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Indice dei contenuti
- Come avviare un servizio educativo per la prima infanzia
- Adempimenti per la gestione dell’attività
- Titoli di studio per accedere alla professione di educatore dei servizi per la prima infanzia
- Titoli di studio per svolgere la funzione di coordinatore pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia
- Ulteriori info sui titoli di studio
Come avviare un servizio educativo per la prima infanzia
Le modalità per l’avvio e il funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono disciplinati
con
Regolamento
regionale emanato con DPReg 230/2011 e s.m.i. in attuazione della
legge regionale 20/2005.
I soggetti che intendono gestire un servizio del sistema educativo integrato dei servizi per
la prima infanzia, per poter avviare il servizio devono presentare al Comune competente per
territorio una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), attestante la corrispondenza del
servizio alle disposizioni di cui al Regolamento utilizzando la
modulistica
regionale unificata per i servizi per la prima infanzia del sistema educativo
integrato disponibile presso i SUAP (Sportelli unici per le attività produttive) della
regione.
Inoltre,
dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’istituto dell’a
ccreditamento per tutti i servizi dedicati alla prima infanzia (3-36 mesi). È caratterizzato dal
possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’avvio
del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
Requisiti e modalità per chiedere l’accreditamento
Adempimenti per la gestione dell’attività
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 bis della L.R. 20/2005 i gestori dei servizi sono tenuti a comunicare alla Regione i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.
La comunicazione è effettuata esclusivamente tramite il Portale Servizi Strutture Prima Infanzia (SISEPI) entro il termine perentorio del 31 gennaio.
Sul portale è richiesto il caricamento dei Piani tariffari relativi agli anni educativi 2024/2025 e 2025/2026 in formato PDF, come risultanti dagli atti approvati dall’organo preposto o previsti nel relativo regolamento, Carta dei servizi, ecc., e il caricamento del dettaglio delle tariffe in formato Excel.
Attenzione: deve sussistere corrispondenza tra i Piani tariffari approvati relativi agli anni educativi 2024/2025 e 2025/2026 e il dettaglio delle tariffe inserite.
Per l'anno educativo 2025/2026, l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie applicabile è stabilito nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024 pari a 1,1 punti percentuali, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025.
Titoli di studio per accedere alla professione di educatore dei servizi per la prima infanzia
Attenzione! Il termine di presentazione della domanda di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori è stato fissato al 31 marzo 2025 dalla legge 15/2025. Per approfondimenti, vedasi il paragrafo dedicato in fondo a questa pagina.
L'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per la prima infanzia è consentito
a:
1. coloro che sono in possesso della laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo
unico in
Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di
specializzazione per complessivi
60 crediti formativi universitari (articolo 4, comma 1, lettera e) del
d.lgs. 65/2017
);
2. coloro che sono in possesso dei seguenti titoli universitari, purchè conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019, conclusosi il 15/6/2020 ( cfr. nota MIUR n. 14176/2018 e nota Miur n. 18787/2020):
Titoli di studio per svolgere la funzione di coordinatore pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia
L’articolo 25 della legge regionale 20/2005 prevede che i soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico.
Ulteriori info sui titoli di studio
Si avvisa che con legge 15 aprile 2024, n. 55 è stato istituito l'Albo dei pedagogisti e l'albo
degli educatori professionali socio-pedagogici.
La medesima legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista,
dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per
l'infanzia.
Per esercitare le suddette professioni è necessario iscriversi agli Albi per le professioni
corrispondenti.
Si comunica che il d.l. n. 202/2024, convertito in legge con modificazioni ad opera della l. n. 15/2025, ha stabilito che il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato al 31/3/2025. Le domande già presentate, anche quelle inviate dopo la scadenza dell’originario temine del 6/8/2024, non devono essere ripresentate.
E’ stato inoltre previsto che fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55.
Ulteriori informazioni e chiarimenti sono pubblicati sulla pagina del Tribunale di Trieste a questo link .