l'isola del lavoro

Isola del lavoro

Lavoro parasubordinato

In una zona grigia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato troviamo il lavoro parasubordinato che ha caratteristiche intermedie rispetto agli altri due. Si tratta di rapporti di lavoro con cui ci si impegna a svolgere una certa attività in favore di un altro soggetto, coordinandosi con la sua attività aziendale ma senza alcun vincolo di subordinazione. Attento: guarda che sarà una delle possibilità più frequenti che ti capiterà di questi tempi, quindi informati bene! Spesso questi contratti vengono utilizzati per mascherare, in realtà, veri e propri rapporti di lavoro subordinato ed è quindi molto importante conoscerne le caratteristiche per non rischiare di subire uno sfruttamento da parte del datore di lavoro. O perlomeno per agire in modo consapevole! 

Collaborazioni coordinate e continuative a progetto (co.co.pro.)
Si tratta di un particolare tipo di collaborazione coordinata e continuativa collegata alla realizzazione di uno o più specifici progetti. Il progetto è determinato dal committente, ma l'attività lavorativa è gestita in maniera autonoma dal collaboratore in funzione del risultato che gli viene chiesto: egli non ha vincoli di orario, obbligo di presenza nella sede dell'impresa e non deve sottostare a indicazioni precise da parte del committente, né al suo potere disciplinare. Egli è e rimane un lavoratore sostanzialmente autonomo. 
Il progetto deve essere funzionalmente connesso al conseguimento di un risultato finale e non può più consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente, né in compiti meramente ripetitivi.

La legge prevede la forma scritta ai fini della prova del progetto: se manca, il lavoratore potrà provare l'esistenza di un rapporto di lavoro di diversa natura. Il contratto deve indicare:

  • la durata della prestazione (determinata o determinabile)
  • il progetto di lavoro
  • il corrispettivo, i criteri per la determinazione, i tempi e le modalità di pagamento, eventuali rimborsi spese
  • le modalità di coordinamento del lavoratore a progetto con l'impresa committente, pur nel rispetto dell'autonomia del collaboratore.

Il contratto a progetto termina alla scadenza prevista oppure al momento della realizzazione del progetto. Se ritieni che il contratto a progetto che hai sottoscritto non sia regolare (ad esempio perché vieni trattato come un vero e proprio dipendente, con vincoli di orario e nessuna autonomia), devi contestarlo al committente entro 60 giorni dalla fine del rapporto mediante un atto scritto. Nei successivi 270 giorni dovrai poi depositare in tribunale il ricorso per vedere riconosciute le tue pretese (es. differenze retributive, regolarizzazione contributiva, ecc.). 

Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)
Il lavoratore esercita un'attività senza un vincolo di subordinazione, in favore di un committente, in maniera continuativa e senza dover utilizzare propri mezzi organizzati. L'attività svolta è collegata all'organizzazione aziendale ma il collaboratore deve poter decidere in maniera autonoma i modi, i tempi e il luogo di svolgimento della sua prestazione. Si tratta di un'attività non occasionale ma ripetuta nel tempo sulla base di un accordo tra collaboratore e committente. Attualmente le collaborazioni coordinate e continuative sono state sostituite da quelle “a progetto”, ma restano possibili nella Pubblica Amministrazione e per i soggetti in pensione o che collaborano con società sportive riconosciute dal CONI. 


Dal 1° gennaio 2016 la disciplina introdotta con la recente Riforma del mercato del lavoro (Legge 183/2014) troverà applicazione anche alle collaborazione esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La previgente disciplina rimane valida unicamente per la regolazione dei contratti già in atto al momento di entrata in vigore del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato dei loro collaboratori e di soggetti titolari di partita iva da parte dei datori di lavoro privati permette che essi possano beneficiare di una sanatoria che estingua gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, dal 1° gennaio 2017 le Pubbliche Amministrazioni non potranno più stipulare contratti di collaborazione.



ultimo aggiornamento: Wed Sep 02 10:55:38 CEST 2015