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Cos'è Dote famiglia
La Dote famiglia è un contributo regionale rivolto ai figli minori fino ai 18 anni non compiuti per incentivare la fruizione di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo e per conciliare i tempi di vita familiare con quelli lavorativi. Le spese oggetto del rimborso devono riguardare le seguenti tipologie di prestazioni e servizi svolti all’i nterno del territorio regionale:
a)
servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra
scolastici (a titolo di esempio non esaustivo: sono ammissibili i servizi di centri
estivi, doposcuola, baby sitting; non sono ammissibili, perché svolti in orario scolastico, i
servizi scolastici ed educativi, comunque denominati);
b)
percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere (a
titolo di esempio non esaustivo: ripetizioni e corsi di lingua);
c)
servizi culturali (a titolo di esempio non esaustivo: accesso a musei, concerti,
teatro sia con biglietto sia con abbonamento indicanti il nominativo del minore);
d)
servizi turistici (a titolo di esempio non esaustivo: gite scolastiche, viaggi di
istruzione, visite didattiche, da svolgersi in regione);
e)
percorsi didattici e di educazione artistica e musicale (a titolo di esempio non
esaustivo: frequenza a laboratori, atelier, percorsi didattici su tematiche specifiche);
f)
attività sportive (a titolo di esempio non esaustivo: corsi e ritiri sportivi,
psicomotricità).
Tutte le prestazioni e servizi devono essere fruiti in regione. Tale requisito
vale anche per le gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche effettuati con la
scuola.
Le spese sostenute per prestazioni e servizi erogati in modalità a distanza (c.d. online),
sono ammissibili solo se la sede legale o secondaria dell’ente che eroga il servizio è situata in
Friuli Venezia Giulia.
Chi può richiederla
Può richiedere Dote famiglia
il titolare di Carta famiglia in possesso dei seguenti requisiti:
1.
Carta famiglia attiva;
2.
ISEE per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in corso di validità con valore
inferiore o uguale a euro 35.000,00.
Per maggiori informazioni leggi la FAQ n.6
3. almeno
un figlio minore in carico al nucleo familiare.
Se non si è titolare di Carta famiglia, è possibile presentare domanda di Carta famiglia e
contestualmente quella di Dote famiglia (rientrando nel portale di Carta famiglia e cliccando "Vai
alle domande di contributi"). In tal caso il Comune istruisce e ammette prima la domanda di Carta
famiglia e successivamente la domanda di Dote famiglia.
Il titolare di Carta famiglia richiede Dote famiglia per tutti i figli minori presenti nel
nucleo familiare così come risulta dall’ISEE in corso di validità. Pertanto, in fase istruttoria,
non potranno essere prese in considerazione spese sostenute per figli minori non presenti
nel nucleo familiare del titolare di Carta famiglia.
Il possesso dell’ISEE non è richiesto:
- alle madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione
e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato;
- ai genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di
certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione
di vedovanza.
Cosa fare prima di richiedere Dote famiglia
Prima di richiedere Dote famiglia, il titolare di Carta famiglia deve verificare
che la sua Carta famiglia sia:
-attiva
-aggiornata rispetto al nucleo familiare indicato nell’ISEE in corso di validità
-attivata presso il Comune di residenza del nucleo familiare
Infatti, nel caso in cui il nucleo familiare sia cambiato (a titolo di esempio: nascita di
un figlio, uscita dal nucleo di figlio maggiorenne, ecc.), occorre, dopo aver rinnovato l'ISEE,
procedere con la richiesta di “ aggiornamento” del nucleo familiare.
Nel caso in cui il nucleo familiare abbia trasferito la residenza in altro Comune della
regione, occorre procedere con la richiesta di “trasferimento”.
Se la domanda viene presentata a un Comune diverso da quello della residenza, la domanda è
rigettata.
Si ricorda che le domande di trasferimento e di aggiornamento del nucleo familiare non
modificano la data di scadenza della Carta famiglia, che resta sempre la stessa.
È possibile presentare domanda di Dote famiglia anche con richieste di Carta famiglia in “
aggiornamento del nucleo” o in “trasferimento” o non ancora approvate. Inoltre, prima di richiedere
Dote famiglia, il titolare di Carta famiglia deve accertarsi di essere in possesso di tutta la
documentazione da allegare (ricevute, bonifici eseguiti, ecc.) in formato digitale (preferibilmente
in formato pdf).
Come compilare la domanda
La domanda di Dote famiglia viene richiesta dal titolare di Carta famiglia e gestita dal Comune
di residenza esclusivamente in modalità online attraverso
il portale dedicato.
Una volta trasmessa la domanda di Dote famiglia:
-non è possibile modificare la domanda inviata o inviare ulteriori domande;
-è possibile ritirare la domanda finché questa non viene ammessa a contributo.
È possibile presentare una nuova domanda di Dote famiglia solo se:
-il titolare di Carta famiglia ritira la domanda inviata;
-il Comune di residenza rigetta la domanda inviata.
La domanda si intende regolarmente trasmessa solo dopo aver premuto il tasto Invia
richiesta e aver ricevuto, successivamente, mail di avvenuta trasmissione della domanda nella quale
viene riportato il numero di protocollo della domanda attribuito dal sistema.
Una volta trasmessa la domanda, il sistema invia messaggi automatici, tramite indirizzo mail
indicato nella domanda, riguardanti le fasi del procedimento istruttorio (trasmissione domanda,
presa in carico da parte del Comune, ammissione o rigetto, ecc.). È sempre possibile controllare la
propria domanda entrando nell’applicativo di Carta famiglia.
È possibile accedere al portale solo attraverso una delle seguenti modalità:
1.
SPID - Sistema pubblico di identità
digitale
2.
CIE - Carta d’i
dentità elettronica italiana
3.
CRS – Carta Regionale dei Servizi
Quando fare domanda
La domanda di Dote famiglia va presentata una sola volta all'anno a partire
dal 1° aprile 2025 ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025 e deve
essere comprensiva di tutte le spese complessivamente sostenute nel 2025 per tutti i figli minori a
carico del nucleo familiare, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa
sostenuta e dei pagamenti effettuati.
Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2025.
Documentazione di spesa e dettagli di pagamento da allegare alla domanda
IIn fase di compilazione della domanda è obbligatorio allegare tutta la documentazione relativa
alle spese dichiarate.
Per ciascuna spesa dichiarata vanno allegati sia la documentazione giustificativa di spesa
(es. ricevuta/fattura) sia la documentazione di pagamento (es. bonifico eseguito e non la sola
richiesta di bonifico inserito).
La documentazione giustificativa della spesa deve soddisfare i seguenti requisiti:
- essere intestata a uno dei soggetti inseriti nel nucleo familiare;
- contenere l’indicazione espressa della tipologia di prestazioni e servizi riconducibili a
quelli previsti;
- riportare i nominativi dei minori che accedono alle prestazioni e servizi.
La documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve:
- essere riconducibile alle prestazioni e servizi previsti;
- riguardare pagamenti già effettuati alla data di presentazione della domanda;
- nel caso di figli minori che compiono 18 anni nel corso del 2024, essere effettuata prima
del compimento della maggiore età.
Gli allegati non possono superare gli 8 MB ed è consigliabile inserirli in formato pdf.
File troppo pesanti (es. jpg, jpeg, zip) potrebbero bloccare l’invio della domanda.
I criteri di determinazione del contributo e gli importi
Per la Dote famiglia 2025 è stabilito un importo di 500,00 euro per ciascun figlio minore
presente nel nucleo familiare a cui si aggiunge
una quota una tantum a nucleo familiare pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente
una persona con disabilità. L’importo, a titolo di esempio 500 + 100, deve essere
rendicontato con spese per prestazioni e servizi a favore del minore.
Sono inoltre riconosciuti, a fronte delle spese sostenute e rendicontate,
costi indiretti in misura forfettaria pari a 100 euro da non rendicontare per ogni figlio
minore presente nel nucleo familiare e per tale importo
non è richiesta la documentazione giustificativa della spesa.
L’importo così calcolato viene erogato nella sua totalità qualora l’ammontare delle spese
dichiarate e considerate ammissibili siano pari o superiori al contributo spettante.
Nel caso di spese inferiori all’importo della Dote famiglia spettante il contributo
corrisponderà alle sole spese allegate e ritenute ammissibili.
Clicca qui per simulare l’importo spettante di Dote famiglia.
La simulazione disponibile ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti
dall'utente.
Cumulabilità
La Dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al
nucleo familiare esclusivamente per la spesa non coperta dalla Dote e comunque non oltre la spesa
complessivamente sostenuta.
La Dote famiglia non è cumulabile con i benefici di cui all’articolo 15 della legge
regionale 18 agosto 2005, n. 20 (contributo regionale per l’abbattimento delle rette per i Servizi
per la Prima Infanzia).