In via sperimentale per il 2015 è riconosciuta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione
degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non
pensionati e privi di partita
IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione,
una indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL).
I soggetti devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
a) essere in stato di disoccupazione
b) almeno tre mesi di contribuzione
dall'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro
c) un mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro
oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese
e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà
dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà di quelli di
contribuzione accreditati dall'anno solare precedente alla cessazione del lavoro e
non può, in ogni caso, superare la durata massima di sei mesi.
La domanda dev'essere presentata all'INPS, in via telematica, entro sessantotto giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro.