Contributi finalizzati alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale, da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 30, 30 bis e 31 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile:

  • per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale;
 
  • per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche.

Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale

Per l'anno 2025 le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del 1° gennaio alle ore 16.30 del 31 luglio.

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Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche

Questo contributo è rivolto a:
a) parrocchie e altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
b) associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;
c) persone fisiche o giuridiche proprietarie di edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale

Per l'anno 2025 le domande possono essere presentate dal 1° agosto al 15 settembre.


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