politiche per la famiglia

Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani – Prestito agevolato e contributo

FAQ -

No, il nucleo familiare della coppia deve essere di nuova formazione; lo stesso si costituisce tanto con la convivenza con la medesima residenza anagrafica quanto con il coniugio. 
Il nucleo familiare si è costituto il 1° gennaio 2023, pertanto sono trascorsi più di dodici mesi dalla costituzione della famiglia anagrafica anche se successivamente è intervenuto il matrimonio.
Il nucleo familiare di riferimento è quello definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)).
Sì, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare (ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
No, il nucleo familiare della coppia si è costituito nel 2020. 
Per accedere alla misura la coppia deve aver formato una nuova famiglia anagrafica o aver contratto matrimonio da non più di dodici mesi. L’aggiornamento del nucleo non costituisce un nuovo nucleo familiare.
  • Possiamo chiedere il prestito presso un istituto di credito convenzionato?
    Sì, potete rivolgervi ad un istituto di credito convenzionato che, sulla base della sua autonoma e insindacabile valutazione del merito di credito, deciderà se concederlo
     
  • Stipulato il prestito possiamo ottenere il contributo per la nascita del figlio già nato?
    No, ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1 lettera b), della L.R. 22/21 (e dell’a rticolo 2, comma 1 lettera b), del Regolamento attuativo) il contributo è concesso in caso di nascita o adozione del figlio/a nell’arco temporale della durata del prestito.
ultimo aggiornamento: Thu May 08 08:36:46 CEST 2025