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E’ un contributo per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida che viene concesso per adattamenti finalizzati a consentire alla persona disabile di entrare e uscire dall’abitacolo per sedersi al posto di guida oppure essere trasportato in sicurezza.
Indice dei contenuti
Spese finanziabili
Le spese finanziabili sono le seguenti:
- acquisto di autoveicoli nuovi o usati destinati ad essere adattati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica, con un massimale di spesa ammissibile di 25.000,00 euro;
- interventi di adattamento su autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica e relativo collaudo, con un massimale di spesa ammissibile di 28.000,00 euro;
- acquisto di autoveicoli usati già adattati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica, con un massimale di spesa ammissibile di 25.000,00 euro;
- conseguimento di patente A, B o C speciale per l’abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 2.000,00 euro.
Destinatari
I destinatari sono le persone con disabilità fisica, permanentemente non deambulanti ovvero con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, residenti in Regione.
I richiedenti:
- non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità al momento dell’erogazione a saldo del contributo;
- non devono aver presentato domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;
- non devono avere un ISEE del proprio nucleo familiare superiore ai 35.000 euro.
A chi rivolgersi
Le domande possono essere presentate presso l’Azienda sanitaria competente per territorio, prima del sostenimento delle relative spese, da parte della persona con disabilità o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, la tutela o l’amministrazione di sostegno.
Le domande vanno compilate utilizzando l’apposita modulistica (allegato B al Regolamento) e sono corredate dalla certificazione attestante la permanente impossibilità di deambulazione o la grave limitazione della capacità di deambulazione e da un preventivo di spesa di data non anteriore a 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte delle AAS.
La permanente impossibilità di deambulazione o la grave limitazione della capacità di deambulazione si deve evincere chiaramente dalla certificazione di invalidità o di disabilità rilasciata dalle commissioni competenti per l’accertamento degli stati di invalidità civile o di disabilità previste dalla legge o dalle altre commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio. Qualora questa non sia riportata in modo espresso, o non sia rilevabile, la domanda deve essere integrata da un certificato aggiuntivo rilasciato da un medico specialista nel settore, autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Calcolo del contributo
Il calcolo del contributo varia in relazione all'ISEE del nucleo familiare e alla tipologia della spesa ammessa secondo la seguente tabella:
|
|
Acquisto nuovo/usato |
Adattamento |
Usato già adattato |
Patente speciale |
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Spesa max ammissibile |
25.000 |
28.000 |
25.000 |
2.000 |
|
Finanziamento della spesa con Isee fino a 15.000 euro |
40% |
95% |
60% |
95% |
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Finanziamento della spesa con Isee da 15.001 a 25.000 euro |
30% |
90% |
50% |
90% |
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Finanziamento della spesa con Isee da 25.001 a 35.000 euro |
20% |
85% |
40% |
85% |
Concessione del contributo
L’ufficio competente, dopo aver verificato l’ammissibilità delle domande, la regolarità della documentazione ricevuta e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, provvede alla concessione dei contributi in ordine cronologico nei limiti delle risorse disponibili, erogando anticipatamente il 50% del contributo spettante.
Contestualmente all’erogazione l’ufficio competente comunica al richiedente il termine entro il quale produrre la documentazione necessaria all’ottenimento del saldo del contributo.
Le domande non finanziate per insufficienza di fondi rimangono valide fino alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, allo scadere del quale la domanda e la documentazione allegata sono restituite.
I beneficiari dei contributi possono presentare nuova domanda dopo sette anni dalla data di concessione.
Per ulteriori approfondimenti si prega di consultare nella sezione normativa il DPReg. 89/2025 (Regolamento per la concessione a favore di persone con disabilità fisica dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida).

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