Il licenziamento è l'atto col quale il datore pone fine al rapporto di lavoro. Deve essere
comunicato per iscritto e contenere fin dall'inizio le motivazioni che hanno determinato la
volontà di recedere.
Inoltre, deve essere accompagnato da quella che in gergo si chiama una “giusta causa” o da un
“giustificato motivo”. Non sono proprio la stessa cosa. Nel primo caso, che si verifica per gravi
motivi e mancanze del dipendente il licenziamento avviene “in tronco” e te ne devi andare da
subito. Ma negli altri casi, anche se il motivo è giustificato, il rapporto di lavoro non termina
immediatamente: al lavoratore viene dato un preavviso (determinato dai
contratti
collettivi) che gli dà il tempo di trovare un'altra occupazione.
Se pensi che il tuo datore di lavoro non abbia rispettato le regole sul licenziamento:
Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e
collettivi per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (anche in conversione di
contratto a tempo determinato o di apprendistato) a partire dal 7 marzo 2015.
La reintegrazione nel posto di lavoro rimane valida nel caso di licenziamento
individuale discriminatorio e nullo mentre è applicata per il licenziamento disciplinare solo
nel caso in cui sia dimostrata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Negli
altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato
motivo (i cosiddetti "licenziamenti illegittimi") viene introdotta una tutela risarcitoria pari a
due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio e commisurata agli anni di anzianità, con un
minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa
incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e
contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di
diciotto. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Anche per i licenziamenti collettivi si applica il regime dell'indennizzo monetario che vale per
gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento
collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della
reintegra.
In ogni caso sarà opportuno che tu ti rivolga a un esperto che possa aiutarti: un
Sindacato
o un Patronato, un consulente del lavoro o un legale.