l'isola del lavoro

Isola del lavoro

Licenziamento

Il licenziamento è l'atto col quale il datore pone fine al rapporto di lavoro. Deve essere comunicato per iscritto e contenere fin dall'inizio le motivazioni che hanno determinato la volontà di recedere.
Inoltre, deve essere accompagnato da quella che in gergo si chiama una “giusta causa” o da un “giustificato motivo”. Non sono proprio la stessa cosa. Nel primo caso, che si verifica per gravi motivi e mancanze del dipendente il licenziamento avviene “in tronco” e te ne devi andare da subito. Ma negli altri casi, anche se il motivo è giustificato, il rapporto di lavoro non termina immediatamente: al lavoratore viene dato un preavviso (determinato dai contratti collettivi) che gli dà il tempo di trovare un'altra occupazione. 
Se pensi che il tuo datore di lavoro non abbia rispettato le regole sul licenziamento:

  • entro 60 giorni dalla comunicazione che sei stato licenziato dovrai “impugnare” il licenziamento, in altri termini dovrai contestare la decisione in forma scritta (è sufficiente una lettera raccomandata)
  • entro i successivi 180 giorni dovrai procedere con il deposito di ricorso presso la cancelleria del Tribunale del lavoro competente oppure inviare alla controparte una richiesta di conciliazione o di arbitrato da effettuare presso la Direzioni Territoriali del Lavoro.

Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (anche in conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato) a partire dal 7 marzo 2015.
La reintegrazione nel posto di lavoro rimane valida nel caso di licenziamento individuale discriminatorio e nullo mentre è applicata per il licenziamento disciplinare solo nel caso in cui sia dimostrata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo (i cosiddetti "licenziamenti illegittimi") viene introdotta una tutela risarcitoria pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio e commisurata agli anni di anzianità, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Anche per i licenziamenti collettivi si applica il regime dell'indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegra.

In ogni caso sarà opportuno che tu ti rivolga a un esperto che possa aiutarti: un Sindacato o un Patronato, un consulente del lavoro o un legale.



ultimo aggiornamento: Fri Nov 27 12:57:26 CET 2015