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Brevettazione di prodotti propri e acquisizione di brevetti e attivi immateriali

FAQ - Brevettazione di prodotti propri e acquisizione di brevetti e attivi immateriali

Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7 del 20 marzo 2000, richiamato dal comma 4 dell'articolo 6 dell'Avviso, non è ammissibile, tra l’altro, la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.
Il predetto divieto generale di contribuzione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
L’ acquisto di un brevetto effettuato da un soggetto che riveste la qualifica di socio e amministratore Delegato di una società che rispetto al beneficiario sia egli stesso socio e Amministratore Unico è un rapporto giuridico che assume rilevanza ai fini della concessione dell’incentivo e pertanto si applica il divieto generale di contribuzione.

Possono presentare domanda di contributo le imprese del settore del terziario che rientrano nelle Sezioni e divisioni previste alla lettera b) del paragrafo 2 dell’Avviso.
In particolare è previsto che possono presentare domanda le imprese rientranti della sezione j ”servizi di informazione e comunicazione”, limitatamente alla divisione 63, senza ulteriori indicazioni e specificazioni. Sono da intendersi ricomprese, quindi, tutte le classi della divisione 63, compresa la 63.12.

Si, l’intensità di aiuto applicabile alla spesa ammissibile è del 50%.

L’Avviso prevede esclusivamente la contribuzione dell’acquisto del marchio e non anche le consulenze volte a proteggete il marchio medesimo, ancorchè volte alla trasformazione in un franchising.

Ai sensi del Paragrafo 7, comma 7, sull’Avviso è possibile presentare una sola domanda di contributo.
Questo è da intendersi nel senso che ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione, sia essa invenzione industriale o modello ornamentale.
Nell’ambito della domanda per modello ornamentale possono essere previste spese per più varianti dello stesso modello.

L’applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità e persone, spettano a tutti i contitolari e sono disciplinati dalle regole della comunione. I contitolari sono obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto. In questo caso è consigliabile regolamentare in anticipo tramite apposite pattuizioni contrattuali la gestione del brevetto per evitare in futuro controversie tra i comproprietari.
E’ possibile presentare domanda di contributo per brevettazione di prodotti propri anche nel caso di gestione congiunta di brevetto, imputando i costi effettivamente sostenuti da una delle due imprese beneficiarie che presenta domanda.
Si segnala che a rendiconto verrà liquidata per intero la quota parte di spesa imputata a ciascuna impresa titolare del brevetto congiunto, secondo quanto disciplinato nell’ accordo di gestione congiunta di brevetto che dovrà essere allegata con il rendiconto.
Anche le singole voci di spesa ( es. spese di anteriorità, spese di traduzione ecc.) possono essere divise per quota. l’importante che ci sia una chiara distinzione di chi sostiene le spese e su che cosa.

L’ Avviso non richiede espressamente di allegare alla domanda di contributo un preventivo di spesa a supporto dei costi.
Per l’impresa tuttavia è opportuno ricondurre i costi ad un preventivo di spesa affinchè non ci sia un grosso scostamento tra preventivo e costo effettivamente sostenuto.

L’acquisto di licenza di un brevetto è una spesa ammissibile e rientra tra le tipologie di iniziative finanziabili di cui al paragrafo 1, comma 2, lettera b) e presuppone che il brevetto sia registrato.
La dotazione finanziaria, a valere sull’esercizio 2021, è di 164.000,00 euro. Si segnala che l’Avviso verrà rifinanziato nell'esercizio 2022 per far fronte alle richieste delle domande pervenute.

Occorre innanzitutto distinguere tra la rete soggetto (nascita di un nuovo soggetto giuridico) e la rete contratto (modello contrattuale puro) dove c’è un contratto che regola una collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un nuovo ente autonomo e distinto rispetto alle imprese partecipanti, con la conseguenza che è soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese ciascuna impresa partecipante.
Nel caso in cui il beneficiario della domanda di contributo sia una rete d’impresa con soggettività giuridica (rete soggetto) almeno il 75% dei componenti dell’aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.
Nel secondo caso (rete contratto), ai fini della tipologia di iniziativa relativo alla brevettazione, di prodotti propri vale la considerazione in merito del brevetto congiunto a cui si rimanda.
 

Si, l’acquisto di brevetti, come quello di attivi immateriali, sono iniziative finanziabili ai sensi del Paragrafo1, comma 2, lettera b).

ultimo aggiornamento: Wed Dec 01 16:21:11 CET 2021