contenuti
Indice dei contenuti
Cosa sono
Sono contributi dedicati ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale accreditati che
gestiscono nidi d’infanzia, con lo scopo di contenere le rette a carico delle famiglie per l’a
ccesso a tali servizi.
Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda alternativamente:
a) i gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d’infanzia presenti nel
territorio regionale avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e in
possesso di accreditamento in corso di validità al momento della presentazione della domanda
secondo quanto previsto agli articoli 18 e 20 della legge regionale 20/2005.
b) i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla
lettera a), titolo a gestire i nidi d’infanzia e sono delegati, da parte degli stessi, a presentare
domanda di contributo e a esserne beneficiari e che svolgeranno l’attività nell’anno educativo
successivo.
Solo per l’anno 2020 possono presentare domanda anche i soggetti gestori in possesso
del disciplinare di impegni in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza e i
soggetti gestori che rivestono funzioni di ente gestore del servizio sociale dei Comuni.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda:
- i soggetti gestori che daranno continuità al servizio nell’anno educativo successivo all’a
nno educativo in corso e per il quale fanno domanda.
- i soggetti gestori che si obbligano a contenere l’adeguamento annuale delle rette a carico
delle famiglie per l’anno educativo successivo all’anno educativo in corso, nella misura massima di
due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all’a
mmontare medio mensile delle rette applicate nell’anno educativo in corso e per il quale fanno
domanda. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l’accesso è regolato dai
Comuni, il contenimento si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta applicata nell’anno
educativo in corso.
Quest’anno l’indice FOI di giugno è negativo (-0,3) e pertanto l’adeguamento annuale delle
rette a carico delle famiglie non potrà essere superiore all’1,7%.
- i soggetti che, nell’anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda,
sono stati gestori per almeno quattro mesi computati in base all’articolo 2, comma 1, lettera c)
del regolamento e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all’articolo 6,
comma 1, non inferiore a 1.
Non possono presentare domanda i soggetti gestori di servizi educativi denominati sezioni
primavera di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) e di cui all’articolo 38 della legge regionale 13/20018.
Non possono presentare domanda i soggetti che, nel corso dell’anno educativo in corso, a
seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al
funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività o di revoca
di accreditamento.
Quando e a chi presentare la domanda
La domanda, sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante, può essere
presentata dal 1° maggio ed entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno. La
presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l’esclusione.
Solo per l’anno 2020 i termini per la presentazione della domanda sono prorogati al 21
agosto 2020.
La domanda va inoltrata alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e
Famiglia tramite raccomandata A.R., a mezzo PEC (lavoro@certregione.fvg.it) o mediante consegna a
mano all'ufficio protocollo o alla portineria (Via San Francesco n. 37 - Trieste) da lunedì a
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Le domande, da quest’anno, non possono più essere compilate collegandosi al portale dedicato
SISEPI, ma solo scaricando il modello a destra della pagina.
Criteri di riparto e importo massimo del contributo
Il riparto si basa su due criteri:
- la media aritmetica del numero di bambini accolti al 1° ottobre e al 30 aprile;
- i mesi di effettivo funzionamento del servizio.
Il contributo massimo per ogni bambino accolto è di euro 2.000,00 annui.
Solo per le domande presentate nel 2020:
- il numero di mesi di effettivo funzionamento del servizio è quello previsto dalla
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- si fa riferimento al numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre 2019 o alla data
di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 1° febbraio 2020.
- in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 10, della legge regionale 12 maggio
2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all’estero e lingue minoritarie, nonché per il
riconoscimento di debiti fuori bilancio) il 30% del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri
previsti dal regolamento, esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di marzo e
aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70% e il 100%
del valore previsto originariamente dal contratto. Tali soggetti sottoscrivono anche la domanda di
cui all’Allegato C.
Rendicontazione
Il termine per la presentazione della rendicontazione viene stabilito dal decreto di concessione
del contributo ed è stato fissato al
31 marzo 2021.
La documentazione dovrà essere inoltrata alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione,
Istruzione e Famiglia tramite raccomandata A.R., a mezzo PEC (lavoro@certregione.fvg.it) o mediante consegna a
mano all'Ufficio protocollo (Via San Francesco n. 37 - Trieste), da lunedì a venerdì dalle ore 9.30
alle ore 12.00.
Per le domande presentate nell’anno 2020 verranno ammessi a rendiconto i costi fissi sostenuti dai servizi educativi per la prima infanzia nei periodi di sospensione del servizio (art. 9, comma 12 della L.R. 6/2020).
Si ricorda che l’articolo 12, comma 2 del DPReg. n. 97/2020 dispone che in caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 49, commi 1 e 2, della Legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.