INFORMA
64
Con il termine
marketing piramidale
4
si indica un particolare modello com-
merciale e di marketing
non sostenibile
,
che implica lo scambio di denaro pri-
mariamente per arruolare nuovi col-
laboratori nel modello. Nel marketing
piramidale la persona in cima alla pi-
ramide è la prima a vendere un bene
o un servizio a un numero limitato di
persone, le quali si incaricano di intro-
durre altre persone nella piramide a un
livello successivo, con l’obiettivo di for-
mare una nuova piramide sotto di sé e
di ottenere i guadagni corrispondenti ai
volumi di vendite prodotti dalla propria
struttura (Foto 3
5
).
Le principali caratteristiche del siste-
ma piramidale illegale sono:
•
Contratto
: l’azienda vende al colla-
boratore il materiale formativo, pub-
blicitario e il prodotto dimostrativo.
•
Intangibilità
: sistema basato sulla ven-
dita di prodotti o servizi intangibili
e/o scarsi.
•
Reclutamento
: il sistema si basa sul
reclutamento di nuovi collaboratori.
•
Turn over:
registra rapidissime iscri-
zioni e cancellazioni.
LA LEGISLAZIONE
ITALIANA
La legislazione italiana non definisce
esplicitamente il
Network Marketing
,
lo fa tuttavia implicitamente ponendo
norme volte ad evitare le strutture pi-
ramidali appena descritte. L’art. 5 della
Legge 17 agosto 2005, n. 173 (“Disci-
plina della vendita diretta a domicilio e
tutela del consumatore dalle forme di
vendita piramidali”), rende illegali inoltre
le “catene di Sant’Antonio”, organizza-
zioni che “configurano la possibilità di
guadagno attraverso il puro e semplice
reclutamento di altre persone”. L’art. 6
della medesima legge vieta obblighi di
corrispondere all’azienda, per il recluta-
to, somme di rilevante entità in assenza
di una reale controprestazione al mo-
mento del reclutamento o per restare
a far parte della struttura.
In sostanza, dunque, un’attività di
Net-
work Marketing
, per poter essere dichia-
rata legale, non necessita di investimenti
o quantomeno questi sono facoltativi o
irrisori, perché alla base, oltre all’attività
di reclutamento di nuovi venditori, c’è
la promozione del prodotto, con con-
seguenti compensi. Gli art. 3 e 4 della
succitata legge indicano le caratteristi-
che dell’attività di incaricato alla vendi-
ta diretta a domicilio e la disciplina del
rapporto, anche economico, fra impresa
affidante ed incaricato. L’individuo che
collabora con un’azienda che distribui-
sce i suoi prodotti attraverso un sistema
di
Network Marketing
può:
• essere legato da vincolo di subordina-
zione (quindi contrattualizzato nelle
misure previste dal CCNL applicato
dall’impresa esercente la vendita di-
retta);
• non essere legato da vincolo di su-
bordinazione e considerarsi un lavo-
ratore indipendente, con compenso a
provvigione (stabilito per iscritto) sulle
vendite che hanno avuto regolare
esecuzione e:
– lavori occasionalmente (rilasci ri-
cevute di
prestazione d’opera oc-
casionale con ritenuta d’acconto
)
sino al conseguimento di un red-
dito annuo non superiore ai 4800
euro lordi.
6
Quest’ultimo limite eco-
nomico consente eventualmente
l’esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi;
oppure
– abbia aperto una Partita IVA (fir-
mando un
contratto d’agenzia
).
L’incaricato non ha, salvo espressa
autorizzazione scritta, la facoltà di ri-
scuotere il corrispettivo degli ordinativi
di acquisto che abbiano avuto regolare
esecuzione presso i privati consumatori,
né di concedere sconti o dilazioni di
pagamento. Non è normalmente su-
bordinato da obblighi di fatturato né
da soglie massime di reddito.
Foto 3:
Vendita piramidale illegale