Norme tecniche di prevenzione per le costruzioni in area sismica.

AVVISO INIZIO LAVORI SOLO CON COMUNICAZIONE N° DEPOSITO

Si rammenta che l’inizio dei lavori, riguardante le istanze di deposito/autorizzazione per l’esecuzione di opere strutturali e le istanze relative a varianti sostanziali di depositi già effettuati presentate tramite PEC/IOL, è subordinato alla ricezione della comunicazione da parte dello scrivente ufficio dell’esito positivo in funzione della categoria di intervento nei riguardi della completezza documentale e/o parere positivo da parte dell’Organismo Tecnico e comunicazione del relativo numero di deposito.
Pertanto nessuna ricevuta di avvenuta consegna della PEC o risposta automatica del sistema informatico corrisponde ad autorizzazione ad eseguire i lavori.
Si rimanda in merito alle Istruzioni operative deposito telematico (versione del 14 dicembre 2021).

News

APERTURA SPORTELLO PER DEPOSITO CARTACEO RSU E COLLAUDI PER LA SEDE DI PORDENONE:

Al fine di garantire un più rapido ed efficiente riscontro degli atti conclusivi dei procedimenti relativi alle pratiche per la realizzazione delle opere strutturali sul territorio dell'ex provincia di Pordenone, si comunica che, a partire dal 6 ottobre 2022, verrà riattivato lo sportello fisico per la sede territoriale di Pordenone esclusivamente per l'acquisizione dei seguenti documenti:

-relazioni a strutture ultimate ed eventuali relative varianti non sostanziali solo se non ancora trasmesse all’indirizzo PEC della Regione;

-certificati di collaudo o asseverazioni sostitutive del collaudo solo se non ancora trasmessi all'indirizzo PEC della Regione e solo se relativi a depositi per cui risulti essere già stata ottenuta l’attestazione di avvenuto deposito della relazione a strutture ultimate.
 

Gli elaborati vanno presentati in duplice esemplare bollato, secondo la vigente normativa in materia di imposta da bollo, e sottoscritti con firma autografa del soggetto rispettivamente competente.

Lo sportello sarà aperto nelle giornate di giovedì e venerdì, esclusi i giorni festivi, con l’orario 10:00 - 13:00.

Allo sportello si accederà esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente contattando il seguente numero telefonico: 0434-529459.

In relazione alla situazione contingente (scadenze Superbonus), pur rimanendo valida la possibilità di trasmissione via pec, si suggerisce di utilizzare le modalità sopra indicate.

 

AGGIORNAMENTO SEZIONE MODULISTICA

Creazione file con check-list riepilogative riferite alla documentazione minima da presentare per le diverse procedure con le firme richieste per ciascun elaborato per l'invio telematico tramite PEC o IOL.

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Consegna atti opere strutturali: aggiornamento indirizzo PEC

Al fine di garantire un più rapido e corretto smistamento delle pratiche, dal 1° ottobre 2021 è attivo l’indirizzo cementiarmati@certregione.fvg.it dedicato alla presentazione tramite PEC di tutte le pratiche relative alla realizzazione e all'accertamento di conformità di opere strutturali alle sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica.

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Nuove procedure di consegna

Nelle more dell'attivazione di apposito portale e al fine di consentire l'avanzamento del processo di digitalizzazione del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica:
- dal 1° ottobre 2021, per le sedi territoriali di Gorizia e Trieste
- dal 1° gennaio 2022, per la sede territoriale di Pordenone
tutte le pratiche relative alla realizzazione e all'accertamento di conformità di opere strutturali (nuove istanze e tutte le altre comunicazioni, relative anche a pratiche cartacee, quali integrazioni, rielaborazioni, completamenti, varianti, comunicazioni di nominativi e di subentri, relazioni a strutture ultimate, asseverazioni di rispondenza, certificati di collaudo statico, nonché le istanze di archiviazione) devono essere presentate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dedicato cementiarmati@certregione.fvg.it .
Attenzione: non sarà più acquisita documentazione cartacea.

Per il supporto tecnico-amministrativo e l'accesso agli atti può essere fissato appuntamento con le relative sedi territoriali.

Per la sede territoriale di Udine la presentazione tramite PEC delle pratiche relative alla realizzazione e all'accertamento di conformità di opere strutturali coesisterà ancora con quella cartacea attualmente in uso.

Tutte le richieste di accesso agli atti relativi alle opere strutturali devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico "IOL  - Istanze OnLine".

Il sistema IOL può ancora essere utilizzato per la presentazione delle istanze relative alla realizzazione di opere minori e di interventi che assolvono una funzione di limitata importanza statica.

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Istruzioni operative per il deposito telematico

Ogni carenza documentale o errore di compilazione della modulistica rilevato comporta richieste di integrazione che rallentano l’attività degli Uffici a scapito di tutti gli utenti, oltre alla sospensione dei procedimenti stessi.

Al fine di limitare le richieste di integrazione e quindi i tempi di riscontro, si raccomanda la compilazione e sottoscrizione completa, corretta e coerente di tutti i documenti ed elaborati e il controllo del loro completo caricamento secondo le indicazioni riportate nella modulistica e queste ulteriori Istruzioni operative deposito telematico (versione del 14 dicembre 2021).

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Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018

Nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 – Serie Generale è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC)".

Dal 22 marzo 2018 le nuove norme (NTC 2018) sostituiscono quelle approvate con il Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC 2008).

Ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, si può continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico degli stessi nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici:
- per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione;
- per i contratti pubblici di lavori già affidati prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 e consegnati entro cinque anni dalla medesima data di entrata in vigore;
- per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018, redatti secondo le NTC 2008 e per i quali la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle NTC 2018.

Ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, si può continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico degli stessi anche per le opere private:
- le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione;
- per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo presso questo Ufficio prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018.

Ai sensi dell’ultimo periodo del § 3.2 delle NTC 2018, per i valori di accelerazione orizzontale massima al sito, i valori massimi del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale e il valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale, necessari per la determinazione delle azioni sismiche, si fa riferimento agli Allegati A e B del Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ed eventuali successivi aggiornamenti.

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Circolare applicativa delle NTC 2018

Nel Supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2019 – Serie Generale è stata pubblicata la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. recante "Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle NTC" di cui al Decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Nei casi in cui si possono continuare ad applicare le NTC 2008, si continua a seguire le indicazioni riportate nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.
Le Circolari 5 agosto 2009 e 11 dicembre 2009, in tema di varianti in corso d’opera, si ritengono ancora applicabili esclusivamente per le varianti sostanziali di opere private denunciate prima del 22 marzo 2018 e progettate secondo le norme tecniche previgenti alle NTC 2008, considerato che in regione Friuli Venezia Giulia l’autorizzazione sismica e la denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture non hanno termini di validità.
Esclusivamente per tali varianti, la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle vigenti e applicabili al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione e/o di deposito delle varianti stesse.
Per le varianti sostanziali di opere nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici si può continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico degli stessi.
Per le varianti sostanziali di opere private denunciate prima del 22 marzo 2018 e progettate secondo le NTC 2008, si può continuare ad applicare le NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico degli stessi.

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DPR 6 giugno 2001, n. 380

Nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140, è stata pubblicata la Legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, introducendo delle modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in merito agli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere strutturali.

Ulteriori modifiche al Testo unico sono state introdotte anche dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2019, n. 300, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, e dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020, n. 228, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Nelle more della conclusione dell'iter di adeguamento della propria normativa a tali modifiche, nonché alle Linee guida di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del Testo unico, approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2020, n. 124, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia conferma le disposizioni vigenti nel proprio territorio.

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LR 11 agosto 2009, n.16

Nel I Supplemento ordinario n. 23 del 26 luglio 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 26 luglio 2017 è stata pubblicata la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 recante Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell’ordinamento regionale nelle materie dell’edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità, che ha aggiunto l’articolo 12 bis (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione) alla Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 recante Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, la Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 recante Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. recante Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono abrogati.

Tuttavia le loro disposizioni, non in contrasto con quelle della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 e dei suoi Regolamenti attuativi approvati con Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. e Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018 n. 066/Pres., continuano ad applicarsi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, nelle more dell’emanazione del provvedimento attuativo previsto all’articolo 3, comma 2, della medesima Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16.

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LR 16/2009 – Regolamento attuativo DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 4 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 056/Pres. di emanazione del Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della Legge regionale 16/2009).

Dal 5 aprile 2018 sono entrate in vigore le modifiche apportate:
- al titolo;
- alle rubriche degli articoli 2 [Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d’uso IV – DM 14.01.2008)] e 3 [Edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d’uso III – DM 14.01.2008)];
- all’articolo 3 [Edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d’uso III – DM 14.01.2008)];
- all’articolo 4 bis (Opere minori);
- all’articolo 4 ter (Variazioni strutturali in corso d’opera);
- all’articolo 5 (Autorizzazioni)
del DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Nella Modulistica qui a destra è disponibile il Modello sostitutivo da utilizzare per il deposito degli atti relativi alle opere minori e precisamente:
"Modello 9 – Asseverazione opere minori (versione del 5 aprile 2018)".

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LR 16/2009 – Regolamento attuativo DPReg 19 marzo 2018, n. 66/Pres.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 4 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018 n. 066/Pres. di emanazione del Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell’ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), della Legge regionale 16/2009.

Dal 5 aprile 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento avente carattere complementare al Regolamento emanato con DPReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres., così come modificato dal DPReg 19 marzo 2018 n. 056/Pres.

Il nuovo Regolamento disciplina le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell’ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica e le loro eventuali violazioni, nonché le fasi successive, dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’inizio dei lavori strutturali e/o deposito del progetto al deposito del certificato di collaudo statico e di rispondenza dell’opera alla normativa tecnica o asseverazione del direttore dei lavori nei casi previsti.

Le nuove disposizioni regolamentari si applicano ai procedimenti di vigilanza relativi sia alle opere o interventi da realizzare sia alle opere o interventi realizzati o in corso di realizzazione in violazione degli adempimenti necessari al momento della loro esecuzione. Nella Modulistica disponibile qui a destra si trovano:

i Modelli sostitutivi da utilizzare per il deposito degli atti relativi alle opere strutturali da realizzare e precisamente:
- Modello 1 – Istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto riguardante le strutture (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 1bis – Elenco aggiuntivo soggetti (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 2-TEMP – Dichiarazione regime transitorio 2018 (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 2 – Asseverazione attestazione progettista strutturale (versione del 22 marzo 2018)
- Modello 3 – Dichiarazione vita nominale classe d’uso (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 4 – Nomina collaudatore (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 4 - DL o TV – Dichiarazione DL o tecnico verificatore (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 5 – Comunicazione nominativi costruttore DL (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 6 – Comunicazione subentro costruttore (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 7 – Comunicazione subentro DL o tecnico verificatore (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 8 – Comunicazione subentro collaudatore o tecnico collaudatore (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 8A – Dichiarazione subentro committente o committente dell’accertamento di conformità (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 9 – Asseverazione opere minori (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 10 – Dichiarazione variante non sostanziale (versione del 22 marzo 2018)

e i Modelli sostituitivi da utilizzare per il deposito degli atti relativi alle opere strutturali realizzate o in corso di realizzazione in violazione degli adempimenti necessari al momento della loro esecuzione e precisamente:
- Modello 1-REG FVG – Istanza e/o deposito per strutture realizzate o in corso di realizzazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo strutturale (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 1bis – Elenco aggiuntivo soggetti (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 1A-REG FVG – Dichiarazione sostitutiva atto notorietà committente dell’accertamento di conformità (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 2-TEMP – Dichiarazione regime transitorio 2018 (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 2-REG FVG – Asseverazione attestazione progettista strutturale REG FVG (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 3-REG FVG – Dichiarazione vita nominale classe d’uso REG FVG (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 4 – Nomina collaudatore (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 4-DL o TV – Dichiarazione DL o tecnico verificatore (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 5 – Comunicazione nominativi costruttore DL (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 6 – Comunicazione subentro costruttore (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 7 – Comunicazione subentro DL o tecnico verificatore (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 8 – Comunicazione subentro collaudatore o tecnico collaudatore (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 8A – Dichiarazione subentro committente o committente dell’accertamento di conformità (versione del 25 maggio 2018)
- Modello 9-REG FVG – Asseverazione opere minori REG FVG (versione del 5 aprile 2018)
- Modello 10 – Dichiarazione variante non sostanziale REG FVG (versione del 25 maggio 2018)

Qualora per le caratteristiche strutturali delle opere e la classificazione sismica della zona all’epoca della loro realizzazione, le opere non erano soggette agli adempimenti allora previsti relativi alla denuncia dei lavori e contestuale deposito del relativo progetto strutturale e/o alla denuncia dei lavori e contestuale deposito del relativo progetto strutturale e all’autorizzazione all’inizio dei lavori, esse non ricadono nell’ambito di applicazione del DPReg 19 marzo 2018 n. 66/Pres.
Per esse, non sussistendo violazione, non è necessaria alcuna richiesta di regolarizzazione dal punto di vista strutturale e di qualsiasi altro provvedimento regionale.
Gli esiti delle verifiche che il Tecnico ritiene necessarie per formarsi il convincimento della loro sicurezza formano parte integrante esclusivamente della regolarizzazione edilizia-urbanistica.

Nella Modulistica qui a destra sono disponibili i Modelli aggiuntivi da utilizzare sia per il deposito degli atti relativi alle opere strutturali da realizzare sia per il deposito degli atti relativi alle opere strutturali realizzate o in corso di realizzazione in violazione degli adempimenti necessari al momento della loro esecuzione e precisamente:
- Modello 1ter – Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (versione del 14 dicembre 2021)
- Modello 1quater – Delega trasmissione-compilazione telematica istanza (versione del 14 dicembre 2021)
- Modello 1B – Dichiarazione requisiti tecnico-professionali (versione del 14 dicembre 2021)
- Modello 12 – Richiesta archiviazione pratica strutturale (versione del 14 dicembre 2021)

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 Accesso agli atti relativi alle opere strutturali

Il diritto di accesso agli atti relativi alle opere strutturali si esercita mediante la consultazione e la riproduzione dell’istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto, degli elaborati progettuali, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico. La visione degli atti è gratuita.

Fino al 31 dicembre 2021 il rilascio di copia è subordinato al pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non è dovuto il rimborso del costo di riproduzione per un numero di copie in bianco e nero fino a 10 in formato A4 e fino a 5 in formato A3, ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 048/Pres./2002.

Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore le nuove tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca stabiliti con DGR n. 1809 del 26 novembre 2021.

L’accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, alla conoscenza degli atti ed è disciplinato dalla L.R. 7/2000 (articoli 58, 59, 62, 63), dalla L. 241/1990 (articoli da 22 a 25), dal D.P.R. 184/2006 e dal D.Lgs. 104/2010 (articolo 116). La richiesta di accesso deve essere inviata esclusivamente tramite il sistema informatico "IOL - Istanze OnLine".

Una volta ricevuta la richiesta di accesso, la Struttura ne controlla la regolarità e la completezza e autorizza l’accesso, dandone comunicazione al richiedente o all’eventuale delegato.
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti.
Qualora la richiesta sia irregolare e/o incompleta, la Struttura ne dà comunicazione al richiedente o all’eventuale delegato e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Qualora il richiedente o l’eventuale delegato non dia seguito all’autorizzazione all’accesso o alla richiesta di regolarizzazione e/o completamento della richiesta di accesso entro i 30 giorni dalle rispettive comunicazioni della Struttura, la richiesta di accesso è archiviata.
La Struttura è tenuta a dare comunicazione a eventuali soggetti controinteressati, mediate invio di copia della richiesta. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale termine la Struttura è tenuta a provvedere alla richiesta.
Consultati e/o ricevuta la riproduzione degli atti richiesti, il richiedente o l’eventuale delegato deve datare e sottoscrivere il modulo di richiesta, nello spazio appositamente predisposto, per la conclusione del procedimento.
I registri delle denunce dei lavori sono accessibili ai funzionari, ufficiali e agenti di cui all’articolo 103 del D.P.R. 380/2001.

Eventuali ricerche esplorative nei registri saranno compiute esclusivamente dal personale della Struttura, al quale il richiedente dovrà rivolgere formale richiesta di accesso utilizzando il Modello 11, preferibilmente successivamente agli esiti della ricerca presso il Comune nel quale insistono le opere, e fornire i dati necessari, in particolare quelli relativi all’epoca di esecuzione e/o ai soggetti che hanno preso parte alla redazione, esecuzione, collaudo della pratica di cui chiede accesso, anche con l’ausilio dei relativi titoli edilizi.

Per ulteriori informazioni possono essere contattare le Strutture tecniche regionali territorialmente competenti.

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Sportello pratiche per Opere strutturali e Costruzione in zona sismica

-Pordenone, via Oberdan 18
Apertura: giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 solo su appuntamento

-Udine, via Sabbadini 31
Apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9:15 alle ore 12:30
 

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Contributi per la mitigazione del rischio sismico su edifici privati ai sensi della L. 77/2009 e delle Ordinanze attuative

Le informazioni sui contributi per interventi strutturali su edifici privati sono disponibili consultando la pagina dedicata:
Contributi per interventi strutturali su edifici privati - Fondo prevenzione rischio sismico articolo 11, Legge 24 giugno 2009, n. 77.

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