contenuti
La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 della medesima legge, promuove progetti di lavoro di pubblica utilità realizzati dagli Enti locali, dalle forme associative tra enti locali della regione previste dalla vigente normativa e dagli Enti del Servizio sanitario regionale ed attuati dalle Cooperative sociali di tipo b.
Indice dei contenuti
Le attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità
Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono attività che non riguardano l’ordinaria amministrazione, ma sono caratterizzate da straordinarietà, occasionalità, temporaneità e rientrano in uno dei seguenti settori di intervento:
1) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche;
2) custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche;
3) attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo;
4) cura e manutenzione del verde pubblico (in questo caso il soggetto attuatore deve essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività di manutenzione del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154)
5) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo.
Soggetti coinvolti
Ammontare del finanziamento - Spese ammissibili
I costi indiretti comprendono le spese di cui all’articolo 9 comma 2 lettere b), c), e), f), g) del regolamento.
Modalità di finanziamento dei progetti
La Regione eroga il finanziamento attraverso una fase di anticipazione ed una di saldo. La fase di anticipazione copre una quota pari al 70% del finanziamento complessivo concesso. La parte di finanziamento rimanente è pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell’iniziativa ammesso a seguito della verifica del rendiconto finale.
La Regione concede il finanziamento, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.
Ai fini dell’erogazione del saldo, il proponente presenta, entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile che attesta che l’attività per la quale è stato concesso il contributo è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000.
Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione il Servizio competente eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili.
Avvio delle attività
Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è stato assunto.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata utilizzando, a pena di esclusione, l’applicativo informatico a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al presente Regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale): Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.
A chi rivolgersi
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Donata Del Bianco
donata.delbianco@regione.fvg.it
Tel 0481 386607

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