asseverazioni per i punti di variante non sostanziali non oggetto di indagine geologica.

Attenzione: il parere sull’invarianza idraulica (L.R. n. 11/2015, art. 19 bis e DPReg 27 marzo 2018 n. 083/Pres) è rilasciato dal Servizio difesa del suolo e deve essere acquisito prima dell’adozione della variante.

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Consegna elaborati

Tutti gli elaborati devono essere consegnati in una delle due modalità di seguito elencate:

  • in formato digitale firmati dagli estensori, con eventuale copia cartacea di cortesia
  • in duplice copia cartacea debitamente timbrate e firmate
     

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