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Tipo di intervento
Contributo a fondo perduto a giovani professionisti per spese di formazione in Italia e all’estero.
A chi si rivolge
Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.
Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale iscritti in qualità di professionisti ad un’associazione inserita nel Registro regionale previsto dall' art. 4 della LR 13/2004.
Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet.
Professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.
Professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.
Requisiti
Non aver ancora compiuto il 36° anno di età; il limite di età è elevato a 46 anni non compiuti se il richiedente, alla data di presentazione della domanda, è genitore di un figlio minore:
- Residenza in Friuli Venezia Giulia
- Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia
- Non essere soggetti a sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
- Non essere destinatari di una sentenza definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa di contratti pubblici
- Svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale in forma individuale, associata o societaria
Gli interessati non devono essere:
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
- titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private
- collaboratori di impresa familiare
- artigiani
- commercianti
- coltivatori diretti
- titolari di impresa individuale
- amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo
Inoltre, qualora il richiedente svolga l’attività professionale in forma societaria:
- non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
- essere in regola con l’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)
I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta.
Il requisito dell’età deve essere posseduto esclusivamente al momento della presentazione della domanda di contributo.
Percorso formativo
Le attività formative devono essere realizzate da:
- enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università
- professionisti, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall’ordine o dal collegio professionale.
Il percorso formativo deve:
- iniziare in una data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo
- concludersi con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall’ente erogatore che attesti il titolo o le competenze acquisite nel percorso formativo ovvero di documentazione attestante i crediti formativi conseguiti.
Se il percorso prevede uno svolgimento pluriennale dell’attività formativa, sono ammissibili le singole annualità qualora sussistano i requisiti sopra indicati.
Sono esclusi i percorsi formativi erogati con modalità telematica asincrona per un numero di ore superiore al 25% del totale complessivo delle ore previste per lo svolgimento del percorso formativo.
Spese ammesse
Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l’attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo.
Voci di spesa ammissibili a contributo:
- spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo
- acquisto di testi connessi al percorso formativo e materiale didattico necessario per lo svolgimento del percorso formativo
- premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi.
Se la sede del corso dista almeno 100 km dalla residenza del richiedente sono ammissibili anche:
- spese di viaggio;
- spese di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espressa in giorni, determinate in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell’allegato A - “Spese di soggiorno”
Le spese di viaggio (biglietti aerei, pullman o ferroviari) sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno per la località più vicina alla sede del corso. Sono riconosciute spese per ulteriori tragitti qualora il percorso formativo preveda interruzioni superiori a 5 giorni, nel limite massimo di 10 tragitti di andata e ritorno.
Le spese di soggiorno sono riconosciute esclusivamente per le giornate in cui l’attività formativa è frequentata in presenza e sono conteggiate dalla data di inizio alla data di fine dell’attività formativa, compresi i giorni svolgimento degli esami.
Sono esclusi dal conteggio i periodi di interruzione dell’attività formativa frequentata in presenza superiori a cinque giorni solari consecutivi.
Non sono ammissibili a contributo le spese di soggiorno qualora l’iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo è pari a:
- 80% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato
- 70% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere non superiore a 10.000,00 euro
- 60% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 10.000,00 e fino a 20.000,00 euro
- 50% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 20.000,00 e fino a 30.000,00 euro
- 40% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 30.000,00 e fino a 40.000,00 euro
- 30% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.
L’ammontare del contributo è pari all’80% delle spese ammissibili, indipendentemente dal reddito professionale netto, qualora il percorso formativo venga realizzato da un ente erogatore avente sede legale in Friuli Venezia Giulia.
L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.
L’importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell’importo di iscrizione ammissibile a contributo.
Cumulabilità dei contributi
Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le analoghe finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese
Quando presentare la domanda
La domanda di contributo può essere riferita anche a più di un percorso formativo e può essere presentata per due volte, prima del compimento del 36° anno di età ovvero 46° anno di età se il richiedente è genitore di un figlio minore, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 10.000,00.
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del percorso formativo e prima di sostenere la spesa. Ai fini dell’ammissibilità della spesa sono considerate sia la data della fattura o del documento contabile avente forza probatoria equivalente sia la data del relativo pagamento.
La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l’avvenuta presentazione all’ufficio della rendicontazione relativa alla prima domanda.
Come presentare la domanda
La domanda di contributo deve essere presentate in bollo (16,00 euro) esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal Regolamento redatta secondo i facsimili pubblicati nella presente pagina web alla voce “Modulistica”.
Gli allegati devono essere predisposti prima di procedere alla compilazione della domanda online.
Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
Per accedere è necessario possedere una identità digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE) o carta servizi (CNS/CRS).
[AMBITO: Fondi regionali > NUOVA ISTANZA > PROCEDIMENTO: PROFESSIONI - LR 13/2004 art 11 bis, co.2 CONTRIBUTO A FAVORE DI GIOVANI PROFESSIONISTI (UNDER 36 o UNDER 46 SE GENITORE) PER LE SPESE DI FORMAZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO]
Domanda di contributo Presentazione on line
Domanda di contributo Presentazione on line
Rendicontazione
La rendicontazione del contributo, riferita alle spese sostenute per il percorso formativo non concluso alla data di presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione, entro 180 giorni dalla data di conclusione del percorso formativo.
Se la concessione del contributo è riferita a più percorsi formativi, la rendicontazione deve essere presentata entro 180 giorni decorrenti dalla data di conclusione dell’ultimo percorso formativo oggetto di contributo. Nel caso di mancato avvio dell’ultimo percorso formativo ammesso a contributo la rendicontazione riferita ai percorsi formativi conclusi deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio corso non avviato comunicata all’ufficio competente.
Al rendiconto deve essere allegata la documentazione prevista dal Regolamento redatta secondo i facsimili pubblicati nella presente pagina web alla voce “Modulistica”.
Gli allegati devono essere predisposti prima di procedere alla compilazione del rendiconto online.
Non sono ammissibili rendiconti presentati con altre modalità.
Rendicontazione del contributo: Presentazione on line
Rendicontazione del contributo: Presentazione on line
Regolamento attuativo
Prima di procedere alla predisposizione della domanda di contributo leggere il Regolamento attuativo che disciplina le misure, i criteri e le modalità di concessione e erogazione del contributo.
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