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Si ricorda che - come previsto dall'art. 11 della LR 34/2017 - i Comuni per accedere ai finanziamenti regionali destinati all’attuazione di interventi nel settore dei rifiuti, devono provvedere, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo ARAM dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi e devono essere in regola con la compilazione dell’a pplicativo O.R.So.
Pertanto, per accedere ai finanziamenti, i Comuni devono essere in regola con l’inserimento di tutti gli edifici di proprietà comunale.
L’attestazione dell’avvenuto inserimento nell’applicativo verrà effettuata mediante la trasmissione del certificato prodotto dallo stesso a fine inserimento dati.
Indice dei contenuti
Contributi per interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti
L'articolo 4. comma 27, della LR 45/2017 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi perinterventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti.
Il regolamento che stabilisce i requisiti, il termine e le modalità della presentazione della domanda è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 28 marzo 2019 ed è pubblicato nel BUR n.15 del 10 aprile 2019.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo è inviata dall' 1 gennaio al 15 ottobre di ogni anno, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale ambiente ed energia.
Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo:
a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio e i costi per la redazione del piano di lavoro ;
b) le spese tecniche;
c) gli oneri per la sicurezza;
d) l'IVA se rappresenta un costo per l'Ente.
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
Non sono ammissibili le spese di incapsulamento nè quelle inerenti l'eventuale sostituzione del materiale rimosso.
Contributi per interventi volti alla rimozione dell’amianto dagli edifici di proprietà comunale
L’articolo 3, comma 27, della LR 20/2015 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ai
Comuni contributi per la rimozione dell’amianto dagli edifici di proprietà comunale.
Il regolamento che stabilisce i requisiti, il termine e le modalità della presentazione
della domanda è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 178 del 28 agosto
2015, e da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 6 febbraio 2026, n.
14/Pres.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo per ogni singolo intervento è presentata, al Servizio disciplina
gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile,
dal 15 gennaio al 15 ottobre di ogni anno.
Per l’anno 2026 il termine iniziale di presentazione delle domande è stato fissato
al giorno
16 marzo 2026.
Procedimento
Il contributo è concesso, nella misura dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile
e per un massimo di euro 100.000,00, con il procedimento valutativo a sportello di cui all’articolo
36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio
regionale per l’anno di riferimento.
Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo esclusivamente:
a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti
amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione
del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro);
b) le spese tecniche come disciplinate dal decreto del Presidente della Regione 20
dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione
aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
c) oneri per la sicurezza;
d) l’IVA se rappresenta un costo per l’Ente.

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