Carta famiglia - Il sostegno alla maternità è un sussidio economico, a titolo assistenziale, erogato per accompagnare le madri nei primi 12 mesi di vita di ogni figlio o figlia, nati dal 1° gennaio 2026 o in caso di adozione dal 1° gennaio 2026, di uno o più minori per i primi 12 mesi dalla sentenza di adozione di ciascuno di essi.

Le domande di sussidio possono essere presentate a partire dal giorno 14 maggio - ore 9.00

Chi può richiedere il sussidio

Per accedere al sussidio la madre deve possedere i seguenti requisiti:
 
a) essere madre di uno o più figli, nati dal 1° gennaio 2026 o adottati dal 1° gennaio 2026 purché di minore età.

In caso di adozione la genitorialità si considera realizzata con la sentenza di adozione definitiva;
b) essere residente in Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno dodici mesi continuativi precedenti la data della nascita o dell'adozione;
c) essere titolare di Carta famiglia di cui all’articolo 6 della legge regionale 22/2021, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
d) avere inserito il figlio o figlia nel proprio nucleo famigliare sia ai fini dell’a ggiornamento dell’ISEE e sia ai fini dell’aggiornamento di Carta famiglia;
e) essere in possesso di un ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 35.000 euro. Il possesso dell’ISEE non è richiesto: 
- alle madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato;
 - ai genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza;
f) essere, alla data della presentazione della domanda, occupata, ovvero, essere impegnata in un percorso di istruzione o formazione ovvero, se disoccupata aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e svolgere le azioni di politica attiva del lavoro previste nel patto di servizio.
Nel caso di madre minorenne la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale; in tal caso il soggetto che esercita la potestà genitoriale è titolare di Carta famiglia, in possesso dei requisiti c), d) ed e), la madre minorenne e il figlio o figlia di questa appartengono al nucleo familiare di quest’ultimo, la madre è altresì in possesso dei requisiti d’a ccesso a), b) ed f).

Ai fini del contributo sono riconosciuti i percorsi effettuati presso un’istituzione statale, pubblica o privata paritaria o legalmente riconosciuta dal sistema pubblico, di seguito elencati:

a) scuola secondaria di primo grado;
b) percorso di istruzione di primo livello per adulti;
c) istruzione e formazione professionale - IEFP;
d) liceo;
e) istituto tecnico;
f) istituto professionale;
g) liceo quadriennale;
h) istituto tecnico quadriennale;
i) istituto professionale quadriennale;
j) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) - liceo artistico;
k) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) - istituto tecnico;
l) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) - istituto professionale;
m) IFTS – istruzione e formazione tecnico professionale;
n) ITS Academy - istituto tecnologico superiore;
o) corso di laurea di I livello o equipollenti (AFAM);
p) corso di master universitario di I livello o equipollenti (AFAM);
q) corso di laurea di II livello (biennale) o equipollenti (AFAM);
r) corso di laurea di II livello (a ciclo unico) o equipollenti (AFAM);
s) corso di master universitario di ii livello o equipollenti (AFAM);
t) scuola di specializzazione universitaria;
u) corso di dottorato alla ricerca o equipollenti (AFAM).

Sono altresì riconosciuti i percorsi di formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di una qualifica regionale.

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Cosa fare prima di richiedere il sussidio

Prima di richiedere il sussidio, la richiedente deve avere inserito il figlio o figlia nel proprio nucleo famigliare dell’ISEE e verificare che la sua Carta famiglia sia:
- attiva;
- aggiornata rispetto al nucleo familiare indicato nell’ISEE in corso di validità.
Infatti, nel caso in cui il nucleo familiare sia cambiato (a titolo di esempio: nascita di un figlio, uscita dal nucleo di figlio maggiorenne, ecc.), occorre, dopo aver rinnovato l'ISEE, procedere con la richiesta di “aggiornamento” del nucleo familiare.
Si ricorda che le domande di aggiornamento del nucleo familiare non modificano la data di scadenza della Carta famiglia, che resta sempre la stessa.

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Ammontare del sussidio

Il sussidio ammonta a 250,00 euro mensili per dodici mensilità dalla data di nascita o dalla data della sentenza di adozione per ogni figlia o figlio, nata o nato, adottata o adottato dal 1° gennaio 2026.
Per le madri di età inferiore a 28 anni non compiuti alla data della nascita o dell’adozione di una figlia o di un figlio, il contributo ammonta a 500,00 euro mensili per dodici mensilità dalla data di nascita o dalla data della sentenza di adozione di ogni figlia o figlio, nata o nato, adottata o adottato dal 1° gennaio 2026.
Il limite di età delle giovani madri è elevato:
- per gli anni 2026 e 2027 a trenta anni non compiti;
- per gli anni 2028 e 2029 a ventinove anni non compiuti.

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Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla nascita o dalla data della sentenza di adozione del figlio o della figlia. 
In via di prima applicazione per l’anno 2026 per i nati o adottati dal 1° gennaio 2026 e prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento il termine perentorio per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale Regionale ed entro e non oltre dodici mesi.
La domanda di contributo è presentata esclusivamente per via telematica mediante l’applicativo informatico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale.
All’applicativo informatico si accede previa identificazione informatica con lo SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), la CIE (Carta d’Identità Elettronica Italiana), o la TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi). 
Il possesso dei requisiti è comprovato nella domanda con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con il richiamo alle sanzioni previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci. 
La domanda è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) con la convalida e la trasmissione dei dati da parte del richiedente. 
Una volta trasmessa la domanda non è possibile modificarla o inviare ulteriori domande; è possibile ritirare la domanda e presentarne una nuova, entro i termini previsti.

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Istruttoria, ammissione delle domande, concessione e liquidazione del contributo

Il Servizio competente svolge l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Se dall’esame della domanda trasmessa risulti necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi, il Servizio competente provvede a richiederli, fissando un termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine o se la documentazione trasmessa risulti ancora carente, la domanda viene dichiarata improcedibile con provvedimento espresso redatto in forma semplificata. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento.
Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contestualmente alla concessione del contributo è disposta l’erogazione delle mensilità spettanti dalla data di nascita o di adozione e fino alla mensilità della data del decreto di concessione.
Le erogazioni successive avvengono di norma entro il mese in cui vengono a scadenza e fino al raggiungimento delle dodici mensilità.
Qualora la madre minorenne raggiunga la maggiore età nell’arco dei dodici mesi di spettanza del contributo, questo continua a essere erogato al soggetto che ha esercitato la responsabilità genitoriale.

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Obblighi della beneficiaria e del soggetto esercente la potestà genitoriale

È fatto obbligo alla madre e al soggetto esercente la potestà genitoriale di mantenere i requisiti d’accesso alla misura per i primi dodici mesi di vita o di adozione del figlio o della figlia. 
La madre, beneficiaria del contributo, è tenuta a mantenere la residenza propria e del figlio o della figlia continuativamente in Friuli Venezia Giulia nei dodici mesi di spettanza del contributo ed è tenuta a comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni cambio di residenza sia in regione sia fuori regione.
La madre beneficiaria mantiene il requisito di occupazione, disoccupazione o iscrizione a un percorso di istruzione o formazione, anche passando da una condizione a un’altra tra quelle previste, purché con interruzioni complessivamente non superiori a sessanta giorni.
È fatto obbligo alla madre o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale di comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni eventuale variazione dei dati indicati nella domanda.
Ogni comunicazione è inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente: lavoro@certregione.fvg.it.

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Perdita dei requisiti, decadenza e revoca del contributo 

Il diritto al sussidio decade al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi nel corso dei dodici mesi di spettanza del contributo:
a) la madre e il soggetto esercente la potestà genitoriale perdono i requisiti d’accesso al sussidio;
b) la madre, con la figlia o il figlio, sposta la residenza fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia;
c) decede prematuramente la figlia o il figlio.
In questi casi, con provvedimento dichiarativo di decadenza, il contributo complessivo è rideterminato in riduzione e revocato per le mensilità non più dovute con decorrenza dal mese successivo alla data dell’evento. 
La decadenza dal diritto al beneficio e la revoca parziale del sussidio in corrispondenza delle mensilità non più spettanti comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione, come previsto dall’articolo 49, comma 1-bis, della legge regionale 7/2000.
Qualora la beneficiaria o il soggetto esercente la potestà genitoriale non abbiano tempestivamente comunicato l’evento che comporta la decadenza dal contributo, la restituzione delle somme eventualmente già erogate sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione, come previsto dall’a rticolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

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Controlli, annullamento e revoca del contributo

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sono oggetto di controllo da parte del Servizio competente, anche a campione e successivamente all’erogazione del beneficio, con una o più delle seguenti modalità:
a) consultazione diretta, anche mediante servizi di cooperazione applicativa, delle banche dati delle Amministrazioni certificanti (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per DSU e ISEE; Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per residenza, genitorialità, stato civile; Ergonet per condizione occupazionale; Anagrafe Nazionale dell’Istruzione per la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione; Registro delle imprese-Unioncamere).
b) mediante richiesta scritta di conferma da parte dei soggetti o delle amministrazioni in possesso delle relative informazioni;
c) acquisizione di atti e documenti idonei a comprovare la veridicità di stati, fatti e qualità personali dichiarati; quando trasmessi con mezzo informatico idoneo ad accertarne la provenienza, ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del DPR 445/2000 soddisfano il requisito della forma scritta e non devono essere trasmessi in originale.
I soggetti sottoposti ai controlli sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e a presentare tempestivamente e comunque entro venti giorni la documentazione richiesta.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, il provvedimento di concessione del contributo è annullato ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
Il provvedimento di concessione del contributo è altresì annullato se alla madre o al titolare esercente la potestà genitoriale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all’a rticolo 5, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75 (Regolamento per l’attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall’articolo 6 e dall’articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità).
L’annullamento comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione, come previsto dall’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

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Comunicazioni e accessibilità degli atti

L’applicativo informatico avvisa il richiedente dell’avvenuta trasmissione della domanda, fornisce in via telematica l’avvio del procedimento e consente al richiedente di monitorare gli stati del procedimento accedendo alla sezione “Atti del procedimento”.
L’avviso di ricevimento della domanda validamente inviata dal richiedente e la comunicazione di avvio del procedimento sono altresì trasmessi per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata nella domanda. 
La domanda per cui non è stata portata a termine la procedura d’invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma, non è presentata.
La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi è indirizzata alla casella di posta elettronica certificata eletta dal richiedente come domicilio digitale presso l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Qualora il richiedente non abbia un domicilio digitale, la richiesta è indirizzata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal richiedente nella domanda. Qualora il richiedente non abbia una casella di posta elettronica certificata, la richiesta è inviata all’indirizzo di residenza o al recapito indicato nella domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La richiesta è altresì resa disponibile all’interessato nella Sezione “Atti del procedimento” dell’applicativo informatico.
Il provvedimento di concessione del contributo è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web della Regione Friuli Venezia Giulia. Gli estremi del provvedimento, ai fini della sua ricerca e consultazione, sono resi disponibili all’interessato nella Sezione “Atti del procedimento” dell’applicativo informatico, con invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.
Gli atti di liquidazione e pagamento non sono accessibili in modalità telematica. Gli estremi degli atti di liquidazione e di pagamento di ciascuna mensilità del contributo spettante sono resi disponibili all’interessata nella Sezione “Atti del procedimento” dell’applicativo informatico.
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda e il successivo eventuale provvedimento di diniego sono comunicati all’interessato al suo domicilio digitale o per PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La nota e il successivo provvedimento sono altresì resi disponibili all’interessato nella sezione “Atti del procedimento” dell’applicativo informatico.
Le comunicazioni inerenti ai controlli nonché i provvedimenti eventuali di decadenza o di annullamento sono comunicati al richiedente al suo domicilio digitale o per PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

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Cumulabilità del contributo 

Il contributo è cumulabile con altri benefici e contributi concessi per le medesime finalità.

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