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Lavoratori formati all'estero (articolo 23, D.Lgs. 286/98).
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Di che cosa si tratta
Al di fuori della quote previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (
D.P.C.M.), il c.d. "decreto flussi", è consentito l'ingresso il Italia di lavoratori
stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. 286/98.
Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle Regioni e delle Province
Autonome, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con le Regioni, le Province
Autonome e altri Enti Locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previsti
corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine.
Tali corsi di istruzione e formazione sono finalizzati:
- all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine;
- allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine
I lavoratori stranieri, una volta completato il ciclo di formazione/istruzione all'estero ed ottenuto l'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'art. 23, c.3 del D.Lgs. 286/98 -Testo unico immigrazione.
La domanda di nulla osta
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che intende instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in Italia con uno o più stranieri residente/i all’estero che abbiano partecipato ai programmi di istruzione e formazione sopra indicati, può presentare domanda di nulla osta al lavoro nei modi qui specificati.
La richiesta del nulla osta al lavoro a favore del cittadino extracomunitario, deve essere
trasmessa in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione
lavorativa attraverso il portale del Ministero dell’Interno.
Il nulla osta può essere richiesto per un tempo determinato o indeterminato e l’orario
di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali a fronte di una retribuzione non
inferiore all'assegno sociale annuo e nel rispetto delle previsioni di cui al contratto collettivo
nazionale di lavoro per il settore di occupazione del cittadino formato all'estero.
Per l'invio della domanda il datore di lavoro si deve accreditare sul sito del
Ministero dell'Interno.
Per l’inoltro di istanze di nulla osta al lavoro va compilato il
modello LFE.
Cosa succede dopo l'invio dell'istanza
L'istanza telematica inviata dal datore di lavoro, viene inoltrata e quindi istruita dallo Sportello per l'Immigrazione competente, il quale acquisisce i pareri della Questura sulla non sussistenza di motivi ostativi all’ingresso e del competente Ufficio della Regione FVG.
L'Ufficio regionale istruisce le istanze provvedendo a richiedere ai datori di lavoro tutta la
documentazione necessaria al rilascio del nulla osta.
Se i pareri sono entrambi favorevoli, il datore di lavoro potrà interessare
il lavoratore straniero affinchè si attivi per conseguire il visto di ingresso presso
l'autorità diplomatico-consolare italiana nel suo Paese.
In caso di pareri negativi viene inviata una comunicazione motivata di preavviso di rigetto
dell'istanza a seguito della quale il datore di lavoro può far pervenire, entro il termine di 10
giorni dal ricevimento della stessa, eventuali osservazioni e/o la documentazione integrativa.
Qualora non pervenisse alcuna risposta alle richieste di cui sopra entro 10 giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione ovvero quanto eventualmente prodotto risultasse
insufficiente, si procede al rigetto della domanda di nulla osta con provvedimento motivato.
Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Una volta ottenuto il nulla osta il datore di lavoro ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è così in grado di fissare un'appuntamento presso la Rappresentanza diplomatica/consolare per il ritiro del visto di ingresso per l'Italia, da effettuarsi entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del corso di formazione (art. 23, co. 2, del T.U. sull'immigrazione), a pena di decadenza. Deve esser corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore.
Una volta entrato in Italia, il lavoratore, entro e non oltre gli otto giorni successivi, deve recarsi presso lo Sportello per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (già sottoscritto dal datore di lavoro) e per il ritiro della modulistica da allegare alla successiva richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da inoltrare alla Questura competente a mezzo dell'apposito kit postale.
In caso di mancato utilizzo del nulla osta, lo stesso dovrà essere restituito allo Sportello per l'Immigrazione corredato da una nota informativa che ne attesta i motivi. La restituzione (se avvenuta durante i 180 giorni di validità del nulla osta) darà luogo alla revoca del nulla osta.
Documentazione da produrre
All'atto della registrazione del lavoratore in ingresso, si dovranno produrre:
• la dichiarazione di responsabilità relativa all'alloggio offerto allo stesso lavoratore straniero (link dedicato nella colonna a destra)
• la copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la suddetta dichiarazione
• il certificato di idoneità dell'alloggio rilasciato dal Comune dove lo stesso alloggio è ubicato rilasciato in data non antecedente i 12 mesi rispetto alla data di registrazione del lavoratore.
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