interventi sociali e sociosanitari

Regolamento per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti

FAQ - Procedimento di accreditamento

Le valutazioni, ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento provvisorio, saranno effettuate sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite in sede di presentazione della domanda. Eventuali cambiamenti intervenuti sulle dichiarazioni/documentazioni fornite, determinanti ai fini dell’accreditamento provvisorio, dovranno essere segnalati con apposita comunicazione alla Direzione centrale salute.

In presenza di procedure/protocolli definiti a livello aziendale su specifici requisiti oggetto di accreditamento, l'Ente gestore che li abbia adottati come propri, applicandoli nel proprio contesto, può certamente avvalersene per dimostrare il possesso del requisito.

Per completare la domanda di accreditamento su SAOSS (Sistema di accreditamento strutture sanitarie e sociosanitarie) è necessario compilare tutti gli item del questionario di autovalutazione. Si precisa tuttavia che ai fini dell'accreditamento provvisorio verrà verificata la conformità ai soli requisiti essenziali.

Nel caso in cui un documento risponda a più requisiti non è necessario presentarne altri, sarà sufficiente indicare nel nome del file allegato alla domanda, il numero identificativo dei requisiti che sono soddisfatti dal documento stesso.

Nell'elenco dei fornitori devono essere indicati almeno i soggetti con cui l'Ente gestore ha stipulato un contratto di fornitura di servizi collegati all'attività di assistenza. In particolare, nell’elenco dovranno figurare i fornitori che garantiscono servizi di assistenza diretta alla persona (es. servizi infermieristici, di assistenza di base, fisioterapici, ecc.), nonché i fornitori di altri servizi strumentali o di tipo alberghiero (es. servizio di manutenzione di apparecchiature medicali, servizio mensa, servizio di pulizie e lavanderia, ecc.). Nel caso di servizi gestiti direttamente dall'Ente gestore, con personale proprio, non sarà necessario indicare i fornitori di beni come, ad esempio, i grossisti per l'approvvigionamento degli alimenti.

I dati da comunicare, per ciascun fornitore, sono quelli strettamente necessari alla sua inequivoca identificazione (ragione, sede, P.IVA/C.F).

Nell'elenco nominativo del personale è necessario riportare l'elenco di tutto il personale impiegato nella struttura, sia dipendente che esternalizzato. Per quanto riguarda la funzione organizzativa assegnata non è necessario che questa sia una funzione di responsabilità ma è sufficiente indicare l'impiego effettivo della persona all'interno della Struttura, di fatto, quale mansione svolge. 

No, i servizi semiresidenziali non devono allegare il piano dei turni. Il piano dei turni va allegato solo dalle residenze che hanno nuclei N2. 

Nella compilazione dell'istanza di accreditamento ("Allegato 1" per le residenze e "Allegato 2" per i servizi semiresidenziali), nell'elenco dei documenti da allegare, non va posta la spunta su quel documento, se non è necessario inviarlo.

Ai fini del rispetto del requisito non è richiesto che la figura identificata ricopra un ruolo o abbia un profilo specifico. L’Ente gestore è pertanto libero di nominare la persona che ritiene più idonea a ricoprire tale ruolo, anche tenendo conto dell’organizzazione interna della propria struttura.

È preferibile che tutti gli argomenti richiesti siano trattati all’interno della Carte dei diritti e dei servizi in un unico documento. Tuttavia, nel caso in cui, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg. 144/2015, alcuni degli argomenti richiesti siano definiti nell’ambito del “ Regolamento interno della residenza”, tale documento potrà essere presentato ai fini della dimostrazione della conformità al requisito. In questo caso, entrambi i documenti devono essere pubblicati su sito web e revisionati periodicamente.

L’ente gestore redige un protocollo che descrive le modalità con le quali vengono garantite la sicurezza e la privacy nella raccolta, tracciatura e trasmissione informatizzata dei dati trattati, in base alle disposizioni regionali e nazionali.

La procedura deve riguardare tutti i soggetti che possono accedere a vario titolo gli archivi, non solo quindi il personale interno, ma anche soggetti esterni eventualmente interessati, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali).

Sì, le procedure di accesso agli archivi devono comprendere sia gli archivi digitali, sia quelli di tipo cartaceo.

Il requisito SR17 riguarda solo le strutture residenziali autorizzate all’esercizio con almeno un nucleo di tipologia N2. Pertanto, per le strutture residenziali prive di nuclei di tipologia N2, l’ente gestore deve rispondere scegliendo l’opzione NA – requisito non applicabile alla propria struttura e non deve trasmettere il piano dei turni del personale.

Il piano dei turni deve essere trasmesso solo per le strutture residenziali autorizzate all’e sercizio con almeno un nucleo di tipologia N2. Deve indicare tutto il personale complessivamente impiegato per garantire gli standard assistenziali previsti dalla normativa vigente per l’intera struttura e non solo per i nuclei N2. Il requisito non prevede infatti che il personale sia specificatamente dedicato ad un nucleo, ma può essere impiegato su più nuclei anche di diversa tipologia.

Il piano dei turni del personale deve essere quello in uso nella struttura alla data di presentazione dell’istanza di accreditamento provvisorio.

Sì, ai fini del rispetto del requisito è necessario che tutte le informazioni/documenti elencati nell’item siano pubblicate sul sito web della struttura residenziale o semiresidenziale.

Il programma per la prevenzione dei rischi deve indicare settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per tutte le persone che accedono alla struttura (utenti, operatori e visitatori), valutando i rischi nei quali ciascuna categoria di soggetti può concretamente incorrere all’interno della struttura.

Il piano della qualità deve indicare l’ordine di priorità dei processi da monitorare e delle attività di miglioramento che l’ente gestore intende implementare. Per ciascun processo/area d’i ntervento, l’ente gestore deve indicare l’obiettivo che si prefigge di raggiungere, il/i soggetto/i responsabile/i del raggiungimento dell’obiettivo, le risorse necessarie, i tempi di attuazione, nonché gli indicatori (misurabili) di verifica dei risultati.

Per l’anno 2023, ai fini dell’accreditamento provvisorio sarà sufficiente che l’ente gestore individui almeno un obiettivo di miglioramento rispetto a una criticità rilevata all’interno della struttura residenziale o semiresidenziale.

N.B.: il requisito SR49 (requisito previsto solo per le strutture residenziali), pur non essendo essenziale ai fini dell’accreditamento provvisorio, risulta essere strettamente connesso al requisito SR47. Pertanto, nel caso in cui il piano della qualità sia ancora in fase di stesura o revisione, si consiglia di inserire, fin d’ora, tra le priorità un programma di miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza delle persone con demenza. Questo aspetto non sarà valutato in sede di accreditamento provvisorio, ma al momento dell’accreditamento definitivo.

Ai fini dell’adempimento del requisito, l’ente gestore deve redigere una procedura scritta che riporti almeno le precauzioni standard adottate e applicate all’interno della struttura residenziale o semiresidenziale per la prevenzione delle infezioni correlate all’a ssistenza.

No, i dati relativi alle sedi operative sono stati caricati sul sistema dalla Direzione, che va contattata in caso vengano riscontrate delle anomalie.

No, il cambio di legale rappresentante deve essere comunicato alla Direzione, che provvederà a modificare il dato presente su SAOSS.

Per le strutture residenziali e i servizi semiresidenziali per anziani, il sistema SAOSS prevede di selezionare, l’opzione “DEGENZA".

Per le strutture residenziali e i servizi semiresidenziali per anziani, il sistema SAOSS prevede di selezionare, nel menu a discesa, le opzioni “attività residenziale per anziani” o “attività semiresidenziali per anziani”.

Per le strutture residenziali, va inserito il totale dei posti letto autorizzati, per i servizi semiresidenziali, va inserito il totale dei posti autorizzati.

No, anche se nell’ambito del procedimento di accreditamento provvisorio non verranno sottoposte a valutazione, in sede di presentazione dell’istanza vanno compilate anche le voci relative ai requisiti non essenziali.

Tutti gli allegati che non sono presenti nell’elenco, vanno caricati sulla voce “altro” e denominati correttamente, utilizzando le sigle già comunicate nella nota relativa all’avvio della fase transitoria.

No, per ogni sede operativa va presentata una singola istanza, quindi non sarà mai necessario cliccare sul comando “Accorpa domande” per presentare l’istanza di accreditamento provvisorio.

No, come anticipato agli incontri informativi, va presentata una domanda singola per ogni sede operativa, in modo che siano indipendenti tra loro.

La lista di documenti della scheda "Allegati" presente su SAOSS non riguarda esclusivamente il procedimento di accreditamento dei servizi per anziani. La lista di documenti a cui fare riferimento è quella dell'articolo 8 del Regolamento, riportata anche nell'istanza di accreditamento (Allegato 1 - residenze, Allegato 2 - semires.).
I documenti che corrispondono ad una descrizione presente su SAOSS (ad es. "piano della qualità") possono essere caricati (anche più di un file) alla voce corrispondente. Tutti i documenti per i quali non è prevista una voce apposita, vanno caricati su "altro" e correttamente rinominati (Cod. struttura + cod. file).

No, il modulo di autovalutazione (Allegato 3 per le residenze - Allegato 4 per i servizi semiresidenziali) è sostituito dal questionario di autovalutazione che si compila direttamente su SAOSS.

Si, l'istanza di accreditamento (Allegato 1 per le residenze - Allegato 2 per i servizi semiresidenziali) va comunque compilata, firmata e caricata su SAOSS. Non è necessario trasmetterla via PEC, anche se l'intestazione del modello riporta questa indicazione. 

Il pulsante “Invia domanda” compare solo in caso di accesso a SAOSS da parte del legale rappresentante, attraverso SPID o CNS/CRS. La verifica sulla completezza della domanda, avviene dopo aver cliccato sul pulsante stesso.

No, l’invio della domanda attraverso il sistema SAOSS sostituisce l’invio tramite PEC.

ultimo aggiornamento: Mon Jun 26 11:06:53 CEST 2023