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Contributi per gli enti del terzo settore - Centri estivi 2026

FAQ - Contributi per gli enti del terzo settore - Centri estivi 2026

Ai fini dell’ammissibilità della spesa, si richiama la definizione ISTAT di beni di consumo https://www.istat.it/storage/IstatData/Coeweb/Glossario.pdf
In particolare, sono considerati beni di consumo durevoli i prodotti che non esauriscono la loro utilità in un solo atto di consumo, ma soddisfano un bisogno per un periodo di tempo relativamente lungo. Nel contesto dei centri estivi, è considerato “ lungo” il periodo che va oltre la durata del centro estivo stesso.
Sono invece beni di consumo non durevoli quelli che esauriscono la loro utilità con l’utilizzo o risultano soggetti a consumo o rapido deterioramento nell’arco del progetto.
In coerenza con la natura temporanea del contributo, risultano pertanto ammissibili esclusivamente le spese di acquisto riferite a beni non durevoli. 

Sono pertanto da considerarsi ammissibili:

il noleggio di strumenti e attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività progettuali, limitato al periodo di realizzazione del centro estivo;

l’acquisto di beni di modesto valore unitario (beni non durevoli), soggetti a consumo, usura o rapido deterioramento, ovvero non destinati a un utilizzo reiterato e continuativo nel tempo o negli gli anni successivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riviste, carta, pastelli, cartucce per stampanti, materiale ludico soggetto a rapida usura…).

Non sono invece ammissibili le spese relative all’acquisto di beni che, per natura, valore o caratteristiche tecniche, risultino idonei a un utilizzo pluriennale stabile e configurabili come dotazioni permanenti dell’ente.

La valutazione di ammissibilità avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, temporaneità, congruità ed economicità, nonché del limite massimo del 20% delle spese ammissibili previsto dall’a rticolo 5 per la voce in oggetto.

L’ammissibilità delle singole voci di spesa potrà essere confermata esclusivamente in sede di valutazione del progetto e della successiva rendicontazione, sulla base della documentazione e delle motivazioni fornite.
È consentito, ma non deve essere obbligatorio. Bisogna prevedere anche la possibilità di partecipare senza tesseramento, prevedendo comunque un’assicurazione.
Non c’è un minimo di ore obbligatorie al giorno. Conta la somma delle ore totali prestate dagli educatori nella giornata a copertura dell’orario del servizio. Va garantito comunque sempre il rispetto del numero degli educatori in relazione ai gruppi e/o numero dei partecipanti per fascia d’età.
Sì, perché per gli ausiliari non sono richiesti requisiti rigidi.
Sì, se ne ha i requisiti professionali, ma non contemporaneamente, in orari diversi.
Per l’educatore, in possesso di una laurea, non serve l’esperienza; per il coordinatore la normativa prevede anche un periodo d’esperienza. 
È necessario garantire l’accessibilità già prima; si può affittare, ma la previsione va fatta in anticipo.
Sì, deve essere già accordata.
Sì se cucina interna; se affidati all’esterno rientrano nelle prestazioni di servizi (limite 50%).
 Personale interno → personale + materiali di consumo; cooperativa esterna → prestazioni di servizi.
 Il gruppo nel complesso deve avere minimo 10 bambini (o 5 per i piccoli comuni e Aree interne) ma può esserci anche solo un bambino con disabilità certificata, per richiedere il contributo extra di 10 € per le ore del Tutor dedicato. 

La valutazione va fatta dall’ETS caso per caso. Il contributo orario rimane invariato se il tutor segue più minori.

No, il limite è sulle ore e quindi sul contributo massimo finanziabile (10€/h - max 20.000€).
1:10 (3–6 anni), 1:15 (7–17 anni).
Si considera la data del compleanno come discriminante, ad. Es. se compie gli anni dopo il centro estivo va nella fascia 3-6, durante può ragionevolmente rientrare nella fascia 7-17

Il conteggio è sugli iscritti al momento dell’avvio del centro estivo, che devono essere dimostrati in caso di controllo, non possiamo a priori escludere infatti che ci siano delle uscite durante il centro estivo o degli imprevisti che riducano il numero dei partecipanti  

No, parliamo di iscritti al centro estivo per fascia di età e dei rispettivi gruppi. Può darsi anche che un bambino non venga tutti i giorni, ma questo non incide sul contributo
Se un bambino sostituisce un altro e il totale bambini resta 10 basta 1 educatore e 1 ausiliario, se i bambini invece diventano più di 10 servono 2 educatori e 2 ausiliari nel rispetto dei parametri previsti dal DPR 190/2001 - Regolamento Regionale sui centri estivi (ma il contributo già concesso nel caso non viene incrementato perché prescinde dalla domanda iniziale sulla base del quale è stato valutato il contributo concedibile).
Sì, riparametrando sulle entrate le percentuali di ciascun contributo
No, si tratta di collaborazioni esterne e quindi le spese vanno nelle collaborazioni/servizi, rispettando il limite del 50%.
La persona che fa le veci del presidente secondo statuto.
ultimo aggiornamento: Thu Apr 23 09:59:14 CEST 2026