Lavoratori formati all'estero (articolo 23, D.Lgs. 286/98).

Di che cosa si tratta

Al di fuori della quote previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( D.P.C.M.), il c.d. "decreto flussi",  è consentito l'ingresso il Italia di lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 286/98.

Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle Regioni e delle Province Autonome, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e altri Enti Locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previsti corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine.

Tali corsi di istruzione e formazione sono finalizzati:

  • all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
  • all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine;
  • allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine

I lavoratori  stranieri, una volta completato il ciclo di formazione/istruzione all'estero ed ottenuto l'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'art. 23, c.3 del D.Lgs. 286/98 -Testo unico immigrazione.

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La domanda di nulla osta

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che intende instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in Italia con uno o più stranieri residente/i all’estero che abbiano partecipato ai programmi di istruzione e formazione sopra indicati, può presentare domanda di nulla osta al lavoro nei modi qui specificati.

La richiesta del nulla osta al lavoro a favore del cittadino extracomunitario, deve essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa attraverso il portale del Ministero dell’Interno.

Il nulla osta può essere richiesto per un tempo determinato o indeterminato e  l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali a fronte di una retribuzione non inferiore all'assegno sociale annuo e nel rispetto delle previsioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di occupazione del cittadino formato all'estero.

Per l'invio della domanda il datore di lavoro si deve accreditare sul sito del Ministero dell'Interno. 

Per l’inoltro di istanze di nulla osta al lavoro va compilato il modello LFE.

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Cosa succede dopo l'invio dell'istanza

L'istanza telematica inviata dal datore di lavoro, viene inoltrata e quindi istruita dallo Sportello per l'Immigrazione competente, il quale acquisisce i pareri della Questura  sulla non sussistenza di motivi ostativi all’ingresso e del competente Ufficio della Regione FVG.

L'Ufficio regionale istruisce le istanze provvedendo a richiedere ai datori di lavoro tutta la documentazione necessaria al rilascio del nulla osta. 

Se i pareri sono entrambi favorevoli, il datore di lavoro potrà interessare il lavoratore straniero affinchè si attivi per conseguire il visto di ingresso presso l'autorità diplomatico-consolare italiana nel suo Paese. 

In caso di pareri negativi viene inviata una comunicazione motivata di preavviso di rigetto dell'istanza a seguito della quale il datore di lavoro può far pervenire, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali osservazioni e/o la documentazione integrativa.

Qualora non pervenisse alcuna risposta alle richieste di cui sopra entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione ovvero quanto eventualmente prodotto risultasse insufficiente, si procede al rigetto della domanda di nulla osta con provvedimento motivato.

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Una volta ottenuto il nulla osta il datore di lavoro ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è così in grado di fissare un'appuntamento presso la Rappresentanza diplomatica/consolare  per il ritiro del visto di ingresso per l'Italia, da effettuarsi entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del corso di formazione (art. 23, co. 2, del T.U. sull'immigrazione), a pena di decadenza. Deve esser corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore.

Una volta entrato in Italia, il lavoratore, entro e non oltre gli otto giorni successivi, deve recarsi presso lo Sportello per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (già sottoscritto dal datore di lavoro) e per il ritiro della modulistica da allegare alla successiva richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da inoltrare alla Questura competente a mezzo dell'apposito kit postale.

Solo dopo aver effettuato tali adempimenti ed aver ottenuto la ricevuta di invio del kit postale (che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio) il lavoratore può essere assunto ed iniziare a prestare la propria attività lavorativa .

In caso di mancato utilizzo del nulla osta, lo stesso dovrà essere restituito allo Sportello per l'Immigrazione corredato da una nota informativa che ne attesta i motivi. La restituzione  (se avvenuta durante i 180 giorni di validità del nulla osta) darà luogo alla revoca del nulla osta.

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Documentazione da produrre

• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica
• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il modello 209
• copia della pagina del passaporto valido del lavoratore dove ci sono la foto ed i dati anagrafici
• copia del documento di identità valido del legale rappresentante dell'Azienda e del suo permesso di soggiorno valido se è straniero
• eventuale procura notarile per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per la parte datoriale
• attestato di frequenza del corso di formazione specifico rilasciato dall’ente di formazione a seguito di esame finale con indicazione delle conoscenze maturate e competenze acquisite; l'attestato non deve recare una data di fine corso antergata di 6 mesi rispetto alla data di
  presentazione dell'istanza
• attestato di frequenza di un corso di formazione e addestramento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (rischio alto – 16 ore) rilasciato dall'ente di formazione a seguito di esame finale 
• attestato di frequenza di un corso di lingua Italiana attestante il livello A1 nell’ambito del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue a seguito di superamento di test organizzato dall'ente formatore; l'attestato dev'essere a cura di un ente certificatore riconosciuto
 
• proposta del contratto di lavoro sottoscritta dal legale rappresentante e per accettazione dal lavoratore straniero, che assicuri uno stipendio annuo lordo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali più rappresentativi sul piano nazionale (link dedicato nella colonna destra)
  oppure
• nell'ipotesi di istanza presentata da parte di un'agenzia per il lavoro (APL) operante da almeno da 3 anni (art. 23. co. 1),  proposta di contratto di somministrazione intestata al lavoratore e sottoscritta dal legale rappresentante dell'agenzia e dalla società utilizzatrice con
accluso il contratto di invio in missione presso l'utilizzatore, sottoscritto anche dal lavoratore
 
• asseverazione redatta dal professionista individuato dall’art. 1 della L. 12/1979 o da una delle Organizzazioni datoriali accreditate presso il Ministero del Lavoro e delle P. S. sottoscritta digitalmente 
• dichiarazione di impegno a fornire un alloggio adeguato al lavoratore ai sensi dell'art. 7 del TU sull'immigrazione (link dedicato nella colonna destra)
• autocertificazione dei dati camerali dell'Azienda (link dedicato nella colonna destra)
• autocertificazione sulla posizione previdenziale e contributivo/fiscale dell'Azienda (link dedicato nella colonna destra)
 

All'atto della registrazione del lavoratore in ingresso, si dovranno produrre:

• la dichiarazione di responsabilità relativa all'alloggio offerto allo stesso lavoratore straniero (link dedicato nella colonna a destra)

• la copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la suddetta dichiarazione

• il certificato di idoneità dell'alloggio rilasciato dal Comune dove lo stesso alloggio è ubicato rilasciato in data non antecedente i 12 mesi rispetto alla data di registrazione del lavoratore.

 

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