ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
un’esperienza di ospitalità degli studenti liceali di Trieste alla luce della Legge 107/2015
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-- D. Lgs. n. 77/2005, “Definizione delle norme
generali relative all’alternanza scuola-lavoro
a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53”, definisce l’alternanza come una
“modalità di realizzazione dei corsi del secondo
ciclo” (art. 1, c. 1).
-- D. Lgs. n. 21/2008 (Norme per la definizione
dei percorsi di orientamento all’istruzione
universitaria e all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica….) e D. Lgs. n. 22/2008
(Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma
dell’art. 2, comma 1 della legge 11 gennaio
2007, n. 1).
La Legge n. 107/2015, “La buona scuola”, ha
senz’altro grandi meriti: l’aver riportato al centro
del dibattito e della crescita del nostro Paese
l’importanza della scuola e insieme la necessità
e l’inderogabilità del suo cambiamento a fronte
delle trasformazioni della società e dell’eco-
nomia. Infatti, essa individua tra gli obiettivi
formativi prioritari l’incremento dell’alternanza
scuola–lavoro nel secondo ciclo d’istruzione
(art. 1, c. 13) e la definizione di un sistema di
orientamento (art. 1, c. 17). I due termini sono
spesso affiancati e coniugati insieme, talvolta
anche impropriamente, e richiamati nella loro ur-
genza applicativa rispetto ai tempi che viviamo.
La Guida operativa del MIUR sull’alternanza
sottolinea la novità radicale introdotta dalla
legge anche in funzione orientativa, richia-
mando l’attenzione in particolare sul fatto che
l’alternanza, prima concepita come risposta alla
domanda individuale dell’allievo, ora è diventata
componente strutturale della formazione “al
fine di incrementare le opportunità di lavoro
e le capacità di orientamento degli studenti”.
Ribadisce inoltre l’importanza che l’alter-
nanza si fondi su un sistema di orientamento
previsto già dal primo anno, sottendendo quindi
l’esigenza per ogni scuola secondaria di se-
condo grado di dotarsi di un piano curriculare
quinquennale di orientamento.
L’alternanza, resa strutturale, obbligatoria,
certificata, e l’orientamento risultano stretta-
mente intrecciati, tanto che termini quali orien-
tamento e orientare ricorrono nella Guida una
quarantina di volte. In diversi passi si possono
individuare termini e concetti del tutto sovrap-
ponibili a quelli proposti precedentemente dal
MIUR con le Linee Guida per l’orientamento del
2014: dalla conoscenza di sé e del territorio alla
cultura ed etica del lavoro, dalle competenze di
problem solving e di scelta all’imprenditorialità,
spirito d’iniziativa e occupabilità.
Si specifica infatti che l’alternanza non
può essere identificata con il tirocinio, che
ne costituisce solo la fase “pratica” all’interno
di un progetto ben più ampio che prevede
periodi di formazione in aula e che, nel suo
complesso, ha l’obiettivo “di accrescere la
motivazione allo studio e di guidare i giovani
nella scoperta delle vocazioni personali, degli
interessi e degli stili di apprendimento indivi-
duali” tramite una pluralità di interventi, quali
“incontri con esperti, visite aziendali, ricerche
sul campo, simulazioni di impresa, project
work in e con l’impresa, tirocini, progetti di
imprenditorialità…”, comunque sempre in-
tegrati con i percorsi disciplinari, all’interno
dei quali vanno valutate anche le competenze
acquisite in alternanza.
A priori, si prevede, che il progetto da in-
serire nel POF definisca “le competenze attese
dall’esperienza di alternanza, in termini di orien-
tamento e di agevole inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro”.
L’identificazione di una serie di finalità e
approcci comuni fra la normativa sull’alternanza
e quella sull’orientamento permanente non può
esimere dalla rilevazione di alcune importanti e
radicali differenze, la prima delle quali emerge
proprio dall’aggettivo permanente.
L’alternanza, collocata negli ultimi tre anni
della secondaria di secondo grado, nonostante
la grande enfasi sulla sua obbligatorietà anche