Cos'è

L’istituto dell’adozione ha lo scopo di assicurare al minore, in stato di abbandono definitivo, il diritto a una famiglia sostitutiva che si prenda cura di lui affettivamente ed economicamente, per favorire la sua crescita. Il percorso è disciplinato dalla legge 184/1983. L’adozione può essere nazionale (di minore italiano) oppure internazionale (di minore straniero).

 

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Chi può diventare genitore adottivo

Coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, che non abbiano in corso nessun procedimento di separazione (neppure di fatto), oppure che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Spetta al Tribunale per i Minorenni accertare la continuità e la stabilità della convivenza. I requisiti sono i medesimi sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale.

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Come si diventa genitore adottivo

I coniugi che decidono di iniziare le procedure per l’adozione, devono presentare una dichiarazione di disponibilità all’adozione (solo nazionale, solo internazionale o entrambe) al Tribunale per i Minorenni di Trieste (competente per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto Orientale). La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale può essere presentata contemporaneamente in più Tribunali per i Minorenni. I servizi dell’Azienda sanitaria attivano un percorso di formazione e accompagnamento della coppia all’adozione.  

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Il sostegno economico regionale

La Regione, attraverso gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni concede benefici alle famiglie residenti sul territorio regionale:
- che hanno in corso una procedura di adozione internazionale;
- che adottano uno o più minori italiani o stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap.

Attraverso l'erogazione di contributi per:
- spese di viaggio e soggiorno per l'adozione internazionale, fino a un massimo di 7.500,00 euro;
- spese sanitarie o interventi a sostegno di minori adottati in età superiore a 12 anni o con handicap accertato, per un periodo massimo di 12 mesi.

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Chi ne ha diritto

Le famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente / ISEE (di tipo ordinario) pari o inferiore a 50.000,00 euro, aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT.

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A chi rivolgersi

Al Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale di appartenenza.

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