Di cosa si tratta

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino a un anno dall’acquisizione della residenza.
Per poter condurre veicoli sul territorio italiano, dopo un anno è necessario convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
La patente estera deve essere in corso di validità e ottenuta prima della residenza in Italia. Il titolare deve anche possedere i requisiti psicofisici e morali previsti dal Codice della strada.
Si riporta l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti.
Conversione permessa a tutti i cittadini:
 
Elenco stati convertibili (aggiornato al 10 marzo 2025)

Albania Liechtenstein
Algeria Lituania
Andorra Lussemburgo
Argentina Macedonia
Austria Malta
Belgio Marocco
Bosnia-Erzegovina Moldova
Bulgaria Norvegia
Cipro Paesi Bassi
Corea del Sud Polonia
Croazia Portogallo
Danimarca Principato di Monaco
Estonia Repubblica Ceca
Filippine Romania
Finlandia San Marino
Francia Serbia
Germania Slovacchia
Giappone Slovenia
Gran Bretagna Spagna
Grecia Svezia
Irlanda Svizzera
Islanda Taiwan
Israele Tunisia
Kosovo Turchia
Lettonia Ucraina
Libano Ungheria

 

Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada: personale diplomatico e consolare;
  • Cile: personale diplomatico e familiari;
  • Stati Uniti: personale diplomatico, consolare e familiari;
  • Zambia: cittadini in missione governativa e familiari.

  
Il titolare di patente di guida comunitaria in corso di validità, rilasciata da uno stato membro UE o SEE, che abbia acquisito la residenza in Italia, può circolare munito della propria patente, ma deve chiedere la conversione nei seguenti casi :

  • alla scadenza del periodo di validità amministrativa, se questa è conforme a quella italiana;
  • decorsi due anni dall’acquisizione della residenza in Italia, se la patente comunitaria non ha limiti di validità amministrativa.


La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente). In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo (se questo è coerente con la durata di validità delle patenti italiane), oppure ottenere un nuovo periodo di validità allegando alla domanda il certificato medico previsto. È possibile chiedere la conversione di patente scaduta di validità.

Le patenti comunitarie per cui non si provvede a nessuna delle operazioni sopra riportate seguono comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.

La conversione va richiesta allo Sportello Patenti della Motorizzazione.

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