Sostegno al reddito dei lavoratori esclusi dal diritto all’indennità di mobilità ordinaria o di disoccupazione.

Mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2024

Nella riunione del 31 gennaio 2024 del Tavolo regionale di Concertazione sono state condivise con le Parti Sociali le modalità di concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2024.
 
È stata condivisa in particolare, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra l’1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data dell’1 gennaio 2017, anche a seguito di precedente concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui alle intese regionali di data 23 ottobre 2017, 12 marzo 2018, 12 marzo 2019, 27 febbraio 2020, 22 febbraio 2021, 14 febbraio 2022 e 19 gennaio 2023 - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;
b) abbiano perduto la propria occupazione presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste;
c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2023 e il 30 dicembre 2024 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga;
d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti di accesso ad un trattamento pensionistico;
e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro.

A pena di decadenza la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia scaduto nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2023 e il 31 gennaio 2024, a pena di decadenza la domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2024.

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Mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2023

Nella riunione del 19 gennaio 2023 del Tavolo regionale di Concertazione sono state condivise con le Parti Sociali le modalità di concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2023.

È stata condivisa in particolare, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra l’1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data dell’1 gennaio 2017, anche a seguito di precedente concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui alle intese regionali di data 23 ottobre 2017, 12 marzo 2018, 12 marzo 2019, 27 febbraio 2020, 22 febbraio 2021 e 14 febbraio 2022 - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;
b) abbiano perduto la propria occupazione presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste;
c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2022 e il 30 dicembre 2023 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga;
d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti di accesso ad un trattamento pensionistico;
e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro.

A pena di decadenza la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia scaduto nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2022 e il 19 gennaio 2023, a pena di decadenza la domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023.
 

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Mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2022

Nella riunione del 14 febbraio 2022 del Tavolo regionale di Concertazione sono state condivise con le Parti Sociali le modalità di concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2022.

È stata condivisa in particolare, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra l’1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data dell’1 gennaio 2017, anche a seguito di precedente concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui alle intese regionali di data 23 ottobre 2017, 12 marzo 2018, 12 marzo 2019 e 27 febbraio 2021 - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;
b) abbiano perduto la propria occupazione presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste;
c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2021 e il 30 dicembre 2022 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga;
d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti di accesso ad un trattamento pensionistico;
e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro.

A pena di decadenza la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia scaduto nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2021 e il 14 febbraio 2022, a pena di decadenza la domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2022.

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Mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2021

Nella riunione del 22 febbraio 2021 del Tavolo regionale di Concertazione sono state condivise con le Parti Sociali le modalità di concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2021.

È stata condivisa in particolare, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data dell’1 gennaio 2017, anche a seguito di precedente concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui alle intese regionali di data 23 ottobre 2017, 12 marzo 2018, 12 marzo 2019 e 27 febbraio 2020 - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;
b) abbiano perduto la propria occupazione presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste;
c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2020 e il 30 dicembre 2021 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga;
d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia;
e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro.

A pena di decadenza la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia scaduto nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2020 e il 22 febbraio 2021, a pena di decadenza la domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2021.

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Mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2020

Nella riunione del 27 febbraio 2020 del Tavolo regionale di Concertazione sono state condivise con le Parti Sociali le modalità di concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2020.

È stata condivisa in particolare, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra l’1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data dell’1 gennaio 2017, anche a seguito di precedente concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui alle intese regionali di data 23 ottobre 2017, 12 marzo 2018 e 12 marzo 2019 - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;
b) abbiano perduto la propria occupazione presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste;
c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2019 e il 30 dicembre 2020 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga;
d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia;
e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro.

A pena di decadenza la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia scaduto nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2019 e il 27 febbraio 2020, a pena di decadenza la domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro il 4 maggio 2020.

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Mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2019

Nella riunione del 12 marzo 2019 del Tavolo regionale di Concertazione sono state condivise con le Parti Sociali le modalità di concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2019.

È stata condivisa in particolare, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra l’1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data dell’1 gennaio 2017, anche a seguito di precedente concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui alle intese regionali di data 23 ottobre 2017 e 12 marzo 2018 - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;
b) abbiano perduto la propria occupazione presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste;
c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2018 e il 30 dicembre 2019 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga;
d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia;
e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro.
 

A  pena di decadenza la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia scaduto nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2018 e il 12 marzo 2019, a pena di decadenza la domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro il 14 maggio 2019.

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Mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2018 

Nella riunione del 12 marzo 2018 del Tavolo regionale di Concertazione sono state condivise con le Parti Sociali le modalità di concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2018.


È stata condivisa in particolare, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra l’1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data dell’1 gennaio 2017, anche a seguito di precedente concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all’intesa regionale di data 23 ottobre 2017 - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:


a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;
b) abbiano perduto la propria occupazione presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste;
c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2017 e il 30 dicembre 2018 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga;
d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia;
e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro.
 

A pena di decadenza la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia scaduto nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2017 e il 12 marzo 2018, a pena di decadenza la domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro il 14 maggio 2018.

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Intervento di mobilità in deroga per l'area di crisi industriale complessa di Trieste 2017

Nella riunione del 23 ottobre 2017 del Tavolo regionale di Concertazione sono state condivise con le Parti Sociali le modalità di concessione del trattamento di mobilità in deroga a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Trieste.

È stata condivisa in particolare, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra il 2 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di mobilità in deroga, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;

b) abbiano perduto la propria occupazione presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste;

c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra l’1 gennaio 2017 e il 30 dicembre 2017 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga;

d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia;

e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro.

A pena di decadenza la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica:

a) entro il 31 gennaio 2018, qualora la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia ricompresa fra l’1 gennaio 2017 e la data di pubblicazione dell’intesa di data 23 ottobre 2017 sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale;

b) entro il 30 marzo 2018, qualora la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia ricompresa fra il giorno successivo alla data pubblicazione dell’intesa di data 23 ottobre 2017 sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale e il 30 dicembre 2017.

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Ulteriore intervento di mobilità in deroga per l'anno 2016

Nelle riunioni del 21 novembre 2016 e del 21 dicembre 2016 il Tavolo regionale di Concertazione ha condiviso la realizzazione di un ulteriore intervento di mobilità in deroga per il 2016 al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro.


Nel dettaglio, sarà possibile concedere - per un periodo non superiore a 3 mesi con decorrenza entro il 31 dicembre 2016 - il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori residenti e/o domiciliati in Friuli Venezia Giulia che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda di trattamento in argomento, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;
b) abbiano perduto la propria occupazione (conseguentemente a licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ovvero conseguentemente a dimissioni per giusta causa, ovvero conseguentemente a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7 della L.604/1966) presso un’unità produttiva ricompresa nell’area di crisi industriale complessa di Trieste ovvero presso un’unità produttiva ricompresa in una delle situazioni di grave difficoltà occupazionale dichiarate con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall’articolo 46 della legge regionale 18/2005;
c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra l’1 gennaio 2014 e il 30 dicembre 2016 la percezione dell’indennità di mobilità, delle indennità di disoccupazione di cui alla legge 92/2012 e di cui al decreto legislativo 22/2015 o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
d) non abbiano diritto, a seguito dell’esaurimento della percezione della prestazione di cui alla lettera c), all’assegno di disoccupazione (ASDI) di cui al decreto legislativo 22/2015;
d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento in argomento, i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia;
e) risultino iscritti e partecipino regolarmente ai percorsi di politica attiva del lavoro previsti dal Programma specifico n. 43/16, finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della legge regionale 18/2005, rivolto anche ai soggetti ricompresi nel bacino occupazionale dell’area di crisi industriale complessa di Trieste, ovvero previsti dal Programma specifico n. 8 /15 – FVG Progetto Occupabilità – avente ad oggetto la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro a favore di lavoratori in difficoltà occupazionale.

La domanda per il trattamento di mobilità in deroga in argomento dovrà essere presentata dagli aventi diritto - a pena di decadenza - all’INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica, entro il 28 febbraio 2017.

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Cosa sono gli ammortizzatori sociali in deroga

Gli ammortizzatori sociali in deroga (CIG e mobilità) sono strumenti di sostegno al reddito per lavoratori subordinati, licenziati o sospesi dal posto di lavoro, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito e sono concessi sulla base di accordi regionali tra Regione, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Gli accordi determinano i beneficiari e prevedono limiti e vincoli relativi alla concessione dei trattamenti.

A livello nazionale è stata perfezionata la definizione di criteri comuni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga (il decreto interministeriale 83473/2014 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data 4 agosto 2014); con l’intesa regionale del 23 dicembre 2015, successivamente modificata in data 10 marzo 2016, viene disciplinato, in coerenza con tali criteri e con le previsioni della legge di stabilità statale 2016, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga in Friuli Venezia Giulia nel 2016 .

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Requisiti richiesti per accedere all’indennità di mobilità in deroga

Il lavoratore ha diritto all'indennità quando: 

- risiede e/o è domiciliato in Friuli Venezia Giulia;
- ha perso nel 2016 il proprio posto di lavoro presso un’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile per un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro o si è dimesso per giusta causa;
- successivamente al superamento del periodo di apprendistato il datore di lavoro receda, purché il recesso sia connesso ad un giustificato motivo oggettivo;
- con riferimento al medesimo evento non ha già fatto richiesta di analogo trattamento ad altra Regione;
- ha presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si è dimesso un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni;
- non ha diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altra tipologia di trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro (es. : indennità di mobilità, NASpI, etc.);
- ha rilasciato in conformità alla vigente normativa nazionale la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e/o a un percorso di politica attiva del lavoro. 

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Come presentare la domanda di indennità di mobilità in deroga

La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'INPS provinciale competente per territorio, anche per il tramite dei patronati, esclusivamente in via telematica, corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione di disponibilità rilasciata in conformità alla vigente normativa nazionale.
- copia del contratto di lavoro individuale
- lettera di licenziamento o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, copia di documentazione comprovante l'attivazione della vertenza 
 

Termini di presentazione
I lavoratori aventi diritto devono presentare la domanda di mobilità in deroga entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

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Modalità di pagamento, sospensione, interruzione

L'indennità di mobilità in deroga è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore, è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

L'indennità si interrompe quando l'interessato:
- viene assunto con contratto a tempo indeterminato
- raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità;
- trova un'occupazione di tipo autonomo, compresi i contratti di lavoro a progetto. 

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Qual è la durata degli interventi di mobilità in deroga

Ai lavoratori subordinati licenziati nel 2016 di sostegno al reddito è erogato un trattamento di mobilità in deroga per un periodo non superiore a 4 mesi, comunque non eccedente il 31 dicembre 2016.

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Proroghe dell’indennità di mobilità in deroga

Esclusivamente ai lavoratori residenti e/o domiciliati in Friuli Venezia Giulia del settore delle spedizioni e dell'autotrasporto sono concessi i seguenti periodi massimi di proroga dell’i ndennità di mobilità in deroga, comunque non eccedenti il 31 dicembre 2016 e non ulteriormente prorogabili:

 - per quattro mesi, qualora i lavoratori, alla data di decorrenza della proroga, risultino avere percepito il trattamento di mobilità in deroga per periodi, anche non continuativi, inferiori a 36 mesi, fermo restando che per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di fruizione di 40 mesi. 
 

La domanda di proroga della mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'INPS provinciale competente per territorio entro 60 giorni dalla conclusione del precedente periodo di mobilità in deroga usufruito ovvero, qualora ciò costituisca termine più favorevole, entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione della prestazione.  

 Maggiori informazioni sui trattamenti di mobilità in deroga sono disponibili sul sito dell'INPS.

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