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FINALITA’ DEL CONTRIBUTO E BENEFICIARI
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 19, comma 3 bis, della
legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche) e della Deliberazione
di Giunta data e numero, promuove la concessione di contributi per migliorare l’attrattività e la
fruizione turistica delle grotte site nel Friuli Venezia Giulia, attraverso il sostegno ad attività
didattiche divulgative e di ricerca scientifica sul patrimonio speleologico, il potenziamento della
comunicazione e della accessibilità virtuale dei siti riferiti alle grotte, nonché l’attuazione di
iniziative e attività di formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto nella
fruizione turistica delle grotte.
Possono presentare la domanda di contributo i soggetti pubblici o privati, che hanno la
gestione, in base a idoneo titolo giuridico, quale un diritto reale sul bene, un contratto o una
convenzione, in corso di validità all’atto della presentazione della domanda, della fruizione
turistica di grotte site in Regione.
INIZIATIVE E ATTIVITÀ FINANZIABILI
Le iniziative e le attività finanziabili, da realizzarsi sia all’interno della grotta che nelle sue pertinenze, strutture e infrastrutture esterne di accoglimento e promozione, sono finalizzate a:
a) miglioramento della attrattività e della fruizione turistica;
b) sostegno dell’utilizzo didattico, divulgativo e di ricerca scientifica
legati al patrimonio speleologico;
c) potenziamento della comunicazione, anche tramite piattaforme digitali,
realizzazione di allestimenti multimediali e attuazione di interventi finalizzati all’accessibilità
virtuale;
d) attuazione di iniziative e attività di formazione e aggiornamento
professionale del personale coinvolto nella fruizione turistica.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
Il contributo è concesso fino 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 22.000 euro per singola grotta.
Sono ammissibili al contributo esclusivamente le seguenti spese correnti sostenute dal richiedente nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il 15 ottobre 2026, e comunque nel periodo di validità del titolo di cui all’articolo 3 comma 1:
- spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni, fornitori o prestatori di servizi, ad esclusione dei costi del personale dipendente;
- spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alle attività e iniziative previste all’articolo 4;
- spese correnti per l’acquisto di materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività e iniziative previste all’articolo 4, ad esclusione delle spese per utenze;
- spese per manutenzioni ordinarie nelle grotte e nelle strutture ad esse correlate, quali, a titolo esemplificativo, in centri visite, in aule didattiche, in musei e in reception, volte al miglioramento dell’accoglienza e della sicurezza dei visitatori, ad esclusione delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici;
- spese per la formazione e l’aggiornamento del personale;
- spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate dai soggetti di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ai propri associati;
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora rappresenti un costo per il richiedente.
Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici nel limite dell’importo della spesa ammissibile sostenuta, e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Ciascun soggetto presenta un’unica domanda di contributo che può comprendere più tipologie di intervento e/o attività.
La domanda di contributo è presentata, a pena di inamissibilità, dalle ore 8:00 del 25 ottobre 2025 fino alle ore 12.00 del 10 novembre 2025, secondo il modello di cui all'Allegato A, all' indirizzo di posta elettronica certificata ambiente@certregione.fvg.it.
La domanda di contributo è sottoscritta digitalmente dal soggetto competente o dal soggetto da quest’ultimo delegato, ed è corredata dalla documentazione prevista indicata in dettaglio all’a rticolo 8 del Bando.
L’istruttoria delle domande avviene con il procedimento valutativo a sportello di cui all’a rticolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
È inammissibile la domanda di contributo:
a) presentata da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3;
b) priva di idonea sottoscrizione;
c) relativa ad attività e iniziative non rientranti tra quelle di cui all’articolo 4, comma
1;
d) priva della documentazione prevista dall’articolo 8, comma 4;
e) presentata oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste dall’a
rticolo 8, comma 1.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio geologico entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Con il provvedimento di concessione può essere disposta l’erogazione in via anticipata del contributo, fino al 70 per cento dell’importo concesso, come previsto dalla normativa di settore, qualora la richiesta sia effettuata, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda di contributo.
Il decreto di concessione stabilisce il termine di rendicontazione della spesa, che può essere prorogato su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine.
La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata in misura ridotta, previa dichiarazione del soggetto interessato di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente.
RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il soggetto beneficiario presenta, nei termini fissati dal decreto di concessione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC ambiente@certregione.fvg.it la seguente documentazione:
a) i soggetti pubblici presentano, ai sensi dell’articolo 42 comma 1 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione che attesti che le attività e le iniziative sono state realizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
b) i soggetti privati presentano, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa sostenuta ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
c) i soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, presentano, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.
Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì una sintetica relazione relativa alle iniziative e attività realizzate, e qualora il contributo concesso non sia rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di stato, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti che, per la realizzazione delle attività e delle iniziative finanziate, non sono stati ottenuti altri contributi o sovvenzioni pubbliche o private, ovvero l’entità e la provenienza delle stesse.
Il contributo è erogato dal Servizio geologico entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione.
Si provvede alla rideterminazione del contributo nel caso in cui la spesa ammessa e rendicontata risulti inferiore al contributo concesso e nel caso in cui l’importo complessivo dei contributi cumulati, di cui all’articolo 7, sia superiore a quello delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Il Bando ed i relativi allegati sono reperibili nella sezione “Documentazione” della presente pagina ed altresì nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito.
Il responsabile del procedimento è il direttore del Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dott. Massimo Zanetti.
Qualsiasi eventuale richiesta di informazioni è possibile mediante i riferimenti indicati nella sezione “Contatti” della presente pagina.