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Le linee di indirizzo sulla gestione del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono predisposte dalla Regione FVG con decorrenza dal 2 marzo 2026
Indice dei contenuti
Requisiti per chiedere il contributo
Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:
1) persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative
alla deambulazione, alla mobilità ecc.);
2) residenza anagrafica della persona con disabilità/invalidità nell’immobile per il quale si
chiede il contributo. In caso di assenza della residenza al momento della presentazione della
domanda di contributo, il richiedente si impegna a richiederla non appena terminati i lavori, per
ottenere il suddetto contributo.
L’immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:
• già esistente alla data dell’11 agosto 1989, fermo restando che per gli edifici costruiti o
integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l’11 agosto 1989, sono
ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera i) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989;
• un edificio privato;
• un edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
• parte comune di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio)
o con un unico proprietario;
• uno spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Oggetto e spese ammissibili
Si tratta di contributi che vengono concessi a fondo perduto per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che
costituiscono ostacolo per le “persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti” (L
13/1989 art. 9, co. 3):
• di accesso all’edificio o alla singola unità immobiliare (interventi di accessibilità
esterna);
• di fruibilità e visitabilità dell’alloggio (interventi di accessibilità interna).
Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione degli interventi indicati nel
capitolo 4° delle linee di indirizzo.
La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di
51.645,69 euro (100 milioni di lire).
Modalità per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata prima dell'inizio lavori e prima di aver sostenuto le
relative spese.
Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere
senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio
della eventuale mancata concessione di contributo.
La domanda deve essere presentata nel comune ove è situato l’immobile oggetto dei lavori, al
dirigente della struttura competente per materia/al Sindaco.
La domanda può essere presentata:
a) dalla persona con disabilità o invalidità (“persona con menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti”);
b) da chi esercita la tutela, l’amministrazione di sostegno, la procura (art. 1704 del codice
civile), la responsabilità genitoriale sulla persona.
Gli aventi diritto al contributo, in quanto soggetti onerati della spesa, come l’a
mministratore di condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede la persona con disabilità o
il soggetto che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità, possono non coincidere con i
soggetti legittimati alla presentazione della domanda. Pertanto, se l'opera viene compiuta a spese
di soggetti diversi dal soggetto legittimato alla presentazione della domanda, gli stessi devono
sottoscriverla per conferma del contenuto e per adesione.
Le domande possono essere presentate senza soluzione di continuità (“bando aperto”) entro il
1° marzo di ogni anno. L’anno di riferimento per ciascuna tornata non coincide quindi con l’anno
solare, bensì, ai sensi della legge 13/1989, parte dal 2 marzo di una annualità e termina il 1°
marzo dell’annualità successiva.
La domanda di contributo
La domanda di contributo (modulo 1) deve essere presentata munita di bollo, ai sensi del
DPR n. 642/1972, corredata da:
1. certificato medico in carta libera attestante le limitazioni del richiedente, precisando
da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con
specificazione, ove occorre, che la difficoltà si concreta in una menomazione o limitazione
funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con
riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
Nel caso la persona si trovi in una condizione di disabilità o invalidità totale con
difficoltà di deambulazione, può essere allegata anche la relativa certificazione della ASL/ASS o
dell’INPS (anche in fotocopia autenticata), al fine di avvalersi della priorità nella erogazione
dei contributi in caso di insufficienza di fondi. A tale fine possono essere accettate anche
certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di
guerra, di servizio, di lavoro ecc.);
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modulo 2);
3. copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
4. autorizzazione condominiale all'esecuzione degli interventi, se richiesta da norme di
settore (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni
del condominio);
5. il benestare del proprietario dell’immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso
di alloggio occupato in qualità di affittuario).
Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche riguardano sia l’a
ccessibilità esterna che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo,
deve essere presentata una domanda per ogni tipologia di accessibilità. Si può ottenere un
contributo per ogni tipologia, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.
In caso di una pluralità di persone con disabilità non appartenenti allo stesso nucleo
familiare, ad esempio per opere condominiali, che fruiscano della medesima opera:
• la domanda può essere presentata da ogni singola persona con riferimento alla rispettiva
quota contributiva;
• può essere presentata una domanda unica da parte dell’amministratore del condominio; in tal
caso a ogni avente diritto spetterà la rispettiva quota di contributo.
Procedure di erogazione
Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni segnalano alla Regione le domande pervenute dal 2
marzo dell’anno precedente al 1 marzo dell’anno corrente, successivamente la Regione invia entro il
30 aprile di ogni anno il fabbisogno complessivo al Ministero di riferimento.
I Comuni concedono i contributi ai beneficiari entro 30 gg dalla comunicazione dell'avvenuto
trasferimento delle risorse da parte della Regione, il quale avviene successivamente al
finanziamento dal Ministero.
Il beneficiario deve comunicare la conclusione dei lavori e trasmettere la documentazione di
spesa al Comune. L’effettiva erogazione del contributo può avvenire solo dopo l'esecuzione
dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate.
Entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione di spesa il Comune:
- accerta la conformità delle opere rispetto alle indicazioni contenute nella domanda;
- provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.
Intensità del contributo
Il contributo è determinato sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto
di eventuali altri contributi o benefici fiscali ricevuti o richiesti per i medesimi interventi
secondo i seguenti parametri:
a. Per spese fino a 2.582,28 euro (5 milioni di lire) il contributo spettante corrisponde
alla spesa sostenuta;
b. Per spese fino a 12.911,42 euro (25 milioni di lire) il contributo spettante è aumentato
del 25%;
c. Per spese fino a 51.645,69 euro (100 milioni di lire) il contributo spettante è aumentato
di un ulteriore 5%.
I contributi calcolati sulla base delle tre fasce di spesa sono cumulabili.
In ogni caso il contributo massimo per ogni domanda non può superare euro 7.101,28 e in caso
di spese superiori a € 51.645,69 il contributo è quello massimo pari a € 7.101,28.
Cumulabilità del contributo
Il contributo statale è cumulabile con contributi diversi (come il contributo regionale ai sensi dell’art. 11 della LR 16/2022 (DPreg. 162/2024)) o agevolazioni fiscali, qualora riferiti alla realizzazione della stessa opera; tuttavia, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso di cumulo, il contributo statale, ovvero gli altri contributi o benefici fiscali, sono determinati sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico del beneficiario.

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