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Ai sensi dell'articolo 4, commi 30, 30 bis e 31 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile:
- per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale;
- per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche.
Indice dei contenuti
- Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale
- Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche
Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale
Per l'anno 2025 le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del 1° gennaio alle ore 16.30 del 31 luglio.
Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche
Questo contributo è rivolto a:
a) parrocchie e altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
b) associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;
c) persone fisiche o giuridiche proprietarie di edifici a destinazione industriale o
artigianale o commerciale
Per l'anno 2025 le domande possono essere presentate dal 1° agosto al 15 settembre.