Le dimissioni sono l'atto con il quale il lavoratore interrompe il rapporto di lavoro: sono
l'altro lato della medaglia del licenziamento, ma seguono regole ben diverse. Se è vero che la
possibilità del lavoratore di sciogliere il rapporto è molto più libera di quella concessa al
datore, questo non significa che egli non abbia comunque degli obblighi nei confronti di
quest'ultimo.
Le dimissioni non richiedono un motivo particolare e il lavoratore ha il solo obbligo di dare
al datore un termine di preavviso. In genere possono essere semplicemente annunciate a voce ma
spesso i
contratti
collettivi prevedono la comunicazione in forma scritta. Le dimissioni devono essere un atto
volontario e dunque sono annullabili, ad esempio, se è stato il tuo datore di lavoro ad obbligarti
a licenziarti.
Ma stai attento: qualcuno potrebbe proporti di firmare una lettera di dimissioni già
pronta in caso di bisogno al momento dell'assunzione, in modo da evitare di doverti licenziare
o di doverti chiedere le dimissioni, incorrendo quindi in una violazione di legge. Leggi sempre
bene quello che ti fanno firmare.
Per contrastare il cosiddetto fenomeno delle "dimissioni irregolati", la recente Riforma del
mercato del lavoro (Legge 183/2014) ha modificato la modalità di comunicazione delle
dimissioni e della risoluzione consensuale, che devono avvenire unicamente tramite via
telematica.
Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà
di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale.
Per effettuare tali comunicazioni, il lavoratore può essere supportato da
Sindacati
e Patronati.