valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi

Contributi ai privati per la dismissione di generatori di calore e il contestuale acquisto e installazione o di generatori di calore aventi una classe di qualità superiore o di pompe di calore

FAQ - Domande frequenti

No, è sufficiente essere proprietari o titolari di diritti reali/personali di godimento, riconosciuti in un atto registrato, su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale.

Possono presentare domanda anche i cittadini europei muniti di SPID o CIE estera residenti nei 23 paesi europei che hanno aderito al nodo eIDAS italiano. Per maggiori informazioni cliccare qui eIDAS: servizi pubblici accessibili con SPID e CIE in 23 Paesi | Agenzia per l'Italia digitale (agid.gov.it)

Dal 1° ottobre 2023 al giorno precedente la domanda di contributo.

 

Un generatore di calore è qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore (art. 283 del D.lgs. 152/2006 e del DM 186/2017).

I combustibili individuati dal DM 186/2017 rinviano alla parte I, sez. 2 dell’Allegato X alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e sono: legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili.

Le caratteristiche e le condizioni di utilizzo della legna da ardere e delle biomasse combustibili sono stabilite nella parte II, sezione 4 dell’Allegato X alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006.

No, è necessario dismettere un generatore di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificato.

 

No, è necessario documentare la regolare dismissione del precedente generatore di calore ad esempio con: il formulario rifiuti emesso dalla ditta che ha operato lo smaltimento, la dichiarazione del centro di raccolta (modello B), la dichiarazione del fornitore del nuovo generatore che ha ritirato il vecchio.

 

No, il modello B è stato predisposto per agevolare l’ottenimento dell’attestazione del ritiro del vecchio generatore di calore da parte dei centri autorizzati dal comune, in quanto gli stessi non sono obbligati dalla normativa a rilasciare alcuna dichiarazione di ritiro. Le ditte private o i rivenditori di generatori di calore attestano il ritiro del vecchio generatore di calore con la modulistica prevista dalla propria organizzazione.

 

I comuni sono: Brugnera, Camino al Tagliamento, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Ronchis, Sacile, Sesto al Reghena, Tolmezzo, Varmo.

 

Sì, è cumulabile nel limite dell'importo della spesa sostenuta. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rinvia alle specifiche normative di settore.

 

Sì. L’istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

 

I generatori di calore policombustibili non sono compresi tra i generatori da dismettere: per accedere al contributo, infatti, è necessario comprovare la dismissione di un generatore di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche dei generatori da acquistare e installare si rinvia all’elenco di cui al consultare il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, scaricabile dal sito.

Sì, se si tratta di una pompa di calore elettrica aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW, per le cui caratteristiche si rinvia all’elenco di cui al Decreto Ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, scaricabile dal sito.

 

Il contributo è previsto per l'acquisto e l'installazione del generatore di calore; sono pertanto ammesse a contributo anche le spese di installazione e le spese relative alla canna fumaria. Più in generale sono ammesse tutte le spese necessarie a rendere l’impianto nel suo complesso conforme alla normativa di cui al DM 37/2008, purché le spese siano documentate nella fattura o nella ricevuta fiscale.

 

Sì, è possibile. Entro 60 giorni dall’invio della domanda di contributo regionale sarà necessario integrarla con la documentazione del GSE mediante invio di una PEC alla CCIAA competente. In assenza di integrazioni entro il termine, la domanda si intende ritirata.

Il diniego di incentivo da parte del GSE comporta in automatico l’impossibilità di presentare domanda di contributo regionale.

Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) è il documento reso disponibile al richiedente ai sensi del comma 9, articolo 6 (Procedura di accesso agli incentivi) del Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016.

 

L'agevolazione è prevista per l’acquisto e l’installazione di un generatore di calore: è quindi necessaria anche l’installazione da parte di un professionista abilitato ai sensi del DM 37/2008.

 

No, il generatore di calore deve essere installato da un professionista abilitato, a garanzia di conformità dell’impianto alle disposizioni di cui al DM 37/2008.

 

Nell'ambito del sistema di presentazione della domanda (IOL) sarà richiesto all’utente di dichiarare che l’impianto nel suo complesso è conforme alle disposizioni di cui al DM 37/2008.

 

Le dichiarazioni in capo al soggetto che presenta la domanda (e che entra nel sistema IOL con identità digitale elettronica) sono rilasciate in modalità informatica, durante la compilazione della domanda.

Diversamente, devono essere caricate a sistema utilizzando i modelli scaricabili dal sito internet, le dichiarazioni che altri soggetti (diversi da chi fa domanda di contributo) devono rilasciare (es: venditore, proprietario immobile se diverso da chi presenta domanda).

 

In questo caso lo stesso documento dovrà essere caricato 2 volte in fase di Istanza On Line (IOL): sia come allegato Documentazione comprovante la regolare dismissione del generatore di calore sostituito, sia come allegato Copia della fattura dell’acquisto effettuato. In tal caso si suggerisce di denominare i due documenti in modo diverso, visto che attestano due aspetti diversi.

 

Qualora non sia possibile frazionare la spesa nelle due voci “acquisto” e “installazione”, è possibile compilare solo la voce “acquisto” come risulta nella fattura che riporta il costo unitario.

La fattura va poi obbligatoriamente caricata tra gli allegati.

ultimo aggiornamento: Thu Oct 10 08:45:20 CEST 2024