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L'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate.
Indice dei contenuti
Presentazione della domanda
La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena di irricevibilità, dall’1 gennaio al 15 ottobre di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di domanda disponibile su questa pagina.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo:
a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;
c) persone fisiche, proprietari o comproprietari, di edifici già sedi di imprese cessate.
Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
- le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
- le spese necessarie per le analisi di laboratorio,
- i costi per la redazione del piano di lavoro
- l’IVA
- le spese inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella misura massima
del 30 per cento dell’importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto.
Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
Importo del contributo
Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.
Erogazione del contributo
Per ricevere il contributo il beneficiario entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione deve presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della documentazione fornita in copia :
- elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatto ai sensi dell’a rticolo 43 della legge regionale 7/2000, se il beneficiario è un' associazione senza scopo di lucro oppure documentazione giustificativa della spesa intestata rigorosamente al beneficiario , ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, negli altri casi;
- attestato di convalida del piano di lavoro intestato al beneficiario , generato dall’applicativo “Medicina del Lavoro Amianto” (Me.L.Am.) con indicazione dell’ID – Unità ove presente;
Il beneficiario con la presentazione della documentazione di rendicontazione comunica altresì le modalità di pagamento del contributo.
Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è
proporzionalmente rideterminato.
Riferimenti normativi
Articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
Regolamento aggiornato