Di cosa si tratta

Se il titolare di una patente rilasciata da paesi UE o SEE (*) ha acquisito la propria residenza in Italia, anagrafica o normale:

Deve convertire la patente:

- alla scadenza del periodo di validità, che coincide con:

  • la data di scadenza indicata sulla patente, se questa è provvista di validità amministrativa conforme a quella italiana;
  • il decorso di due anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia, se la patente non ha validità amministrativa oppure ha validità amministrativa superiore a quella italiana.

Può convertire la patente:

- prima della data di scadenza e in tal caso il conducente può scegliere se:

  • attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo, senza presentare il certificato medico per la conferma di validità;
  • ottenere un nuovo periodo di validità, allegando alla domanda di conversione il certificato medico;
 

Non può convertire la patente:

- se ottenuta a seguito di conversione di patente rilasciata da uno Stato non membro UE o SEE, con il quale lo Stato italiano non abbia concluso apposito accordo bilaterale;

- se sospesa o revocata dallo Stato che l’ha rilasciata.

La patente rilasciata per conversione sarà valida per le stesse categorie alle quali abilita la patente posseduta, salvo espressa rinuncia alle categorie.

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A chi rivolgersi

Allo sportello Patenti degli uffici di ambito territoriale dove si è interessati a fare la conversione.

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Documenti da presentare allo sportello Patenti

  • domanda redatta su Mod. TT2112 compilata e sottoscritta
  • certificato medico dematerializzato, rilasciato da un medico monocratico di data non anteriore a 3 mesi o rilasciato dalla Commissione Medica Locale di data non anteriore a 6 mesi
  • 2 fotografie uguali, recenti, a sfondo bianco e a capo scoperto
  • fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale
  • versamento di 42,20 euro (comprensivo di diritti e bolli) - il pagamento avviene direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito
  • patente comunitaria in originale in visione e fotocopia della stessa
  • autocertificazione di residenza in Italia;
  • eventuale delega (se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta dal delegante oltre a un documento d’identità personale del delegante)

Ulteriori informazioni verranno fornite direttamente allo sportello all’atto della registrazione della pratica.

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Al termine

L'Ufficio, dopo aver effettuato i controlli previsti, provvederà alla stampa della patente che potrà essere ritirata presso lo sportello informazioni con la contestuale consegna della patente estera posseduta

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