Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere unanimemente favorevole con 16 votanti, durante la riunione del 22 settembre, sul regolamento per la definizione di criteri e di modalità per la concessione di contributi destinati alla estensione e al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale (vedi deliberazione CAL n. 53/2011).
Si tratta di un provvedimento di carattere tecnico, che dà attuazione all’articolo 8 della legge regionale n. 50/1993 e che attiene all'erogazione di finanziamenti nell'area montana per l’apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti.
Il CAL ha fatto proprie le conclusioni cui era pervenuta la III Commissione a seguito dell’approfondimento tecnico condotto sull’atto ed ha pertanto formulato le seguenti osservazioni al testo:
Si segnala che inserire tra i criteri di priorità di cui all’articolo 7, le opere a lotti, significa che i finanziamenti giungono prioritariamente ai consorzi i quali usualmente gestiscono più lotti, e ciò determina una concentrazione di risorse in una determinata zona. Stante che tale criterio risulta penalizzante per alcuni enti, al fine anche di ottenere una distribuzione dei contributi più omogenea sul territorio regionale, si chiede che al criterio di priorità relativo al completamento di opere a lotti previsto all’articolo 7, comma 1 lettera c) venga assegnato unpunteggio inferiore eventualmente prevedendo un’inversione delle lettere c) e d) dell’articolo medesimo;
Con riferimento alle variazioni sostanziali di cui all’articolo 10, si ritiene che il progetto con modifiche di tale entità debba essere valutato come un progetto nuovo. Inoltre, se le modifiche sostanziali determinano una modifica del punteggio, il progetto può venire escluso se, alla luce della nuova valutazione, non rientra nella fascia per cui aveva beneficiato del contributo in base al primo riparto.
Con riferimento al regolamento, stante l’incertezza se per Enti locali, debbano intendersi tutti gli Enti della Regione o solamente quelli montani, è emersa l’opportunità di specificare per chiarezza, che gli enti locali interessati sono solo quelli montani.
Il funzionario presente alla seduta ha considerato che tutte le proposte possono essere accolte.
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