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Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 286/98.
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I limiti del permesso di soggiorno per studio
Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente allo studente extra U.E. che ne è in possesso di svolgere qualsiasi attività lavorativa fermo restando il limite massimo di 20 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.P.R. 394/1999.
Per prestazioni lavorative superiori ai massimali sopra descritti, è, invece, necessario che lo studente converta il proprio permesso di soggiorno da studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (subordinato o autonomo).
I requisiti necessari per richiedere la conversione del permesso di
soggiorno
Prima di chiedere la conversione del permesso di soggiorno è necessario verificare quali siano i requisiti necessari, in particolare, il cittadino extra UE che intende esercitare in Italia il lavoro autonomo deve dimostrare di:
La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o tirocinio
o formazione professionale in lavoro autonomo deve essere inoltrata telematicamente dal
titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato)
attraverso il Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno, che la indirizza allo Sportello per
l'Immigrazione della provincia di residenza dello studente straniero.
Una volta registrati sul portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno, per l’inoltro della
domanda di conversione va compilato:
-il
modello Z2: per le conversioni relative a permessi di studio per percorsi
universitari completati ovvero relativi a cittadini extra U.E. già presenti in Italia al compimento
della maggiore età;
-il modello Z: per le conversioni in tutti gli altri casi.
Il sistema ministeriale rilascerà al cittadino richiedente una ricevuta di avvenuto inoltro della domanda di conversione, la quale non costituisce titolo di soggiorno.
Cosa succede dopo l'invio dell'istanza di conversione
Lo Sportello per l'Immigrazione competente per territorio riceve l'istanza telematica,
sulla quale il competente Ufficio della Regione FVG è chiamato ad esprimere il previsto parere
tecnico.
In caso di parere favorevole, il richiedente sarà convocato presso gli Uffici dello Sportello
per l'Immigrazione per la consegna della modulistica (modello 209 e “kit postale”), che lo stesso
dovrà successivamente inviare, per il rilascio del relativo permesso di
soggiorno, alla Questura competente per territorio mediante kit postale.
In caso di parere negativo viene, invece, inviata al richiedente una comunicazione di preavviso di rigetto, debitamente motivata.
Entro i 10 giorni successivi alla ricezione di tale comunicazione, il richiedente ha la facoltà di far pervenire osservazioni e/o documentazione integrativa. Qualora non pervenisse alcuna risposta a seguito di tale comunicazione o quanto trasmesso non risulti sufficiente a superare il parere negativo già espresso, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, con provvedimento motivato.
Documentazione da produrre
- n.1 marca da bollo da euro 16,00 indicata nella domanda telematica;
- copia della prima pagina del passaporto dello studente straniero;
- copia del permesso di soggiorno del quale si richiede la conversione e dell'eventuale ricevuta con la quale ne è già stato chiesto il rinnovo;
- fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro (solo laddove previsto, come, ad esempio nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative);
- certificato di laurea o del titolo di studio o attestazione relativa al completamento del tirocinio (solo nei casi dove previsto);
- ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento dell’attestazione di idoneità alloggiativa per l’alloggio di residenza;
- a seconda della tipologia di attività di lavoro autonomo svolto vanno prodotti i documenti indicati nel file scaricabile contenente la descrizione dei requisiti specifici (paretita IVA, certificazione dei requisiti rilasciata dalla Camera di Commercio etc.).
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