Nel lavoro autonomo – a differenza di quello
subordinato
(o dipendente) – il lavoratore non è soggetto ai poteri di controllo, di direzione e di punizione
tipicamente esercitati da un datore di lavoro. Il lavoratore autonomo instaura rapporti
contrattuali con un “committente” o dei clienti, ai quali si impegna a fornire un bene o a svolgere
un servizio in cambio del pagamento di una somma. Anche quando collabora strettamente con un’altra
impresa o altri professionisti, egli non fa parte dell'organizzazione della loro azienda.
L'attività è svolta in maniera indipendente, senza vincoli di orario, e il lavoratore gestisce
liberamente il suo tempo, le sue energie e le modalità di realizzazione dell'attività oggetto del
contratto. A fronte di questa libertà, il lavoratore autonomo non gode dei classici vantaggi
garantiti al lavoratore subordinato come ad esempio i periodi di ferie e malattia pagati e il
trattamento di fine rapporto.
Indubbiamente il lavoro autonomo comporta molti rischi e sacrifici in più rispetto al lavoro
subordinato e richiede spirito d'iniziativa e volontà di mettersi in gioco personalmente. D'altro
canto, promette anche soddisfazioni maggiori soprattutto dal punto di vista personale perché ti
consente di essere l'unico responsabile delle tue azioni e, di conseguenza, il solo artefice dei
tuoi successi.
Puoi esercitare un lavoro autonomo attraverso diverse strade: una libera professione,
un'iniziativa imprenditoriale o
rapporti
di collaborazione parasubordinati. Ma esistono anche altre possibilità per concretizzare
qualcosa di tuo, come ad esempio la cooperativa.
Con la Legge 92/2012 era stato modificato il lavoro autonomo svolto dai
professionisti con partita IVA in senso maggiormente restrittivo con la previsione di tre
presupposti, in presenza di almeno due dei quali ed in mancanza di prova contraria da parte del
committente, si ritiene sussistere una collaborazione coordinata e continuativa (in assenza di un
progetto specifico, si trasformerebbe in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato):
Tale disciplina trova applicazione per i rapporti già in essere al 25 giugno 2015 e fino al 31
dicembre 2015.
A partire dal 1° gennaio 2016, la recente Riforma del mercato del lavoro (Legge 183/2014)
introduce un nuovo regime secondo il quale le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma
del lavoro autonomo saranno considerate come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal
committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro.Tale presunzione assoluta non opererà nei
seguenti casi:
• per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle
confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire
incontro a particolari esigenze del settore di riferimento;
• per le prestazioni rese dagli iscritti ad Albi professionali;
• per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazioni alle loro
funzioni;
• per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche
riconosciute dal Coni;
• prestazioni di cui sono certificati i requisiti presso le commissioni di certificazione
istituite ai sensi dell’art 76 del Decreto Legislativo 276/2003.
Inoltre, i datori di lavoro che assumono i titolari di partita IVA con cui hanno
intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo, godono del beneficio dell’estinzione degli eventuali
illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all'erronea qualificazione del rapporto di
lavoro antecedenti all’assunzione. I datori di lavoro che decideranno di beneficiare di questa
sanatoria dovranno sottoscrivere con il lavoratore dei verbali di conciliazione stragiudiziale e
non potranno recedere dal rapporto di lavoro nei dodici mesi successivi all’assunzione, salvo che
non si configuri un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.