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Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (articolo 27 quater, D.Lgs.
286/98).
La domanda di nulla osta
Possono presentare domanda di nulla osta al lavoro c.d. " Carta blu" i datori di lavoro che
intendono assumere alle loro dipendenze per almeno sei mesi, un lavoratore altamente qualificato
munito di uno dei seguenti requisiti:
- un titolo di studio di livello terziario che attesti il completamento di una qualifica
professionale di livello post secondario di almeno 3 anni o corrispondente almeno al livello 6 del
Quadro nazionale delle qualificazioni (decreto Ministero Lavoro 08.01.2018 istitutivo del quadro
nazionale delle qualificazioni rilasciate nel Sistema nazionale di certificazione delle
competenze);
- possesso dei requisiti previsti per le professioni regolamentate;
- qualifica professionale superiore attestata da un’esperienza quinquennale di livello
paragonabile a quello terziario pertinenti al settore alla professione o all’offerta di
lavoro;
- qualifica professionale superiore attestata da 3 anni di esperienza professionale pertinente
nei 7 anni precedenti alla presentazione dell’istanza per dirigenti o specialisti delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Va garantita una retribuzione non inferiore a quella prevista nei contratti collettivi
nazionali più rappresentativi sul piano nazionale e comunque non inferiore allaretribuzione interna
lorda per unità di lavoro dipendente rilevata periodicamente dall’ISTAT (ultimo aggiornamento
pari a euro 34.588,944).
Riassumendo:
• lo straniero deve essere in possesso di un titolo di istruzione di livello terziario
rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento
di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e/o di una
qualifica professionale superiore di livello corrispondente a quello terziario;
• il datore di lavoro deve presentare al lavoratore una proposta di lavoro vincolante della
durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di
una qualifica professionale superiore;
• la proposta di lavoro deve garantire uno stipendio non inferiore a quella prevista nei
contratti collettivi nazionali più rappresentativi sul piano nazionale e comunque non inferiore
alla retribuzione interna lorda per unità di lavoro dipendente rilevata periodicamente dall’I
STAT;
• nell'ipotesi di svolgimento di professione regolamentata, occorre il riconoscimento in
Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e l'eventuale
iscrizione all'albo professionale ove richiesto;
• le prestazioni lavorative devono essere svolte per conto o sotto la direzione o il
coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica. Può essere svolta un’attività di lavoro
autonomo parallelamente a quella subordinata autorizzata con la carta blu.
• l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali.
La domanda va trasmessa telematicamente allo Sportello per l’Immigrazione attraverso il
portale del Ministero dell'Interno. Una volta accreditati sul sito del Ministero per l’inoltro di
istanze di nulla osta per "carta Blu" va compilato il Modello BC.
Se l’istanza di nulla osta viene accolta il lavoratore potrà conseguire il visto presso
l'autorità diplomatico-consolare nel Paese d'origine, fare ingresso in Italia e, entro 8 giorni,
prendere contatti con l'ufficio regionale al fine di perfezionare le operazioni di registrazione
propedeutiche al rilascio del permesso di soggiorno.
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Verifica di indisponibilità di analoghe professionalità presso il Centro per
l'Impiego e obbligo di asseverazione
L'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 dispone che prima di procedere alla presentazione della domanda
di nulla osta per Carta blu, il soggetto richiedente debba sempre effettuare una verifica
preventiva, presso il Centro per l'impiego competente, relativa all'effettiva indisponibilità in
Italia di figure analoghe a quella per la quale si intende chiedere l'ingresso sul territorio
nazionale. Si prescinde dalla verifica se l'istanza di carta blu UE è presentata per un cittadino
di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno per lo svolgimento di un lavoro altamente
qualificato.
Inoltre, la domanda dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, dall'asseverazione di cui
all'art. 24-bis, comma 2, del D. Lgs. 286/1998, redatta da un professionista di cui all'art. 1
della Legge 12/1979 o da una delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
L'asseverazione deve essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22, co. 2 lett. d-bis) del
TU sull'immigrazione e, per evitare supplementi di istruttoria, è consigliabile adottare il formato
PAdES.
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Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta
Il nulla osta può essere richiesto a tempo indeterminato o determinato. In questo secondo caso
il nulla osta sarà concesso al massimo per 2 anni e sarà soggetto a proroga nell'ipotesi la durata
iniziale sia inferiore ai due anni. In tal caso, la durata minima prevista è di sei mesi.
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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Una volta ottenuto il nulla osta, l'azienda ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è
così in grado di fissare un'appuntamento presso la sede Consolare competente per territorio per il
ritiro del visto di ingresso per l'Italia.
Una volta arrivato in Italia, entro e non oltre otto giorni dall’avvenuto ingresso, il
lavoratore si deve recare presso lo Sportello per l'immigrazione per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per ricevere la modulistica necessaria ai fini della successiva richiesta
del permesso di soggiorno (modello 209). Sulla base di tale documentazione il lavoratore
provvederà all'invio, tramite kit postale, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
alla Questura competente per territorio. Esperite le suddette fasi ed acquisita la ricevuta
dell'invio del kit postale (che funge da permesso di soggiorno provvisorio) il lavoratore può
essere assunto ed iniziare a prestare la propria attività lavorativa.
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Durata del permesso di soggiorno
La norma prevede che il permesso di soggiorno "Carta blu" abbia una durata biennale nel caso di
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Negli altri casi la durata è pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi.
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Cambiamenti di datore di lavoro
Per i cambiamenti di datore di lavoro che dovessero intervenire nel corso dei primi
dodici mesi è necessario sottoporre preliminarmente la nuova proposta di contratto di lavoro allo
Sportello per l'Immigrazione competente per territorio per il rilascio della relativa
autorizzazione, che si intenderà acquisita, laddove trascorsi 15 giorni dalla ricezione della
documentazione, l'Ufficio regionale non abbia comunicato la sussistenza di motivi ostativi.
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Come richiedere la proroga del permesso di soggiorno
Per richiedere la proroga del permesso di soggiorno in scadenza, in costanza dello stesso
rapporto di lavoro, è sufficiente compilare il kit postale previsto per i rinnovi dei permessi di
soggiorno allegando alla documentazione già prevista dalla Questura nei casi di rinnovo di
permesso, la comunicazione di assunzione UNILAV.
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Documentazione da produrre
• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda
telematica
• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il nulla osta emesso dallo Sportello Unico
• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il modello 209
• copia della pagina del passaporto valido del lavoratore dove ci sono la foto ed i dati
anagrafici
• copia del documento di identità valido del datore di lavoro/legale rappresentante e del suo
permesso di soggiorno valido se è straniero
• eventuale procura notarile per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per la
parte datoriale
• dichiarazione di valore del Consolato relativa al titolo di studio di istruzione superiore
di durata almeno triennale;
l'originale sarà trattenuto dallo Sportello all'atto della registrazione del
lavoratore in ingresso
• se il titolo di studio non è redatto in inglese ed è stato conseguito fuori dalla UE, la
traduzione e la legalizzazione/apostille dell'autorità consolare italiana nel Paese di formazione
del titolo
• proposta del contratto di lavoro vincolante per almeno 6 mesi, sottoscritta dal legale
rappresentante e per accettazione dal lavoratore straniero, che assicuri uno stipendio annuale
lordo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali più rappresentativi sul
piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annua lorda rilevata
dall’I STAT (link dedicato nella colonna a destra)
• asseverazione redatta dal professionista individuato dall’art. 1 della L. 12/1979 o da una
delle Organizzazioni datoriali accreditate presso il Ministero del Lavoro e delle P. S.
sottoscritta digitalmente
• modulo Anpal inviato al Centro per l'Impiego con copia della ricevuta di consegna pec
• dichiarazione sostitutiva/risposta del Centro che certifica l'esito della preventiva
verifica di indisponibilità di analogo lavoratore disoccupato presente sul territorio
nazionale
• dichiarazione di impegno a fornire un alloggio adeguato al lavoratore ai sensi dell'art. 7
del TU sull'immigrazione (link dedicato nella colonna a destra)
• autocertificazione dei dati camerali dell'Azienda (link dedicato nella colonna a
destra)
• autocertificazione sulla posizione previdenziale e contributivo/fiscale dell'Azienda
(link dedicato nella colonna a destra)
• atto notorio da parte del rappresentante legale dell'Azienda ai sensi del comma 10 dell'art.
27quater del TU sull'immigrazione (link dedicato nella colonna a destra)
In assenza del titolo accademico di livello terziario, se si intende far valere l'esperienza
professionale maturata all'estero, in luogo della dichiarazione di valore occorre produrre:
• documentazione attestante il conseguimento di una qualifica superiore di almeno cinque anni
di esperienza professionale, di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello
terziario, pertinenti la professione o il settore specificato nell'offerta di lavoro (es. i
contratti individuali di lavoro, le buste paga dei datori, eventuali lettere di
referenza, tutto tradotto e legalizzato/apostillato)
• documentazione attestante il conseguimento di una qualifica superiore attestata da almeno tre
anni di esperienza professionale acquisita nei sette anni precedenti l'istanza di carta blu
UE se si tratta di dirigenti o di specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08 n. 133 e n. 25 (es.. i contratti
individuali di lavoro, le buste paga dei datori, eventuali lettere di referenza, tutto tradotto e
legalizzato/apostillato).
Se si intende svolgere una professione regolamentata occorre il riconoscimento in Italia della
qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e, se richiesta, l’eventuale
iscrizione all’Albo professionale.
All'atto della
registrazione del lavoratore in ingresso, si dovranno produrre:
• la dichiarazione di responsabilità relativa all'alloggio offerto allo stesso lavoratore
straniero (link dedicato nella colonna a destra)
• la copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la suddetta
dichiarazione
• il certificato di idoneità dell'alloggio rilasciato dal Comune dove lo stesso alloggio è
ubicato, rilasciato in data non antecedente i 12 mesi rispetto alla data di registrazione.del
lavoratore.
Nel caso invece di protocolli di Intesa stipulati col Ministero del Lavoro, il nulla osta è
sostituito da una comunicazione del datore di lavoro e della proposta di lavoro secondo le
disposizioni dell’art. 27 comma 1 ter. Il modulo di istanza da compilare in tali casi è quello con
la sigla CBC.
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Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è consentito indipendentemente dalla durata del permesso di
soggiorno del titolare di Carta blu e ha la stessa durata di quest’ultimo. Il relativo permesso di
soggiorno può poi essere attualizzato, a cura della Questura competente per territorio e
ricorrendone i requisiti, in permesso subordinato, autonomo o per studio.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato contestualmente alla Carta
blu.
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Cittadino extra U.E. in possesso di Carta blu rilasciata da altro Stato membro che faccia
ingresso in Italia
Il possessore di Carta blu di altro Paese comunitario può fare ingresso in Italia e svolgere
attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di 180 giorni.
Nei casi in cui l'ingresso per un periodo maggiore di 90 giorni avvenga dopo una permanenza
minima di 12 mesi in un altro Stato membro, non è necessaria l'acquisizione del visto di ingresso
ma dovrà essere richiesto il rilascio del nulla osta al lavoro.
L'ingresso in Italia per svolgere attività professionale potrà avvenire anche nel caso in cui,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extra U.E. si sia trasferito in
un secondo paese membro, presso il quale, però, lo stesso dovrà dimostrare di aver soggiornato
per non meno di sei mesi.
In entrambi i suddetti casi, successivamente all'ingresso in Italia, deve essere presentata
tempestivamente - e comunque entro il primo mese di lavoro - allo Sportello immigrazione la domanda
di nulla osta, indicando gli estremi della Carta blu valida e del documento di viaggio.
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ultimo aggiornamento: lunedì 01 dicembre 2025