Ai sensi dell'art. 4, comma 56 bis. 2, "
il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il
finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento
qualora già concesso".
Pertanto, una variazione di punteggio è ammessa (e non porta all'archiviazione della domanda)
fino all'approvazione della graduatoria, mentre successivamente all'emissione del decreto di
concessione, il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione del punteggio
della domanda e al suo finanziamento, comporta la revoca del contributo.
No, sono finanziabili ai sensi dell'art. 36 della L.R. 7/2000 "i progetti da realizzare
successivamente alla presentazione della domanda" (salvo diversa disposizione di legge). L'avvenuto
inizio dei lavori dà atto dell'avvio della realizzazione del progetto.
Sono tuttavia finanziabili i lavori per i quali sia stata avviata la gara ed effettuata l’a
ggiudicazione, anche definitiva.
No, possono essere oggetto della richiesta gli interventi finalizzati alla riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, in base all'art. 4, comma 55 della L.R. 2/2000, anche nel caso in cui all'intervento oggetto di contributo non possa essere riconosciuta l'attribuzione di criteri di priorità.
Per accedere alla compilazione della domanda on line è necessario disporre di un LoginFVG Avanzato o di SPID di livello 2. Il Sindaco può formalmente delegare, con proprio atto, un funzionario a presentare la domanda.
Il contributo si calcola nella percentuale corrispondente (30/50/70 per cento) alla scelta
effettuata, rispetto alla spesa ammissibile per l'intervento.
Ciò significa che, ad esempio, per un’opera con un quadro economico complessivo di 360.000,00
euro, potrà essere chiesta l'attribuzione del punteggio come di seguito indicato:
1. 15 punti: Contributo di 108.000,00 euro, pari al 30 % della spesa ammissibile (360.000,00
euro)
2. 11 punti: Contributo di 180.000,00 euro, pari al 50% della spesa ammissibile (360.000,00
euro)
3. 5 punti: Contributo di 200.000,00 (252.000,00 -> 200.000,00 importo massimo
stabilito al punto 6 della DGR 1460 del 24 settembre 2021), pari al 70% della spesa ammissibile
(360.000,00 euro)
Qualora nel quadro economico compaiano costi relativi ad acquisizione di aree o immobili, che ai
sensi dell’articolo 4, comma 56 ter 1., sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo
dei lavori, il calcolo ne dovrà tenere conto.
Pertanto nell'esempio di un quadro economico di complessivi 360.000,00 euro, di cui
270.000,00 per lavori e 90.000,00 per espropriazioni, la spesa ammissibile per le acquisizioni sarà
ridotta a 67.500,00 euro, ed il quadro economico di riferimento diverrà di 337.500,00 euro
(67.500,00+270.000,00).
Il punteggio corrispondente alla lettera b) della D.G.R. 1460/2021 è riservato agli interventi da effettuarsi sull'edificio ove è la sede legale del Comune. Sono pertanto esclusi i lavori che interessano altri immobili, indipendentemente dal loro utilizzo.