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Servizi non di linea
Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Tali trasporti nella nostra regione sono così ripartiti e disciplinati:
Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione
Sono trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio; sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dall'amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente (disciplinati dall'articolo 24 della legge regionale 20/1997).
Taxi e vetture da noleggio
Con la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono state definite le norme per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente e autovettura). La Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito quasi integralmente tali norme nella legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, emanando nel contempo uno schema-tipo di regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663 (modificato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2000, n. 1680) che precisa la disciplina dell'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente che i Comuni devono adottare negli ambiti territoriali di loro competenza. Le principali disposizioni contenute nella suddetta legge sono quelle relative all'istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ai servizi stessi, alla disciplina delle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per l'esercizio delle attività (figure giuridiche), alla trasferibilità delle licenze, alla sostituzione alla guida, all'elenco degli obblighi dei titolari di licenza e alle caratteristiche delle autovetture.
Noleggio autobus con conducente
Il trasporto di persone lasciato alla libera iniziativa delle aziende esercenti tale attività è disciplinato dalla legge regionale 22/2005, di recepimento della normativa statale (legge 218/2003). Con tale servizio le aziende mettono a disposizione dell'utenza autobus al fine di consentire l'organizzazione di trasporti collettivi per le più svariate esigenze.
Le aziende che intendono esercitare tale servizio sono tenute all'osservanza di quanto disposto dalla legge regionale 22/2005, la quale ha trasferito le funzioni di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni alle Province territorialemente competenti.
I nominativi delle aziende sono reperibili dall'utenza nel registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente istituito con D.P. Reg. 16.12.2005 n. 0443/Pres.
I dati contenuti nel registro, aggiornati con cadenza semestrale al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno in base alle comunicazioni delle Province competenti al rilascio della relativa autorizzazione, riguardano il numero e la data dell'autorizzazione stessa, la denominazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa (o della principale organizzazione aziendale della stessa), il numero degli autobus in dotazione con l'annotazione di quelli acquistati con finanziamenti pubblici compatibili con le previsioni di cui all'art. 9 della LR 22/2005 nonché il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo.


