La recente Riforma del mercato del lavoro (Legge 183/2014) ha riordinato la normativa in
materia di ammortizzatori sociali, razionalizzando la disciplina dei Fondi di
solidarietà con la finalità di assicurare a tutti i lavoratori una tutela in costanza del
rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause
previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.
Le nuove disposizioni prevedono un allargamento della platea delle imprese aderenti, un’u
niformità delle prestazioni erogate ed, infine, la fissazione di un termine certo per il loro
avvio.
I fondi di solidarietà per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione
salariale si basano sul principio di bilateralità in quanto al sostentamento del fondo
contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori.
Le tipologie di Fondo sono tre:
- Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione
- Fondi di solidarietà alternativi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di
bilateralità
- Fondo di solidarietà residuale che dal 1° gennaio 2015 assumerà la denominazione di Fondo
di integrazione salariale (F.I.S.).
Per ulteriori approfondimenti consulta la
sezione
dedicata del Ministero del lavoro.