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Con LR 34/2017 i Comuni sono tenuti all’inserimento in ARAm delle informazioni relative alla presenza o meno degli edifici pubblici contenenti amianto (tale attività è anche condizione necessaria per accedere ai finanziamenti in materia di rifiuti per i Comuni).
Ai fini del rispetto della condizione sopra richiamata i Comuni che non posseggano immobili contenenti amianto, sono comunque tenuti a dichiarare in A.R.Am. di “non gestire alcuna struttura contenente amianto”; inoltre non è sufficiente il primo inserimento dei dati ma il costante aggiornamento degli stessi.
Per effettuare l’inserimento dei dati è necessario:
- Richiedere le credenziali compilando il modulo ed inviarlo ad richieste.enti@insiel.it con il ruolo “Superuser”
- Una volte ottenute le credenziali, si accede al portale ARAm al seguente link https://aram.regione.fvg.it
- Seguendo le istruzioni del manuale è possibile sia caricare singolarmente gli edifici, sia dichiarare di non avere edifici pubblici contenenti amianto.
- Saranno presi in carico, ai fini della mappatura, esclusivamente gli edifici validati tramite la funzione “Genera certificato” che si trova nella parte bassa dello schermo.
- Ad ogni edificio verrà associato un codice (ID_Unità e più ID_Punto se un edificio ha più punti con amianto come ad esempio pavimento e tetto) che, dovrà essere consegnato e utilizzato dalla ditta esecutrice in fase di bonifica amianto, secondo specifiche modalità, ai fini dell’aggiornamento della mappatura.
- L’attestato di convalida prodotto con l’evidenza dell’ ID_Unità utilizzato sarà richiesto a rendicontazione e consentirà l'accesso ai contributi regionali secondo le modalità indicate nel regolamento.
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Per assistenza tecnica sulla compilazione di ARAM è possibile scrivere a progetto.amianto@arpa.fvg.it.
Personale tecnico di riferimento:
Pedretti Alessandro
Tel: 0432 1918162
Email: alessandro.pedretti@arpa.fvg.it
Zermano Sara
Tel: 0432 1918160
Email: sara.zermano@arpa.fvg.it
Le pubbliche amministrazioni, diverse dal Comune, proprietarie di uno o più immobili con un numero complessivo di manufatti contenenti amianto superiore a cinque inseriscono direttamente gli immobili in A.R.Am. e a tal fine chiedono alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti l’abilitazione ad operare in A.R.Am. sia per il caricamento diretto dei dati, sia per la visualizzazione e modifica dei soli dati direttamente caricati.
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