INFORMAZIONI PRELIMINARI:
L’art. 132 c1 del CdS prevede che: “Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
immatricolati in uno Stato estero sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un
anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un
anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio
della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere,
il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe
e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA:
Il proprietario del veicolo o la persona da esso delegata o lo Studio di consulenza.
DOVE e QUANDO:
Sportello “Immatricolazioni”
DOMANDA:
Redatta su modello prestampato
DTT2119
, avente in allegato:
- il pagamento della tariffa 2.2 (26,20 €) in una delle seguenti
modalità:
- la fotocopia di un documento di identità (in corso vi validità) del
richiedente e originale in visione,
-
la dichiarazione del richiedente su fac-simile circa il percorso e la data di partenza
,
- le targhe estere e il documento di circolazione con riportante la
revisione periodica/annuale regolare.
eventualmente anche:
- la delega in caso il proprietario non presenti personalmente la domanda
allo sportello, con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la circostanza che il delegato è stato autorizzato dall'intestatario estero a
condurre il veicolo oltre i confini italiani,
- l’autocertificazione in caso di comproprietari veicolo (persone
fisiche),
- l’autocertificazione e fotocopia documento di identità del legale
rappresentante nel caso in cui il proprietario del veicolo sia persona giuridica (società).
AL TERMINE:
Al termine viene consegnato al richiedente:
- Il foglio di via avente validità di 5 giorni con indicato il tragitto
(in casi motivati fino a 30 gg),
- Attestazione per percorsi fuori dai confini nazionali,
- La targa provvisoria (anche detta targa di cartone)
I documenti di immatricolazione del veicolo saranno restituiti alle competenti autorità
dello Stato che li ha rilasciati.
N.B.: nel caso di revisione scaduta non sarà possibile rilasciare foglio di via e targa di
cartone, anche in questo caso, su richiesta dell’intestatario del veicolo, i documenti di
circolazione saranno inviati alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.