Incentivi a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle ipotesi di trasferimento di aziende in difficoltà che possiedono i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2026, introduttiva dell’art. 48 bis alla LR 18/2005.
Al fine di fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e di salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio regionale, sono riconosciuti incentivi a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle ipotesi di trasferimento di aziende in difficoltà che possiedono i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2026, introduttiva dell’art. 48 bis alla LR 18/2005. 
Nella stessa ottica sono concessi incentivi anche per assunzioni effettuate a decorrere dall’1 gennaio 2026 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardanti lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall’attuazione di interventi relativi a “crisi aziendali”. 
 
LR 18/2005. Art. 48 bis 
(Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà)
1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nelle seguenti ipotesi:
a) trasferimento riguardante un’azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) trasferimento riguardante un’azienda o una sua parte con riferimento alla quale sia stata attivata sul territorio regionale la procedura di cui all’articolo 1, commi da 224 a 237 bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024);
c) trasferimento riguardante un’azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all’articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).
2. L’incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dall’1 gennaio 2026 nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata dal datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato. Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di cui al primo periodo non sia ancora intervenuto, a favore dell’azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dal passaggio al nuovo datore di lavoro, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda in situazione di difficoltà al datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è inoltre concesso un incentivo nella misura di 2.500 euro per ciascuna assunzione effettuata a decorrere dall’1 gennaio 2026 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardante lavoratrici o lavoratori precedentemente interessati sul territorio
regionale dall’attuazione di un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo
148/2015, in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ancora in corso alla data di assunzione o, a tale data, esauritosi da non più di 12 mesi.
5. L’importo di cui al comma 4 è elevato a 3.000 euro per ciascuna assunzione qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 4, la domanda è presentata dal nuovo datore di lavoro a pena di inammissibilità anteriormente all’assunzione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata realizzata l’assunzione.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 5, la domanda è presentata a pena di inammissibilità entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato realizzato almeno il numero minimo di assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 5.
8. Qualora entro il termine di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 non sia ancora intervenuto, a favore dell’azienda in situazione di difficoltà il cui personale è interessato dalla nuova assunzione, il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dell’azienda in situazione di difficoltà al nuovo datore di lavoro, del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo.
9. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 4 sono concessi a titolo di aiuto “de minimis” nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell’Unione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
10. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).>>.
4. Per la finalità di cui al comma 1 dell’articolo 48 bis della legge regionale 18/2005, come introdotto dal comma 3, è destinata la spesa complessiva di 1.450.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l’anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla
Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all’occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.
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