La Legge 3 ottobre 2025, n. 147 - di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”) - ha modificato il regime sanzionatorio relativo alla violazione dell’abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni ed ha introdotto la nuova fattispecie dell’a bbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti.
A seguito di tali modifiche, le norme sostanziali e procedurali di riferimento del D.Lgs. n.152/2006 in vigore dall’8 ottobre 2025 sono le seguenti:

Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo):
"comma 1 - I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
comma 2 - Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
comma 3 - È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi."

Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)
"comma 1 - Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi."

Art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi):
"… omissis …
comma 1.2. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
comma 1-bis - Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
comma 1-ter - L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
… omissis …"

Art. 262 (competenza e giurisdizione):
"comma 1 - Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.
… omissis …"

Art. 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie):
"comma 1- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
… omissis …
comma 2-bis - Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232 bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232 bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232 ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma."

In relazione alla nuova violazione dell’abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, prevista dal comma 1.2 dell’art. 255 del D.Lgs. n.152/2006, la Regione ha competenza sia all’irrogazione della sanzione che all’introito dei relativi proventi.

Per le violazioni di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni di cui agli artt.232 bis e 232 ter del D.Lgs n.152/2006, l’autorità competente all’i rrogazione delle relative sanzioni è il Sindaco del Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione e l’introito dei relativi proventi spetta al Comune stesso, fermo restando l’obbligo di versarne il 50% all’entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui al Decreto ministeriale 15 febbraio 2017 (“Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”).

.