Con Decreto del Presidente della Regione n. 0193 del 28/10/2019 è stato emanato il regolamento ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione).

Il regolamento riguarda le procedure per l’autorizzazione all’istituzione dei cimiteri per animali d’affezione, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i gestori di cimiteri già funzionanti si devono adeguare alle disposizioni del regolamento.

Le aree adibite ai cimiteri per animali d’affezione sono stabilite dal Comune; possono trovarsi nei pressi di cimiteri umani, ma mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture; i privati interessati a realizzare cimiteri per animali d’a ffezione devono richiedere al Comune il rilascio dei titoli edilizi dietro presentazione di una domanda, subordinata al parere dell’Azienda sanitaria che accerta l’idoneità igienico-sanitaria degli impianti e delle attrezzature.

Il regolamento definisce le caratteristiche che deve avere il terreno, i requisiti strutturali ma anche gestionali del cimitero, le modalità di trattamento delle spoglie, i requisiti degli impianti di cremazione, le esumazioni, le multe per i trasgressori.

Il regolamento è pubblicato sul BUR n. 46 del 13/11/2019 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
 

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